(Accordo - Protocollo)
                             PROTOCOLLO 
Nel firmare l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed  il
Governo di Transizione dell'Etiopia sulla promozione e la  protezione
degli investimenti, le Parti Contraenti hanno  inoltre  stabilito  le
seguenti  clausole   che   saranno   considerate   parte   integrante
dell'Accordo. 
Disposizioni generali 
Il  presente  Accordo  e  tutte   le   disposizioni   relative   agli
"investimenti" di tale Accordo sono applicabili anche  alle  seguenti
attivita'  connesse,  nel  rispetto   delle   leggi   e   regolamenti
applicabili dei rispettivi Paesi: 
organizzazione, controllo delle attivita', mantenimento e cessione di
imprese, filiali, agenzie, uffici, stabilimenti o altre strutture per
la gestione commerciale; la redazione, l'applicazione e  l'attuazione
di  contratti;  l'acquisto,  l'emissione  e  la  vendita  di   azioni
ordinarie  e  di  altri  titoli;  e  l'acquisto  di  valuta  per   le
importazioni. 
Le "Attivita' connesse" includono inoltre, senza limiti: 
I) assegnazione di concessioni di appalto o di diritti  derivanti  da
     licenze; 
II) documenti  delle  registrazioni,  licenze,   permessi   e   altre
     approvazioni  necessarie  per   la   conduzione   di   attivita'
     commerciali,  che  dovranno  in  ogni  caso  essere   rilasciati
     speditamente, come previsto dalla legislazione delle Parti; 
III) importazione e installazione delle  attrezzature  necessarie  ai
     fini della normale  conduzione  degli  affari  commerciali,  ivi
     comprese, ma non esclusivamente, le attrezzature di ufficio e le
     autovetture allo scopo importate; 
IV) divulgazione di informazioni commerciali; 
V) conduzione di studi di mercato; 
VI) nomina di rappresentanti commerciali, ivi compresi gli agenti,  i
     consulenti ed i  distributori  (ad  esempio  i  mediatori  nella
     distribuzione dei prodotti non fabbricati dai  medesimi),  ed  i
     loro servizi in quanto tali, nonche' la  loro  partecipazione  a
     fiere commerciali e ad altri eventi promozionali; 
VII) commercializzazione di merci e servizi, anche  mediante  sistemi
     di distribuzione  interna  e  di  commercializzazione,  mediante
     pubblicita' e contatti diretti con cittadini e societa'; e 
VIII) pagamento di beni e servizi in valuta locale. 
2. Per quanto riguarda l'Articolo 2 
a) Le  Parti  Contraenti   possono   stipulare   nel   loro   Accordo
   d'investimento le condizioni  che  regoleranno  i  loro  specifici
   rapporti legali connessi con l'investimento. 
b) Nessuna delle Parti Contraenti porra' alcuna condizione  circa  la
   costituzione, l'ampliamento o la prosecuzione di investimenti  che
   possa  avere  come  effetto  il  subentrare  o  l'imposizione   di
   qualunque   obbligo   in   merito   alle   vendite   nazionali   o
   internazionali.  Per  quanto   concerne   l'approvvigionamento   o
   l'importazione  di  beni  strumentali  e  di   attrezzature   ogni
   investitore potra' fornirsi di ogni tipo di merce, a patto che non
   sia disponibile nel Paese in qualita' o a prezzi analoghi. 
c) Ciascuna  Parte  Contraente  fornira'  mezzi   efficaci   per   la
   presentazione di ricorsi e la tutela dei diritti in relazione agli
   investimenti nonche' le  relative  autorizzazioni  e  gli  accordi
   d'investimento. 
d) Con riserva delle leggi e dei regolamenti in vigore,  i  cittadini
   di entrambe le Parti Contraenti avranno il diritto di lavorare nel
   territorio   dell'altra   Parte    Contraente    in    connessione
   all'investimento. Ad essi saranno fornite adeguate  condizioni  di
   lavoro per lo svolgimento delle loro attivita' professionali. 
e) Con riserva delle leggi in vigore, le autorita'  competenti  delle
