ARTICOLO 10 Regolamento delle controversie tra le Parti Contraenti 1. Ogni controversia che insorga tra le Parti Contraenti relativa all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo dovra' per quanto possibile essere risolta amichevolmente attraverso le vie diplomatiche. 2. Nel caso in cui la controversia non possa essere risolta entro sei mesi dalla data alla quale una delle Parti Contraenti ne ha dato notifica scritta all'altra, la disputa, su richiesta di una delle Parti Contraenti, sara' sottoposta alla competenza di un Tribunale arbitrale ad hoc come previsto nel presente Articolo. 3. Il Tribunale arbitrale sara' costituito nel modo seguente: entro due mesi dalla data di ricevimento della richiesta di arbitrato, ciascuna Parte Contraente dovra' nominare un membro di detto Tribunale. Questi due membri sceglieranno quale Presidente un cittadino di uno Stato terzo. Il Presidente dovra' essere nominato entro tre mesi dalla data di nomina degli altri due membri. 4. Se le nomine non sono state effettuate entro i termini indicati al paragrafo 3 del presente Articolo, ciascuna delle due Parti Contraenti, in assenza di altre intese, potra' chiedere che sia il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia ad effettuarle. Se quest'ultimo e' cittadino di una delle Parti Contraenti o se e' impossibilitato ad accettare la nomina per qualunque ragione, la richiesta verra' indirizzata al Vicepresidente della Corte. Ove anche il Vicepresidente sia cittadino di una delle Parti Contraenti o sia anch'esso impossibilitato, per qualunque ragione ad accettare la nomina, l'invito sara' rivolto al membro della Corte Internazionale di Giustizia piu' anziano che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti. 5. Il Tribunale arbitrale decidera' a maggioranza dei voti e le sue decisioni saranno vincolanti. Ognuna delle Parti Contraenti sosterra' le spese per il proprio arbitro e quelle per i propri rappresentanti alle udienze. Le spese per il Presidente e tutte le altre spese saranno a carico delle due Parti in misura uguale. Il Tribunale arbitrale stabilira' le proprie procedure.