(Accordo - art. IX)
                             ARTICOLO IX 
        SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA LE PARTI CONTRAENTI 
1. Le    controversie    tra    le    Parti    Contraenti    relative
   all'interpretazione  e  alla  applicazione  del  presente  Accordo
   dovranno essere,  per  quanto  possibile,  composte  attraverso  i
   canali diplomatici. 
2. Nel caso in cui tali controversie non possano essere composte  nei
   sei mesi successivi alla data in cui una delle Parti Contraenti ne
   abbia  fatto  richiesta  scritta  all'altra  Parte  saranno,   per
   iniziativa  di  una  delle  Parti,  sottoposte  ad  un   Tribunale
   arbitrale ad hoc in conformita' con le disposizioni  del  presente
   Articolo. 
3. Il Tribunale arbitrale verra' costituito nel modo seguente:  entro
   due mesi dalla data di ricezione  della  richiesta  di  arbitrato,
   ciascuna delle Parti Contraenti nominera' un membro del Tribunale.
   Questi due membri sceglieranno quindi, in qualita' di  Presidente,
   un cittadino di uno Stato  terzo.  Il  Presidente  sara'  nominato
   entro tre mesi dalla data di nomina degli altri due membri. 
4. Se entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, le
   nomine non siano state ancora effettuate, ciascuna delle due Parti
   Contraenti potra',  in  mancanza  di  altra  intesa,  chiedere  di
   provvedervi al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia.
   Qualora questi abbia la cittadinanza di una delle Parti Contraenti
   o per qualunque altro motivo gli fosse impossibile procedere  alle
   nomine la richiesta verra' rivolta al Vice Presidente della Corte.
   Ove anche il Vice Presidente sia  cittadino  di  una  delle  Parti
   Contraenti, o per qualunque motivo non potesse  accettare,  verra'
   investito il membro piu' anziano  della  Corte  Internazionale  di
   Giustizia che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti.  5.
   Il Tribunale arbitrale decidera' a maggioranza di voti  e  le  sue
   decisioni  saranno  vincolanti.  Ognuna  delle  Parti   Contraenti
   sosterra' le spese per il proprio arbitro e quelle per la  propria
   partecipazione  al  procedimento  arbitrale.  Le  spese   per   il
   Presidente e le rimanenti spese del procedimento saranno a  carico
   delle due Parti Contraenti in misura uguale. 
   Il Tribunale Arbitrale stabilira' le proprie procedure.