ARTICOLO VIII SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE FRA INVESTITORI E PARTI CONTRAENTI 1. Qualunque tipo di controversia o divergenza che dovesse sorgere fra una delle Parti Contraenti e l'investitore dell'altra Parte Contraente sara', nella misura del possibile, risolta tramite consultazioni amichevoli fra le Parti. 2. Qualora dette controversie o divergenze non possano essere risolte in modo amichevole nel termine di sei mesi, a partire dalla data di richiesta scritta di soluzione da parte dell'investitore, esse potranno essere sottoposte a scelta dell'investitore: a) ai Tribunali locali della Parte Contraente o, b) all'arbitrato internazionale, alle condizioni descritte nel paragrafo 4 di questo Articolo. 3. L'opzione per una di queste due vie sara' definitiva e irreversibile. 4. Nel caso dell'opzione per il ricorso all'arbitrato internazionale, la controversia o la divergenza sara' sottoposta: a) al Centro Internazionale, per la soluzione delle controversie in materia di investimenti, istituto dalla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965, qualora e non appena le Parti Contraenti vi abbiano aderito; b) ad un Tribunale ad hoc, istituito in base alle regole arbitrali della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNICITRAL), adottate dalla Risoluzione 31/98 dell'Assemblea Generale del 15 dicembre 1976. Il Tribunale arbitrale sara' composto da tre arbitri, uno designato dalla Parte Contraente coinvolta nella controversia, uno designato dall'investitore dell'altra Parte Contraente ed un terzo arbitro, che presiedera' il Tribunale, designato dai due arbitri cosi' scelti. Qualora gli arbitri non siano cittadini di una delle Parti Contraenti, essi dovranno essere cittadini di Stati che intrattengano relazioni diplomatiche con entrambe le Parti Contraenti. Se il terzo arbitro non sara' designato nel termine di trenta giorni dalla designazione degli altri due arbitri, la sua designazione sara' demandata al Presidente del Tribunale arbitrale della Camera Internazionale di Commercio di Parigi. 5. Il Tribunale arbitrale decidera' in base alle disposizioni di questo Accordo, ai principi del diritto internazionale in materia, ai principi generali del diritto riconosciuti dalle Parti Contraenti, al diritto della Parte Contraente coinvolta nella controversia ed in ottemperanza ad eventuali accordi particolari relativi all'investimento. 6. I lodi arbitrali saranno definitivi e vincolanti per le Parti della controversia e saranno eseguiti in conformita' con l'ordinamento nazionale. 7. Le Parti Contraenti si asterranno dal trattare, per via diplomatica, argomenti attinenti ad un arbitrato o ad un procedimento giudiziario gia' avviati, finche' le relative procedure non siano state portate a termine ed una delle Parti nella controversia non abbia ottemperato al lodo arbitrale o alla sentenza del Tribunale, entro i termini di adempimento prescritti nel lodo o nella sentenza medesimi.