(Accordo - art. 8)
                             ARTICOLO 8 
Modalita' dei trasferimenti 
1. I trasferimenti  di  cui  agli  articoli  4,  5,  6  e  7  saranno
   effettuati in valuta convertibile  in  conformita  con  le  usuali
   procedure bancarie, senza indebito ritardo ed in ogni  caso  entro
   un termine  di  sei  mesi  dopo  l'assolvimento  di  ogni  obbligo
   fiscale. Tutti i trasferimenti  saranno  effettuati  al  tasso  di
   cambio prevalente  applicabile  alla  data  in  cui  l'investitore
   richiede il relativo trasferimento, fatte salve le disposizioni di
   cui al paragrafo 4 dell'articolo 5 relative  al  tasso  di  cambio
   applicabile in caso di nazionalizzazione o di esproprio. 
2. Gli obblighi fiscali di cui al paragrafo precedente si  riterranno
   assolti  quando  l'investitore  abbia  espletato  gli  adempimenti
   previsti dalla legge della Parte  Contraente  sul  cui  territorio
   l'investimento e' stato realizzato.