(Accordo - art. 13)
                             ARTICOLO 13 
Entrata in vigore 
1. Il presente Accordo sara' ratificato; lo scambio  degli  strumenti
   di ratifica dovra' avvenire al piu' presto possibile. 
2. Il presente Accordo entrera' in vigore un mese  dopo  la  data  di
   scambio degli strumenti di ratifica. Esso rimarra' in  vigore  per
   un periodo  di  dieci  anni  e  sara'  prorogato  per  un  periodo
   illimitato  salvo  denuncia  per  iscritto  ad  una  delle   Parti
   Contraenti dodici mesi prima della sua  scadenza.  Successivamente
   allo scadere di un periodo di  dieci  anni,  il  presente  Accordo
   potra'  essere  denunciato  in  ogni  tempo  da  una  delle  Parti
   Contraenti con un preavviso di dodici mesi. 
3. Per gli investimenti effettuati prima della data di cessazione del
   presente Accordo,  le  disposizioni  degli  articoli  da  1  a  10
   rimarranno in vigore per un ulteriore periodo di cinque anni dalla
   data di cessazione del presente Accordo. 
   IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati  dai  loro
rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. 
   FATTO ad Addis  Ababa  (Etiopia)  il  ventitre'  di  Dicembre  del
millenovecentonovantaquattro, in duplice esemplare in lingua  Inglese
ed in lingua Italiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede. 
    

 PER IL GOVERNO                               PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA                  TRANSITORIO DELL'ETIOPIA
L'AMBASCIATORE D'ITALIA                 L'AMMINISTRATORE GENERALE
                                    DELL'UFFICIO PER GLI INVESTIMENTI
                                               DELL'ETIOPIA
(MAURIZIO MELANI)                             (EZRA WORKU)

    
 

              Parte di provvedimento in formato grafico