(Accordo - art. 1)
  ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DI 
                             TRANSIZIONE 
  DELL'ETIOPIA PER LA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI 
Il Governo della Repubblica Italiana ed  il  Governo  di  Transizione
dell'Etiopia (qui di seguito denominati Parti Contraenti); 
Riconoscendo i'importanza  della  promozione  degli  investimenti  in
entrambi i Paesi; 
Desiderando   creare   condizioni   favorevoli   per   una   migliore
cooperazione economica tra di loro in particolare per quanto riguarda
gli  investimenti,  incoraggiando  gli  investitori  di   una   Parte
contraente ad investire nel territorio dell'altra Parte contraente, 
Hanno convenuto quanto segue: 
                             ARTICOLO 1 
Definizione 
Ai sensi del presente Accordo: 
1. Il termine "investimento" significa ogni  investimento  effettuato
   da una persona fisica o giuridica  di  una  Parte  Contraente  sul
   territorio dell'altra Parte,  in  conformita'  alle  leggi  ed  ai
   regolamenti delle Parti Contraenti, successivamente all'entrata in
   vigore del  presente  Accordo  ed  indipendentemente  dalla  forma
   giuridica prescelta e dall'ordinamento giuridico di riferimento. 
   Esso includera' inoltre gli investimenti esistenti che  soddisfano
   ai criteri legali in vigore secondo le  leggi  di  ciascuna  Parte
   Contraente alla data di entrata in vigore  del  presente  accordo.
   Fatto salvo il carattere generale  di  quanto  sopra,  il  termine
   "investimento"   comprende   in   particolar    modo,    ma    non
   esclusivamente: 
a) beni mobili ed immobili, nonche' ogni altro diritto di  proprieta'
   in rem, ivi compresi i diritti reali di garanzia su proprieta'  di
   terzi, nella misura in cui  essi  possano  costituire  oggetto  di
   investimento; 
b) azioni, obbligazioni, quote di partecipazione ed ogni altro titolo
   di credito, nonche' titoli di Stato e titoli pubblici in genere; 
c) crediti finanziari o ogni altro diritto di servizio per impegni  o
   prestazioni di  natura  economica  relativi  ad  un  investimento,
   compresi i redditi da investimento reinvestiti ed  i  proventi  di
   capitale; 
d) diritti   d'autore,   marchi   commerciali,   brevetti,    designs
   industriali  ed  altri  diritti  di  proprieta'  intellettuale  ed
   industriale,   know-how,    segreti    economici,    denominazioni
   commerciali ed avviamento commerciale; 
e) ogni diritto  di  natura  economia,  conferito  per  legge  o  per
   contratto,  nonche'  ogni  licenza  e  concessione  accordata   in
   conformita' alle vigenti disposizioni per l'esercizio di attivita'
   economiche,  compresi  i  diritti  di  prospezione,   coltivazione
   estrazione e sfruttamento di risorse naturali; 
f) ogni incremento del valore dell'investimento originale. 
Una modifica alla forma di investimento dei beni  non  pregiudica  la
loro natura di investimento soggetto alle leggi ed ai regolamenti  in
vigore dei rispettivi Paesi. 
2. Il termine "investitore", significa  qualsiasi  persona  fisica  o
   giuridica di una Parte Contraente che abbia effettuato, effettui o
   intenda effettuare investimenti nel  territorio  dell'altra  Parte
   Contraente, come pure le  filiali  estere,  societa'  affiliate  e
   succursali,  in  qualsiasi  modo  controllate  dalle   sopracitate
   persone fisiche o giuridiche. 
3. Il termine "persona fisica",  con  riferimento  a  ciascuna  Parte
   Contraente, significa ogni persona fisica che ha  la  cittadinanza
   di detto Stato in conformita' con le sue leggi. 
4. Il termine "persona giuridica", con riferimento a  ciascuna  Parte
   Contraente,  significa  qualsiasi  entita'  avente  la  sua   sede
   principale nel territorio di  una  delle  Parti  Contraenti  e  da
   quest'ultima riconosciuta, vale a dire Istituti pubblici, societa'
   di  persone  o  di  capitali,  fondazioni,  associazioni  e   cio'
   indipendentemente  dal  fatto  che  la  loro  responsabilita'  sia
   limitata o meno. 
5. Il termine "redditi" significa le somme ricavate o da ricavare  da
   un investimento, ivi compresi in particolare profitti o interessi,
   redditi da interessi, redditi da capitale, dividendi, royalties  o
   retribuzioni per assistenza e servizi tecnici, nonche' ogni  altra
   forma di pagamento in natura come, ma non esclusivamente,  materie
   prime, derrate, prodotti industriali o bestiame. 
6. Il termine "territorio"  significa,  oltre  alle  zone  delimitate
   dalle frontiere  terrestri,  anche  le  "zone  marittime".  Queste
   ultime includono le zone marine e sottomarine sulle quali le Parti
   Contraenti hanno sovranita' o sulle quali esse esercitano, secondo
   il  diritto   internazionale,   diritti   di   sovranita'   o   di
   giurisdizione. 
7. Per "Accordo sugli investimenti" si intende  un  accordo  tra  una
   Parte  (o  sue  agenzie  o  rappresentanti)  ed   un   investitore
   dell'altra Parte, relativo ad un investimento. 
8. "Trattamento non discriminatorio" significa un trattamento  almeno
   altrettanto favorevole di quello della nazione piu' favorita. 
9. "Diritto   d'accesso"   significa   il   diritto   di   effettuare
   investimenti sul territorio dell'altra  Parte  Contraente  secondo
   leggi e  regolamenti  in  vigore  nei  rispettivi  paesi  compreso
   l'accesso in qualsiasi valuta  alle  istituzioni  finanziarie,  ai
   mercati  creditizi  e  valutari  ed  ai   fondi   detenuti   nelle
   istituzioni finanziarie.