(Accordo - art. 4)
                             ARTICOLO 4 
Risarcimento per danni o perdite 
1. I cittadini o le societa' di una delle due  Parti  Contraenti  che
   subiscano  perdite  negli  investimenti  da  essi  effettuati  nel
   territorio dell'altra Parte a causa  di  una  guerra  o  di  altri
   conflitti armati, di uno stato di emergenza nazionale o di  guerra
   civile sul territorio di tale altra Parte contraente, riceveranno,
   da  quest'ultima  Parte  Contraente,  per   quanto   riguarda   la
   restituzione,  l'indennizzo,  il   risarcimento   o   ogni   altra
   liquidazione, un trattamento non meno  favorevole  di  quello  che
   quest'ultima Parte Contraente concede ai suoi cittadini o alle sue
   societa', o ai cittadini o societa' di qualunque Stato terzo. 
   I  pagamenti  effettuati  a  tale   titolo   saranno   liberamente
   trasferibili senza indebito ritardo.