(Accordo - art. III)
                            ARTICOLO III 
         TRATTAMENTO E CLAUSOLA DELLA NAZIONE PIU' FAVORITA 
1. In tutte le materie regolate da questo Accordo, il trattamento cui
   si riferisce il secondo paragrafo dell'Articolo II non sara'  meno
   favorevole  di  quello  concesso  da  una  Parte  Contraente  agli
   investimenti realizzati nel suo territorio da parte di investitori
   di una Paese Terzo. 
2. Questo trattamento non si estendera', tuttavia,  alle  concessioni
   di una Parte Contraente in favore  di  investitori  di  una  terza
   Parte in virtu' della sua partecipazione ad  una  zona  di  libero
   scambio, unione doganale, mercato comune, accordi di  integrazione
   regionale,  accordi  economici  multilaterali   ed   accordi   per
   facilitare gli scambi transfrontalieri. 
3. Il  trattamento  a  cui  si  riferisce  questo  articolo  non   si
   estendera', inoltre, alle riduzioni di aliquote, esenzioni fiscali
   ed altri incentivi simili, concessi da una Parte  Contraente  agli
   investitori di Paesi terzi  in  applicazione  di  un  accordo  per
   evitare  la  doppia  imposizione  o  altri  accordi   in   materia
   tributaria. 
4. Oltre alle disposizioni del paragrafo 1 di questo  Articolo,  ogni
   Parte Contraente concedera' agli  investimenti  degli  investitori
   dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole  di
   quello concesso agli investimenti dei propri investitori. 
5. Il  trattamento  accordato  alle  attivita'   connesse   con   gli
   investimenti di investitori di ciascuna Parte Contraente non sara'
   meno  favorevole  di  quello  accordato  alle  analoghe  attivita'
   connesse con investimenti di investitori propri o  di  ogni  altro
   Paese Terzo. 
6. Le disposizioni del presente articolo si  applicheranno  anche  ai
   redditi  derivanti  da  un  investimento  nonche',  in   caso   di
   liquidazione, ai proventi da essa derivanti.