(Accordo - art. 10)
                             ARTICOLO 10 
Regolamento delle controversie tra le Parti Contraenti 
1. Ogni controversia che insorga tra  le  Parti  Contraenti  relativa
   all'interpretazione  ed  all'applicazione  del  presente   Accordo
   dovra'  per  quanto  possibile   essere   risolta   amichevolmente
   attraverso le vie diplomatiche. 
2. Nel caso in cui la controversia non possa essere risolta entro sei
   mesi dalla data alla quale una delle Parti Contraenti ne  ha  dato
   notifica scritta all'altra, la disputa, su richiesta di una  delle
   Parti Contraenti, sara' sottoposta alla competenza di un Tribunale
   arbitrale ad hoc come previsto nel presente Articolo. 
3. Il Tribunale arbitrale sara' costituito nel modo  seguente:  entro
   due mesi dalla data di ricevimento della richiesta  di  arbitrato,
   ciascuna Parte Contraente  dovra'  nominare  un  membro  di  detto
   Tribunale. Questi due  membri  sceglieranno  quale  Presidente  un
   cittadino di uno Stato terzo. Il Presidente dovra' essere nominato
   entro tre mesi dalla data di nomina degli altri due membri. 
4. Se le nomine non sono state effettuate entro i termini indicati al
   paragrafo 3  del  presente  Articolo,  ciascuna  delle  due  Parti
   Contraenti, in assenza di altre intese, potra' chiedere che sia il
   Presidente della Corte Internazionale di Giustizia ad effettuarle.
   Se quest'ultimo e' cittadino di una delle Parti Contraenti o se e'
   impossibilitato ad accettare la nomina per qualunque  ragione,  la
   richiesta verra' indirizzata al Vicepresidente  della  Corte.  Ove
   anche  il  Vicepresidente  sia  cittadino  di  una   delle   Parti
   Contraenti o sia anch'esso impossibilitato, per qualunque  ragione
   ad accettare la nomina, l'invito sara'  rivolto  al  membro  della
   Corte  Internazionale  di  Giustizia  piu'  anziano  che  non  sia
   cittadino di una delle Parti Contraenti. 
5. Il Tribunale arbitrale decidera' a maggioranza dei voti e  le  sue
   decisioni  saranno  vincolanti.  Ognuna  delle  Parti   Contraenti
   sosterra' le spese per il proprio arbitro e quelle  per  i  propri
   rappresentanti alle udienze. Le spese per il Presidente e tutte le
   altre spese saranno a carico delle due Parti in misura uguale.  Il
   Tribunale arbitrale stabilira' le proprie procedure.