(Accordo - art. 6)
                             ARTICOLO 6 
Rimpatrio dei capitali, dei profitti e del reddito 
Ciascuna Parte Contraente garantira' agli investitori dell'altra,  il
   trasferimento all'estero in qualsiasi valuta convertibile e  senza
   indebito ritardo di quanto segue: 
a) capitali e  quote  aggiuntive  di  capitali,  compresi  i  redditi
   reinvestiti, utilizzati per  il  mantenimento  e  l'incremento  di
   valore degli investimenti; 
b) redditi netti, dividendi, royalties, retribuzioni per assistenza e
   servizi tecnici, interessi ed altri utili; 
c) somme  derivanti  dalla  vendita  totale  o  parziale,   o   dalla
   liquidazione totale o parziale di un investimento; 
d) fondi per il rimborso di prestiti ottenuti in conformita'  con  le
   leggi ed  i  regolamenti  dei  rispettivi  paesi  relativi  ad  un
   investimento, ivi compreso il pagamento  degli  interessi  che  ne
   derivano; 
e) retribuzioni ed indennita'  corrisposte  ai  cittadini  dell'altra
   Parte Contraente per il lavoro ed i servizi forniti  in  relazione
   ad un investimento  effettuato  nel  territorio  dell'altra  Parte
   contraente, nella misura e secondo  le  modalita'  previste  dalle
   leggi e dai regolamenti in vigore.