(Accordo - art. VII)
                            ARTICOLO VII 
                               SURROGA 
   Nel caso in cui una Parte Contraente od una sua istituzione  abbia
   concesso una garanzia assicurativa contro i rischi non commerciali
   per investimenti effettuati da un suo investitore  nel  territorio
   dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato pagamenti in  base
   alla garanzia concessa,  essa  verra'  riconosciuta  surrogata  di
   diritto  nella  stessa   posizione   creditizia   dell'investitore
   assicurato. 
   Per i pagamenti da effettuare alla Parte Contraente  od  alla  sua
   Istituzione in virtu' di  tale  surroga  verranno  rispettivamente
   applicati gli articoli IV e V del presente Accordo.