(Accordo - art. IV)
                             ARTICOLO IV 
                   NAZIONALIZZAZIONE ED ESPROPRIO 
1. Ciascuna Parte Contraente si impegna a non adottare  provvedimenti
   che limitino, a tempo determinato od indeterminato, i  diritti  di
   proprieta',  possesso  o  godimento  inerenti  agli   investimenti
   effettuati  sul  proprio  territorio  da  parte   di   investitori
   dell'altra Parte  Contraente,  salvo  disposizioni  specifiche  di
   legge, sentenze o ordinanze delle competenti autorita' giudiziarie
   o altre disposizioni non discriminatorie, di  carattere  generale,
   destinate a regolare le attivita' economiche. 
2. Gli investimenti degli investitori di una delle  Parti  Contraenti
   non  saranno   direttamente   o   indirettamente   nazionalizzati,
   espropriati, o sottoposti a qualsiasi altra misura avente  effetti
   equivalenti che possa essere adottata dalle  Autorita'  dell'altra
   Parte Contraente in relazione  agli  investimenti  effettuati  nel
   proprio territorio salvo casi di utilita' o necessita' pubblica  o
   di interesse nazionale, secondo le disposizioni legali della Parte
   ricevente  l'investimento  a  condizione  che  tali  misure  siano
   adottate in base a criteri non discriminatori. 
3. L'Autorita' della Parte Contraente che  dovesse  adottare  una  di
   queste misure corrispondera' all'investitore  o  agli  investitori
   dell'altra Parte Contraente un risarcimento giusto ed immediato. 
4. Il giusto risarcimento sara' equivalente all'effettivo  valore  di
   mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in  cui
   le decisioni di nazionalizzazione  o  espropriazione  siano  state
   annunciate  o  rese  pubbliche  e  sara'  determinato  in  base  a
   parametri reali di riferimento internazionalmente accettati. 
   Qualora sussistano  difficolta'  di  accertamento  del  valore  di
   mercato, il risarcimento verra'  determinato  sulla  base  di  una
   valutazione degli elementi costitutivi dell'impresa nonche'  delle
   componenti e dei risultati delle correlate attivita'  di  impresa.
   Il risarcimento sara' determinato in una  valuta  convertibile  al
   tasso di cambio vigente in giorno in cui  la  nazionalizzazione  o
   l'espropriazione sia stata  adottata  e  sara'  comprensivo  degli
   interessi, maturati alla data di pagamento, calcolati  sulla  base
   del  tasso  LIBOR  a   sei   mesi   applicabile   alla   data   di
   nazionalizzazione o di espropriazione. Una volta  determinato,  il
   risarcimento verra' prontamente corrisposto  e  sara'  liberamente
   trasferibile. 
5. Se,  dopo  l'espropriazione,  i  beni  espropriati   non   avranno
   ricevuto,  in  tutto  o  in  parte,  la   prevista   destinazione,
   l'investitore o i suoi aventi causa avranno diritto ad ottenere il
   riacquisto di tali beni al prezzo di mercato.