PROTOCOLLO Nel firmare l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo di Transizione dell'Etiopia sulla promozione e la protezione degli investimenti, le Parti Contraenti hanno inoltre stabilito le seguenti clausole che saranno considerate parte integrante dell'Accordo. Disposizioni generali Il presente Accordo e tutte le disposizioni relative agli "investimenti" di tale Accordo sono applicabili anche alle seguenti attivita' connesse, nel rispetto delle leggi e regolamenti applicabili dei rispettivi Paesi: organizzazione, controllo delle attivita', mantenimento e cessione di imprese, filiali, agenzie, uffici, stabilimenti o altre strutture per la gestione commerciale; la redazione, l'applicazione e l'attuazione di contratti; l'acquisto, l'emissione e la vendita di azioni ordinarie e di altri titoli; e l'acquisto di valuta per le importazioni. Le "Attivita' connesse" includono inoltre, senza limiti: I) assegnazione di concessioni di appalto o di diritti derivanti da licenze; II) documenti delle registrazioni, licenze, permessi e altre approvazioni necessarie per la conduzione di attivita' commerciali, che dovranno in ogni caso essere rilasciati speditamente, come previsto dalla legislazione delle Parti; III) importazione e installazione delle attrezzature necessarie ai fini della normale conduzione degli affari commerciali, ivi comprese, ma non esclusivamente, le attrezzature di ufficio e le autovetture allo scopo importate; IV) divulgazione di informazioni commerciali; V) conduzione di studi di mercato; VI) nomina di rappresentanti commerciali, ivi compresi gli agenti, i consulenti ed i distributori (ad esempio i mediatori nella distribuzione dei prodotti non fabbricati dai medesimi), ed i loro servizi in quanto tali, nonche' la loro partecipazione a fiere commerciali e ad altri eventi promozionali; VII) commercializzazione di merci e servizi, anche mediante sistemi di distribuzione interna e di commercializzazione, mediante pubblicita' e contatti diretti con cittadini e societa'; e VIII) pagamento di beni e servizi in valuta locale. 2. Per quanto riguarda l'Articolo 2 a) Le Parti Contraenti possono stipulare nel loro Accordo d'investimento le condizioni che regoleranno i loro specifici rapporti legali connessi con l'investimento. b) Nessuna delle Parti Contraenti porra' alcuna condizione circa la costituzione, l'ampliamento o la prosecuzione di investimenti che possa avere come effetto il subentrare o l'imposizione di qualunque obbligo in merito alle vendite nazionali o internazionali. Per quanto concerne l'approvvigionamento o l'importazione di beni strumentali e di attrezzature ogni investitore potra' fornirsi di ogni tipo di merce, a patto che non sia disponibile nel Paese in qualita' o a prezzi analoghi. c) Ciascuna Parte Contraente fornira' mezzi efficaci per la presentazione di ricorsi e la tutela dei diritti in relazione agli investimenti nonche' le relative autorizzazioni e gli accordi d'investimento. d) Con riserva delle leggi e dei regolamenti in vigore, i cittadini di entrambe le Parti Contraenti avranno il diritto di lavorare nel territorio dell'altra Parte Contraente in connessione all'investimento. Ad essi saranno fornite adeguate condizioni di lavoro per lo svolgimento delle loro attivita' professionali. e) Con riserva delle leggi in vigore, le autorita' competenti delle Parti Contraenti consentiranno ai cittadini dell'altra Parte Contraente ed ai loro familiari a carico di entrare o di lasciare il territorio dell'altra Parte Contraente o di rimanervi al fine di mettere a punto, sviluppare, gestire o prestare opera di consulenza per la realizzazione di un investimento per il quale essi, o una societa' della Parte da cui dipendono, si sono impegnati o sono in fase di attuare un progetto d'investimento. f) Nel caso di un investimento congiunto, potra' essere negoziata la scelta e la nomina degli incarichi direttivi nelle imprese legate all'investimento da formare; in ogni caso la distribuzione sara' dettata da principi di equita'. Le societa' che appartengono o sono controllate a pieno titolo dall'altra Parte sono autorizzate ad assumere di propria scelta il personale direttivo di rango piu' elevato. 3. Per quanto riguarda l'Articolo 3 a) A tutte le attivita' connesse all'approvvigionamento, alla vendita o al trasporto di materie grezze o lavorate, all'energia, ai combustibili ed ai mezzi di produzione nonche' ad ogni altro tipo di attivita' connessa ed alle attivita' manageriali in base al presente Accordo, sara' concesso sul territorio di ciascuna Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello concesso ad attivita' simili degli investitori nazionali di un paese terzo. 4. Per quanto riguarda l'Articolo 9 In base all'articolo 9 (3) (b) l'arbitrato si svolgera' in conformita' con le regole ed i regolamenti arbitrali della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL) come stabilito nella Risoluzione 31/98 dell'Assemblea Generale 15 Dicembre 1976, nonche' secondo le seguenti disposizioni: a) Il Tribunale arbitrale sara' composto da tre arbitri; se essi non sono cittadini delle Parti Contraenti, dovranno essere cittadini di Stati che intrattengono relazioni diplomatiche con entrambe le Parti Contraenti. La nomina degli arbitri, se necessario secondo le Regole dell'UNCITRAL, dovra' essere effettuata dal Presidente dell'Istituto di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale di Stoccolma, nella sua qualita' di Autorita' designante. Il luogo dell'arbitrato sara' convenuto tra le due Parti Contraenti. b) Nel pronunciare la sua decisione, il Tribunale Arbitrale dovra' in ogni caso applicare anche le disposizioni contenute nel presente Accordo, nonche' i principi di diritto internazionale generale riconosciuti. Il riconoscimento e l'esecuzione della decisione arbitrale sul territorio delle Parti Contraenti sara' regolamentato dalle rispettive legislazioni nazionali di queste ultime in conformita' con le convenzioni internazionali pertinenti di cui sono firmatarie. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, a tale fine debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo. FATTO ad Addis Ababa (Etiopia) il ventitre' di Dicembre del millenovecentonovantaquattro, in duplice esemplare in lingua italiana ed in lingua inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede. PER IL GOVERNO PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA TRANSITORIO DELL'ETIOPIA L'AMBASCIATORE D'ITALIA L'AMMINISTRATORE GENERALE DELL'UFFICIO PER GLI INVESTIMENTI DELL'ETIOPIA (MAURIZIO MELANI) (EZRA WORKU) Parte di provvedimento in formato grafico