(Accordo - art. V)
                             ARTICOLO V 
                  RISARCIMENTO PER DANNI O PERDITE 
   Qualora gli investitori di una delle  Parti  Contraenti  subiscano
   perdite o  danni  negli  investimenti  effettuati  nel  territorio
   dell'altra Parte Contraente a causa di guerre o di altri conflitti
   armati, rivoluzioni, rivolte  o  altre  situazioni  di  emergenza,
   riceveranno da quest'ultima Parte Contraente  un  trattamento  non
   meno  favorevole  in  materia   di   restituzione,   risarcimento,
   indennizzo  o  qualsiasi  altra  misura  compensatoria  non   meno
   favorevole di quella concessa ai propri investitori o a quelli  di
   Paesi Terzi.