(Accordo - art. 3)
                             ARTICOLO 3 
Trattamento nazionale e clausola della nazione piu' favorita 
1. Le  Parti  Contraenti  sul  cui   territorio   l'investimento   e'
   effettuato  si  impegnano  a  non   interferire   direttamente   o
   indirettamente   con   le   regolari   operazioni   dei   progetti
   d'investimento. In particolare, esse si impegnano a garantire  che
   non   imporranno   tasse    discriminatorie,    ne'    limiteranno
   l'approvigionamento di materie prime o creeranno ostacoli al  buon
   funzionamento dei progetti d'investimento tali da avere un impatto
   di esproprio  o  analogo,  e  neppure  -  esse  stesse  o  i  loro
   funzionari   -   praticheranno   trattamenti   ingiustificati    o
   discriminatori. 
2. Ciascuna Parte Contraente, entro i limiti del proprio  territorio,
   accordera' agli  investimenti  ed  ai  redditi  degli  investitori
   dell'altra Parte Contraente - ivi comprese  le  questioni  di  cui
   agli articoli 4, 5, 6 e 7 ed i  relativi  redditi  maturati  -  un
   trattamento  non  meno  favorevole  di   quello   riservato   agli
   investimenti ed ai relativi redditi maturati degli investitori  di
   uno Stato terzo. 
3. Se da una legislazione di una delle Parti Contraenti o da obblighi
   internazionali in vigore o che potrebbero in avvenire  entrare  in
   vigore per una delle Parti Contraenti, dovesse derivare un  quadro
   giuridico in base  al  quale  agli  investitori  dell'altra  Parte
   Contraente venisse concesso  un  trattamento  piu'  favorevole  di
   quello previsto nel presente Accordo, il trattamento concesso agli
   investitori di  tali  altre  Parti  entrera'  in  vigore  per  gli
   investitori  della  Parte  contraente  interessata  anche  per   i
   rapporti in corso. 
4. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2  del  presente  articolo
   non si riferiscono ai vantaggi ed ai privilegi che una delle Parti
   Contraenti puo' concedere gli investitori di Stati Terzi in virtu'
   della loro appartenenza ad una Unione doganale o economica, ad  un
   Mercato comune, ad una zona  di  libero  scambio,  ad  un  accordo
   regionale o sub-regionale, ad un accordo  economico  multilaterale
   internazionale o in base ad Accordi stipulati al fine di prevenire
   la   doppia   imposizione   o   per    facilitare    gli    scambi
   transfrontalieri.