(Accordo - art. 9)
                             ARTICOLO 9 
Regolamento delle controversie tra gli investitori e le Parti 
Contraenti 
1. Ogni controversia che insorga tra una delle Parti Contraenti e gli
   investitori   dell'altra   Parte    Contraente    relativa    agli
   investimenti, comprese le controversie attinenti  all'importo  del
   risarcimento,  dovranno,  per  quanto  possibile,  essere  risolte
   amichevolmente. 
2. Nel caso in cui l'investitore  ed  un  ente  di  una  delle  Parti
   abbiano stipulato un accordo di investimento, sara' applicabile la
   procedura prevista in tale accordo d'investimento. 
3. Qualora   tali   controversie   non   possano    essere    risolta
   amichevolmente entro  sei  mesi  dalla  data  della  richiesta  di
   soluzione   per   iscritto,   l'investitore   interessato   potra'
   sottoporre la controversia, a sua scelta: 
     a)  ai  Tribunali  della   Parte   Contraente   competente   per
     territorio; 
     b) ad un Tribunale arbitrale  ad  hoc,  in  conformita'  con  il
     Regolamento arbitrale dalla Commissione delle Nazioni Unite  sul
     Diritto  Commerciale  Internazionale  (UNCITRAL),  e  la   Parte
     Contraente di accoglienza si impegna sin d'ora ad  accettare  il
     deferimento della controversia a tale Tribunale arbitrale oppure
     c) al Centro Internazionale per la soluzione delle  controversie
     relative agli  investimenti  per  l'attuazione  delle  procedure
     arbitrali ai sensi della Convenzione di Washington del 18  marzo
     1965  sulla   soluzione   delle   controversie   relative   agli
     investimenti tra Stati e cittadini di altri  Stati,  se  le  due
     Parti Contraenti vi  hanno  aderito  o  al  momento  in  cui  lo
     faranno. 
4. Le due  Parti  Contraenti  si  asterranno  dal  trattare  per  via
   diplomatica  argomenti  attinenti  un  procedimento  arbitrale   o
   procedimenti giudiziari gia' avviati per tutto  il  tempo  in  cui
   tali procedimenti non siano conclusi e nel caso in cui  una  delle
   Parti nella controversia non abbia ottemperato alla  sentenza  del
   Tribunale Arbitrale o  del  Tribunale  ordinario  adito,  entro  i
   termini di adempimento prescritti  nella  sentenza,  ovvero  entro
   quelli  diversamente  determinabili  in  base  alla  normativa  di
   diritto internazionale od interna applicabile nella fattispecie.