(Accordo - art. 5)
                             ARTICOLO 5 
Nazionalizzazione o esproprio 
1. Gli investimenti di cui al presente Accordo non  saranno  soggetti
   ad alcuna misura che possa avere come effetto di limitare, a tempo
   determinato o indeterminato, i diritti di proprieta', di possesso,
   di controllo  e  di  godimento  ad  essi  inerenti,  salvo  quanto
   specificamente previsto da leggi o regolamenti nazionali o locali,
   o per effetto di decisioni amministrative e  di  sentenze  emanate
   dalle autorita' giudiziarie competenti. 
2. Gli investimenti di investitori delle Parti Contraenti non saranno
   nazionalizzati,  espropriati,  sequestrati  o  soggetti  a  misure
   aventi  analoghi   effetti   nel   territorio   dell'altra   Parte
   Contraente, se non per fini d'interesse pubblico,  per  motivi  di
   interesse nazionale, e contro un  immediato,  pieno  ed  effettivo
   risarcimento ed a condizione che tali misure siano prese  su  base
   non-discriminatoria ed in conformita' con tutte le disposizioni  e
   procedure di legge. 
   Il risarcimento dovra' essere  equivalente  al  giusto  valore  di
   mercato dell'investimento espropriato immediatamente  prima  della
   data alla quale la nazionalizzazione effettiva, l'esproprio  o  la
   confisca siano state annunciate o rese pubbliche. In  mancanza  di
   un'intesa  tra   la   Parte   Contraente,   sul   cui   territorio
   l'investimento e' effettuato, e l'investitore nella  procedura  di
   nazionalizzazione o di esproprio,  il  risarcimento  sara'  basato
   sugli stessi parametri  di  riferimento  e  sui  tassi  di  cambio
   adottati nei documenti costitutivi dell'investimento. 
3. Il risarcimento dovra' essere  equivalente  al  giusto  valore  di
   mercato del bene nazionalizzato, espropriato o confiscato al  fine
   di reintegrare l'investitore nella stessa posizione creditizia  in
   cui  si  sarebbe  trovato  se  le  misure  di   esproprio   o   di
   nazionalizzazione non fossero state adottate. 
4. Il tasso di cambio applicabile  a  qualunque  risarcimento  dovra'
   essere quello prevalente alla data immediatamente  precedente  nel
   momento in cui la decisione di nazionalizzare o di espropriare  e'
   stata annunciata o resa pubblica. 
5. Il risarcimento sara' definito senza indugio ed in ogni caso entro
   tre mesi, nella valuta in cui  il  capitale  dell'investimento  e'
   stato fornito, oppure  in  una  valuta  liberamente  convertibile,
   compresi gli interessi maturati, pagabili su base Libor semestrale
   a decorrere dalla data di nazionalizzazione o  di  esproprio  fino
   alla data del pagamento. 
6. Le  disposizioni  del  paragrafo  2  del  presente   articolo   si
   applicheranno altresi' ai redditi  derivanti  da  un  investimento
   nonche', in caso di liquidazione,  ai  benefici  che  derivano  da
   quest'ultima. 
7. Un cittadino o  una  societa'  dell'una  o  dell'altra  Parte  che
   asserisca  che  tutto  o   parte   dell'investimento   sia   stato
   espropriato avra' diritto di sollecitare  un  controllo  da  parte
   delle autorita' giudiziarie o amministrative competenti dell'altra
   Parte affinche' sia determinato  se  l'esproprio  avvenuto  e'  di
   questo tipo ed in  tal  caso,  se  tale  esproprio  e  l'eventuale
   risarcimento sono conformi ai principi  riconosciuti  del  diritto
   internazionale e sia presa una decisione riguardo  ad  ogni  altra
   questione connessa.