(Accordo - art. VI)
                             ARTICOLO VI 
                            TRASFERIMENTO 
1. Ciascuna Parte Contraente garantira' il  libero  trasferimento  di
   redditi, guadagni ed altri proventi derivanti  dagli  investimenti
   effettuati nel suo territorio da parte di  investitori  dell'altra
   Parte Contraente, ed in particolare ma non esclusivamente: 
   a) capitali e quote aggiuntive di capitali utilizzati per il 
      mantenimento e l'incremento degli investimenti, ivi compresi  i
      redditi reinvestiti utilizzati; 
   b) redditi netti, dividendi, royalties, compensi per assistenza e 
      servizi tecnici, interessi ed ogni altro utile; 
   c) somme derivanti dalla totale o parziale vendita o liquidazione 
      di un investimento; 
   d) ammortamenti di prestiti relativi a un investimento e il 
      pagamento dei rispettivi interessi; 
   e) compensi ed indennita' percepiti da cittadini dell'altra Parte 
      Contraente e derivanti  da  lavoro  subordinato  e  da  servizi
      prestati nella realizzazione di investimenti effettuati nel suo
      territorio, nella misura e secondo le modalita' previste  dalle
      leggi e di regolamenti nazionali vigenti; 
   f) il risarcimento previsto agli Articoli IV e V, nonche' i 
      trasferimenti di cui all'Articolo VII. 
2. I   trasferimenti   saranno   effettuati,   espletate   da   parte
   dell'investitore le procedure di legge o regolamentari della Parte
   Contraente ospitante  l'investimento,  senza  indebito  ritardo  e
   comunque entro sei mesi dalla  richiesta,  dopo  l'adempimento  di
   tutti gli obblighi fiscali. 
3. Gli obblighi fiscali di cui al paragrafo 2 del  presente  Articolo
   si intendono  assolti  quando  siano  state  adempiute,  da  parte
   dell'investitore, le procedure previste dalla  legge  della  Parte
   Contraente sul cui territorio l'investimento e' stato effettuato. 
4. I trasferimenti saranno  autorizzati  in  divisa  convertibile  al
   tasso di cambio  vigente  al  momento  della  presentazione  della
   domanda  debitamente   documentata   ad   un   Istituto   bancario
   autorizzato ad operare in valuta.