ARTICOLO 9 Regolamento delle controversie tra gli investitori e le Parti Contraenti 1. Ogni controversia che insorga tra una delle Parti Contraenti e gli investitori dell'altra Parte Contraente relativa agli investimenti, comprese le controversie attinenti all'importo del risarcimento, dovranno, per quanto possibile, essere risolte amichevolmente. 2. Nel caso in cui l'investitore ed un ente di una delle Parti abbiano stipulato un accordo di investimento, sara' applicabile la procedura prevista in tale accordo d'investimento. 3. Qualora tali controversie non possano essere risolta amichevolmente entro sei mesi dalla data della richiesta di soluzione per iscritto, l'investitore interessato potra' sottoporre la controversia, a sua scelta: a) ai Tribunali della Parte Contraente competente per territorio; b) ad un Tribunale arbitrale ad hoc, in conformita' con il Regolamento arbitrale dalla Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL), e la Parte Contraente di accoglienza si impegna sin d'ora ad accettare il deferimento della controversia a tale Tribunale arbitrale oppure c) al Centro Internazionale per la soluzione delle controversie relative agli investimenti per l'attuazione delle procedure arbitrali ai sensi della Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla soluzione delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati, se le due Parti Contraenti vi hanno aderito o al momento in cui lo faranno. 4. Le due Parti Contraenti si asterranno dal trattare per via diplomatica argomenti attinenti un procedimento arbitrale o procedimenti giudiziari gia' avviati per tutto il tempo in cui tali procedimenti non siano conclusi e nel caso in cui una delle Parti nella controversia non abbia ottemperato alla sentenza del Tribunale Arbitrale o del Tribunale ordinario adito, entro i termini di adempimento prescritti nella sentenza, ovvero entro quelli diversamente determinabili in base alla normativa di diritto internazionale od interna applicabile nella fattispecie.