ARTICOLO V RISARCIMENTO PER DANNI O PERDITE Qualora gli investitori di una delle Parti Contraenti subiscano perdite o danni negli investimenti effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre o di altri conflitti armati, rivoluzioni, rivolte o altre situazioni di emergenza, riceveranno da quest'ultima Parte Contraente un trattamento non meno favorevole in materia di restituzione, risarcimento, indennizzo o qualsiasi altra misura compensatoria non meno favorevole di quella concessa ai propri investitori o a quelli di Paesi Terzi.