(Accordo - art. VIII)
                            ARTICOLO VIII 
   SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE FRA INVESTITORI E PARTI CONTRAENTI 
1. Qualunque tipo di controversia o divergenza  che  dovesse  sorgere
   fra una delle Parti Contraenti e  l'investitore  dell'altra  Parte
   Contraente sara', nella  misura  del  possibile,  risolta  tramite
   consultazioni amichevoli fra le Parti. 
2. Qualora dette controversie o divergenze non possano essere risolte
   in modo amichevole nel termine di sei mesi, a partire  dalla  data
   di richiesta scritta di soluzione da parte dell'investitore,  esse
   potranno essere sottoposte a scelta dell'investitore: 
   a) ai Tribunali locali della Parte Contraente o, 
   b) all'arbitrato internazionale, alle condizioni descritte nel 
      paragrafo 4 di questo Articolo. 
3. L'opzione  per  una  di  queste  due  vie   sara'   definitiva   e
   irreversibile. 
4. Nel caso dell'opzione per il ricorso all'arbitrato internazionale,
   la controversia o la divergenza sara' sottoposta: 
   a) al Centro Internazionale, per la soluzione delle controversie 
      in materia  di  investimenti,  istituto  dalla  Convenzione  di
      Washington del 18 marzo 1965, qualora e  non  appena  le  Parti
      Contraenti vi abbiano aderito; 
   b) ad un Tribunale ad hoc, istituito in base alle regole arbitrali 
      della  Commissione  delle  Nazioni   Unite   per   il   diritto
      commerciale   internazionale   (UNICITRAL),   adottate    dalla
      Risoluzione 31/98 dell'Assemblea Generale del 15 dicembre 1976.
      Il Tribunale arbitrale  sara'  composto  da  tre  arbitri,  uno
      designato dalla Parte Contraente coinvolta nella  controversia,
      uno designato dall'investitore dell'altra Parte  Contraente  ed
      un terzo arbitro, che presiedera' il Tribunale,  designato  dai
      due  arbitri  cosi'  scelti.  Qualora  gli  arbitri  non  siano
      cittadini di una delle Parti Contraenti, essi  dovranno  essere
      cittadini di Stati che intrattengano relazioni diplomatiche con
      entrambe le Parti Contraenti. Se il  terzo  arbitro  non  sara'
      designato nel termine di trenta giorni dalla designazione degli
      altri due arbitri,  la  sua  designazione  sara'  demandata  al
      Presidente del Tribunale arbitrale della Camera  Internazionale
      di Commercio di Parigi. 
5. Il Tribunale arbitrale decidera'  in  base  alle  disposizioni  di
   questo Accordo, ai principi del diritto internazionale in materia,
   ai  principi  generali  del  diritto  riconosciuti   dalle   Parti
   Contraenti, al diritto  della  Parte  Contraente  coinvolta  nella
   controversia ed in ottemperanza ad eventuali  accordi  particolari
   relativi all'investimento. 
6. I lodi arbitrali saranno definitivi  e  vincolanti  per  le  Parti
   della  controversia  e  saranno  eseguiti   in   conformita'   con
   l'ordinamento nazionale. 
7. Le  Parti  Contraenti  si  asterranno  dal   trattare,   per   via
   diplomatica,  argomenti  attinenti  ad  un  arbitrato  o   ad   un
   procedimento  giudiziario  gia'  avviati,  finche'   le   relative
   procedure non siano state portate a termine  ed  una  delle  Parti
   nella controversia non abbia ottemperato al lodo arbitrale o  alla
   sentenza del Tribunale, entro i termini di adempimento  prescritti
   nel lodo o nella sentenza medesimi.