ARTICOLO 6 Rimpatrio dei capitali, dei profitti e del reddito Ciascuna Parte Contraente garantira' agli investitori dell'altra, il trasferimento all'estero in qualsiasi valuta convertibile e senza indebito ritardo di quanto segue: a) capitali e quote aggiuntive di capitali, compresi i redditi reinvestiti, utilizzati per il mantenimento e l'incremento di valore degli investimenti; b) redditi netti, dividendi, royalties, retribuzioni per assistenza e servizi tecnici, interessi ed altri utili; c) somme derivanti dalla vendita totale o parziale, o dalla liquidazione totale o parziale di un investimento; d) fondi per il rimborso di prestiti ottenuti in conformita' con le leggi ed i regolamenti dei rispettivi paesi relativi ad un investimento, ivi compreso il pagamento degli interessi che ne derivano; e) retribuzioni ed indennita' corrisposte ai cittadini dell'altra Parte Contraente per il lavoro ed i servizi forniti in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte contraente, nella misura e secondo le modalita' previste dalle leggi e dai regolamenti in vigore.