(Accordo - art. II)
                             ARTICOLO II 
             PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI 
1. Ciascuna Parte Contraente promuovera' nel proprio  territorio  gli
   investimenti da parte di investitori dell'altra Parte Contraente e
   permettera' tali investimenti, in conformita' con le  disposizioni
   della propria legislazione. 
2. Ciascuna Parte Contraente assicurera' nel  proprio  territorio  un
   trattamento non discriminatorio, giusto ed equo agli  investimenti
   di investitori dell'altra Parte Contraente e  assicurera'  che  la
   gestione, il mantenimento, il  godimento,  la  trasformazione,  la
   cessazione e la liquidazione degli investimenti effettuati nel suo
   territorio da investitori dell'altra Parte Contraente  nonche'  da
   societa' ed imprese nelle  quali  tali  investimenti  siano  stati
   effettuati non vengano in  alcun  modo  colpiti  da  provvedimenti
   ingiustificati o discriminatori.