ARTICOLO 5 Nazionalizzazione o esproprio 1. Gli investimenti di cui al presente Accordo non saranno soggetti ad alcuna misura che possa avere come effetto di limitare, a tempo determinato o indeterminato, i diritti di proprieta', di possesso, di controllo e di godimento ad essi inerenti, salvo quanto specificamente previsto da leggi o regolamenti nazionali o locali, o per effetto di decisioni amministrative e di sentenze emanate dalle autorita' giudiziarie competenti. 2. Gli investimenti di investitori delle Parti Contraenti non saranno nazionalizzati, espropriati, sequestrati o soggetti a misure aventi analoghi effetti nel territorio dell'altra Parte Contraente, se non per fini d'interesse pubblico, per motivi di interesse nazionale, e contro un immediato, pieno ed effettivo risarcimento ed a condizione che tali misure siano prese su base non-discriminatoria ed in conformita' con tutte le disposizioni e procedure di legge. Il risarcimento dovra' essere equivalente al giusto valore di mercato dell'investimento espropriato immediatamente prima della data alla quale la nazionalizzazione effettiva, l'esproprio o la confisca siano state annunciate o rese pubbliche. In mancanza di un'intesa tra la Parte Contraente, sul cui territorio l'investimento e' effettuato, e l'investitore nella procedura di nazionalizzazione o di esproprio, il risarcimento sara' basato sugli stessi parametri di riferimento e sui tassi di cambio adottati nei documenti costitutivi dell'investimento. 3. Il risarcimento dovra' essere equivalente al giusto valore di mercato del bene nazionalizzato, espropriato o confiscato al fine di reintegrare l'investitore nella stessa posizione creditizia in cui si sarebbe trovato se le misure di esproprio o di nazionalizzazione non fossero state adottate. 4. Il tasso di cambio applicabile a qualunque risarcimento dovra' essere quello prevalente alla data immediatamente precedente nel momento in cui la decisione di nazionalizzare o di espropriare e' stata annunciata o resa pubblica. 5. Il risarcimento sara' definito senza indugio ed in ogni caso entro tre mesi, nella valuta in cui il capitale dell'investimento e' stato fornito, oppure in una valuta liberamente convertibile, compresi gli interessi maturati, pagabili su base Libor semestrale a decorrere dalla data di nazionalizzazione o di esproprio fino alla data del pagamento. 6. Le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo si applicheranno altresi' ai redditi derivanti da un investimento nonche', in caso di liquidazione, ai benefici che derivano da quest'ultima. 7. Un cittadino o una societa' dell'una o dell'altra Parte che asserisca che tutto o parte dell'investimento sia stato espropriato avra' diritto di sollecitare un controllo da parte delle autorita' giudiziarie o amministrative competenti dell'altra Parte affinche' sia determinato se l'esproprio avvenuto e' di questo tipo ed in tal caso, se tale esproprio e l'eventuale risarcimento sono conformi ai principi riconosciuti del diritto internazionale e sia presa una decisione riguardo ad ogni altra questione connessa.