(Accordo - art. 2)
                             ARTICOLO 2 
Promozione e protezione degli investimenti 
1. Entrambe  le  Parti  Contraenti  incoraggeranno  gli   investitori
   dell'altra Parte Contraente ad effettuare investimenti nel proprio
   territorio. 
2. Entrambe le Parti Contraenti assicureranno sempre  un  trattamento
   giusto ed equo  agli  investimenti  degli  investitori  dell'altra
   Parte Contraente. 
Entrambe le  parti  Contraenti  assicureranno  che  la  gestione,  il
mantenimento, l'utilizzazione, la trasformazione, il godimento  o  la
cessione  degli  investimenti  effettuati  nel  suo   territorio   da
investitori dell'altra Parte Contraente, nonche'  le  societa'  e  le
imprese in cui tali investimenti sono stati effettuati,  non  vengano
in alcun modo colpiti da misure ingiustificate o discriminatorie. 
3. Ciascuna Parte Contraente dovra' creare e  mantenere  nel  proprio
   territorio un quadro legale che  garantisca  agli  investitori  la
   continuita' di un trattamento  legale,  compresa  l'osservanza  in
   buona fede di tutti  gli  impegni  che  ha  stipulato  riguardo  a
   ciascun specifico investimento.