ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DI TRANSIZIONE DELL'ETIOPIA PER LA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo di Transizione dell'Etiopia (qui di seguito denominati Parti Contraenti); Riconoscendo i'importanza della promozione degli investimenti in entrambi i Paesi; Desiderando creare condizioni favorevoli per una migliore cooperazione economica tra di loro in particolare per quanto riguarda gli investimenti, incoraggiando gli investitori di una Parte contraente ad investire nel territorio dell'altra Parte contraente, Hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 Definizione Ai sensi del presente Accordo: 1. Il termine "investimento" significa ogni investimento effettuato da una persona fisica o giuridica di una Parte Contraente sul territorio dell'altra Parte, in conformita' alle leggi ed ai regolamenti delle Parti Contraenti, successivamente all'entrata in vigore del presente Accordo ed indipendentemente dalla forma giuridica prescelta e dall'ordinamento giuridico di riferimento. Esso includera' inoltre gli investimenti esistenti che soddisfano ai criteri legali in vigore secondo le leggi di ciascuna Parte Contraente alla data di entrata in vigore del presente accordo. Fatto salvo il carattere generale di quanto sopra, il termine "investimento" comprende in particolar modo, ma non esclusivamente: a) beni mobili ed immobili, nonche' ogni altro diritto di proprieta' in rem, ivi compresi i diritti reali di garanzia su proprieta' di terzi, nella misura in cui essi possano costituire oggetto di investimento; b) azioni, obbligazioni, quote di partecipazione ed ogni altro titolo di credito, nonche' titoli di Stato e titoli pubblici in genere; c) crediti finanziari o ogni altro diritto di servizio per impegni o prestazioni di natura economica relativi ad un investimento, compresi i redditi da investimento reinvestiti ed i proventi di capitale; d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, designs industriali ed altri diritti di proprieta' intellettuale ed industriale, know-how, segreti economici, denominazioni commerciali ed avviamento commerciale; e) ogni diritto di natura economia, conferito per legge o per contratto, nonche' ogni licenza e concessione accordata in conformita' alle vigenti disposizioni per l'esercizio di attivita' economiche, compresi i diritti di prospezione, coltivazione estrazione e sfruttamento di risorse naturali; f) ogni incremento del valore dell'investimento originale. Una modifica alla forma di investimento dei beni non pregiudica la loro natura di investimento soggetto alle leggi ed ai regolamenti in vigore dei rispettivi Paesi. 2. Il termine "investitore", significa qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che abbia effettuato, effettui o intenda effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, come pure le filiali estere, societa' affiliate e succursali, in qualsiasi modo controllate dalle sopracitate persone fisiche o giuridiche. 3. Il termine "persona fisica", con riferimento a ciascuna Parte Contraente, significa ogni persona fisica che ha la cittadinanza di detto Stato in conformita' con le sue leggi. 4. Il termine "persona giuridica", con riferimento a ciascuna Parte Contraente, significa qualsiasi entita' avente la sua sede principale nel territorio di una delle Parti Contraenti e da quest'ultima riconosciuta, vale a dire Istituti pubblici, societa' di persone o di capitali, fondazioni, associazioni e cio' indipendentemente dal fatto che la loro responsabilita' sia limitata o meno. 5. Il termine "redditi" significa le somme ricavate o da ricavare da un investimento, ivi compresi in particolare profitti o interessi, redditi da interessi, redditi da capitale, dividendi, royalties o retribuzioni per assistenza e servizi tecnici, nonche' ogni altra forma di pagamento in natura come, ma non esclusivamente, materie prime, derrate, prodotti industriali o bestiame. 6. Il termine "territorio" significa, oltre alle zone delimitate dalle frontiere terrestri, anche le "zone marittime". Queste ultime includono le zone marine e sottomarine sulle quali le Parti Contraenti hanno sovranita' o sulle quali esse esercitano, secondo il diritto internazionale, diritti di sovranita' o di giurisdizione. 7. Per "Accordo sugli investimenti" si intende un accordo tra una Parte (o sue agenzie o rappresentanti) ed un investitore dell'altra Parte, relativo ad un investimento. 8. "Trattamento non discriminatorio" significa un trattamento almeno altrettanto favorevole di quello della nazione piu' favorita. 9. "Diritto d'accesso" significa il diritto di effettuare investimenti sul territorio dell'altra Parte Contraente secondo leggi e regolamenti in vigore nei rispettivi paesi compreso l'accesso in qualsiasi valuta alle istituzioni finanziarie, ai mercati creditizi e valutari ed ai fondi detenuti nelle istituzioni finanziarie.