   Parti  Contraenti  consentiranno  ai  cittadini  dell'altra  Parte
   Contraente ed ai loro familiari a carico di entrare o di  lasciare
   il territorio dell'altra Parte Contraente o di rimanervi  al  fine
   di mettere a  punto,  sviluppare,  gestire  o  prestare  opera  di
   consulenza per la realizzazione di un investimento  per  il  quale
   essi, o una  societa'  della  Parte  da  cui  dipendono,  si  sono
   impegnati o sono in fase di attuare un progetto d'investimento. f)
   Nel caso di un investimento congiunto, potra' essere negoziata  la
   scelta e la nomina degli incarichi direttivi nelle imprese  legate
   all'investimento da formare; in ogni caso la  distribuzione  sara'
   dettata da principi di equita'. 
Le societa' che  appartengono  o  sono  controllate  a  pieno  titolo
dall'altra Parte sono autorizzate ad assumere di  propria  scelta  il
personale direttivo di rango piu' elevato. 
3. Per quanto riguarda l'Articolo 3 
a) A tutte le attivita' connesse all'approvvigionamento, alla vendita
o  al  trasporto  di  materie  grezze  o  lavorate,  all'energia,  ai
combustibili ed ai mezzi di produzione nonche' ad ogni altro tipo  di
attivita' connessa ed alle attivita' manageriali in base al  presente
Accordo, sara' concesso sul territorio di ciascuna  Parte  contraente
un trattamento non meno favorevole di quello  concesso  ad  attivita'
simili degli investitori nazionali di un paese terzo. 
4. Per quanto riguarda l'Articolo 9 
In  base  all'articolo  9  (3)  (b)  l'arbitrato  si   svolgera'   in
conformita'  con  le  regole  ed  i   regolamenti   arbitrali   della
Commissione  delle  Nazioni  Unite   per   il   Diritto   Commerciale
Internazionale (UNCITRAL)  come  stabilito  nella  Risoluzione  31/98
dell'Assemblea Generale 15 Dicembre 1976, nonche' secondo le seguenti
disposizioni: 
a) Il Tribunale arbitrale sara' composto da tre arbitri; se essi  non
   sono cittadini delle Parti Contraenti, dovranno  essere  cittadini
   di Stati che intrattengono relazioni diplomatiche con entrambe  le
   Parti Contraenti. 
   La  nomina  degli  arbitri,  se  necessario  secondo   le   Regole
   dell'UNCITRAL,   dovra'   essere   effettuata    dal    Presidente
   dell'Istituto   di   Arbitrato   della   Camera    di    Commercio
   Internazionale di  Stoccolma,  nella  sua  qualita'  di  Autorita'
   designante. Il luogo dell'arbitrato sara'  convenuto  tra  le  due
   Parti Contraenti. 
b) Nel pronunciare la sua decisione, il Tribunale Arbitrale dovra' in
   ogni caso applicare anche le disposizioni contenute  nel  presente
   Accordo, nonche' i principi  di  diritto  internazionale  generale
   riconosciuti. 
   Il riconoscimento e l'esecuzione  della  decisione  arbitrale  sul
   territorio  delle  Parti  Contraenti  sara'  regolamentato   dalle
   rispettive legislazioni nazionali di queste ultime in  conformita'
   con  le  convenzioni  internazionali  pertinenti   di   cui   sono
   firmatarie. 
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, a tale fine  debitamente  autorizzati
dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo. 
   FATTO ad Addis  Ababa  (Etiopia)  il  ventitre'  di  Dicembre  del
millenovecentonovantaquattro, in duplice esemplare in lingua italiana
ed in lingua inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede. 
    

 PER IL GOVERNO                               PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA                  TRANSITORIO DELL'ETIOPIA

L'AMBASCIATORE D'ITALIA                 L'AMMINISTRATORE GENERALE
                                    DELL'UFFICIO PER GLI INVESTIMENTI
                                               DELL'ETIOPIA
(MAURIZIO MELANI)                             (EZRA WORKU)


    
 

              Parte di provvedimento in formato grafico