(Accordo - art. 12)
                             ARTICOLO 12 
Applicazione di altri Accordi 
1. Qualora una questione sia disciplinata sia  dal  presente  Accordo
   che da un altro Accordo  Internazionale  di  cui  sono  firmatarie
   entrambe le Parti Contraenti,  o  da  norme  generali  di  diritto
   internazionale, saranno applicate alle Parti Contraenti ed ai loro
   investitori le disposizioni piu' favorevoli. 
2. Quando il  trattamento  concesso  da  una  Parte  Contraente  agli
   investitori dell'altra Parte Contraente, in base alle  sue  leggi,
   ai suoi regolamenti o ad altre disposizioni, o a  contratti  o  ad
   autorizzazioni o ad accordi specifici in materia di  investimento,
   sia piu' favorevole di quello previsto dal presente Accordo, sara'
   applicato il trattamento piu' favorevole.