(Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 1)
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA  DEI  RAPPORTI  CON  I
MEDICI DI PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA  9,
DELLA LEGGE N. 412/1991 E DELL'ART.  8  DEL  DECRETO  LEGISLATIVO  N.
502/1992  COME  MODIFICATO  DAL  DECRETO  LEGISLATIVO  N.   517/1993,
SOTTOSCRITTO IL 18 APRILE 1996. 
                      DICHIARAZIONE PRELIMINARE 
   Il riordino del Servizio Sanitario nazionale, avviato dai  decreti
legislativi 30 dicembre 1992,  n.  502,  e  7  dicembre  93  n.  517,
comporta una riorganizzazione del Servizio  Sanitario  Nazionale  con
riflessi  anche  sull'area  della   pediatria   di   libera   scelta,
accentuando  il  ruolo  delle  Regioni,   delle   Aziende   e   delle
organizzazioni   sindacali   nelle   loro    diverse    articolazioni
territoriali, stimola la crescita di una dinamica innovativa tesa  al
miglioramento della qualita' dell'assistenza e allo sviluppo  di  una
cultura e di una prassi per un ricorso appropriato  alle  prestazioni
sanitarie. 
   Il  pediatra  di  famiglia  e'  parte  integrante  ed   essenziale
dell'organizzazione sanitaria complessiva e  opera  funzionalmente  a
livello distrettuale per l'erogazione delle prestazioni  demandategli
dal  Piano  sanitario  nazionale,  come  livelli  di  assistenza   da
assicurare in modo uniforme a tutti i cittadini, in eta'  pediatrica,
dalla programmazione regionale, dal presente accordo e dagli  accordi
regionali da stipulare ai sensi dell'art. 8,  comma  1,  del  decreto
legislativo n. 502/92. 
   La sua valorizzazione e il suo responsabile impegno  costituiscono
strumenti  fondamentali  da  utilizzare  per  la   realizzazione   di
obiettivi tesi a coniugare qualita' e compatibilita' economica. 
   Il presente accordo regola, oltre che l'assistenza  pediatrica  in
un contesto di continuita' e globalita', anche  aspetti  relativi  al
coinvolgimento del pediatra nella organizzazione distrettuale ed alla
sua partecipazione nelle attivita' delle Aziende Sanitarie, anche per
il perseguimento dei progetti-obiettivo  attraverso  l'individuazione
di idonei livelli di rappresentativita' nei momenti  programmatori  e
gestionali riguardanti l'area pediatrica al fine di pervenire ad  una
piu' appropriata definizione dell'intervento sanitario, aperto  anche
alle sollecitazioni  provenienti  da  settori  sempre  piu'  ampi  di
popolazione  coinvolti  in  problematiche  emergenti,  nei  quali  la
sanita' interagisce con altri settori di  intervento  della  pubblica
amministrazione. 
   E'  quindi  necessario  uno  strumento  che   abbia   una   doppia
caratterizzazione nel senso che da una parte garantisca  certezza  di
tutela  sanitaria,  dall'altra  sia  flessibile  ed  adattabile  alle
esigenze mutevoli della collettivita'. 
   In tale contesto e' esaltato e  sollecitato  il  ruolo  innovativo
delle Regioni, cui vengono affidati, attraverso  la  possibilita'  di
promuovere e stipulare appositi accordi, ampi ed esclusivi  spazi  di
contrattazione in merito a: 
- forme e modalita' di organizzazione  del  lavoro  e  di  erogazione
  delle prestazioni, quali  l'associazionismo  medico,  l'attivazione
  della pediatria di gruppo, processi  assistenziali  per  protocolli
  correlati alle  patologie  sociali,  interventi  specifici  per  la
  popolazione pediatrica da rendere nel contesto  familiare  o  nelle
  comunita',   assistenza   sanitaria   aggiuntiva   e   diversamente
  strutturata, anche in rapporto alla  attivazione  del  dipartimento
  materno-infantile. A queste possibilita' si aggiungono  quelle  per
  le procedure di verifica della  qualita'  dell'assistenza,  per  lo
  svolgimento   dell'attivita'   di   ricerca   epidemiologica,   per
  l'acquisizione di dati sanitari, per l'attivazione  di  un  sistema
  informativo integrato tra medici pediatri e presidi  delle  Aziende
  Sanitarie anche attraverso il collegamento tra studi  professionali
  e centri unificati di prenotazione; 
- definizione di ulteriori possibilita' per garantire la  continuita'
assistenziale, anche mediante iniziative di  associazionismo  medico,
come indicato dai decreti legislativi n. 502/92 e n. 517/93, comunque
in un contesto collegato con lo specifico servizio, ove gia' presente
a livello territoriale. 
  Gli accordi regionali potranno promuovere  sperimentazioni  diverse
da confrontare e misurare in termini di validita'  assistenziale,  in
un coerente rapporto tra costi e benefici. La inderogabile necessita'
di salvaguardare in ogni caso la continuita' assistenziale  nelle  24
ore e' stata affrontata prevedendo una normativa  transitoria,  della
quale le Regioni potranno avvalersi in attesa di realizzare le  nuove
forme di organizzazione assistenziale o alla quale potranno attingere
per dare contenuto alle intese regionali; 
- economicita' della spesa. Nell'ambito dei principi ispiratori della
piu'  recente  e  fondamentale  produzione   giuridica   in   materia
sanitaria, a partire dal riordino del  Servizio  sanitario  nazionale
una particolare attenzione e' dedicata alla previsione  di  modalita'
per concordare livelli di spesa programmati e  per  responsabilizzare
il medico al loro rispetto. 
Gli accordi regionali inoltre potranno tendere alla razionalizzazione
ed al coordinamento degli interventi nell'area pediatrica e delineare
le  condizioni  per  disciplinarla  in  una  visione   funzionalmente
unitaria. 
In questo momento di profondo  cambiamento  dell'assetto  della  area
pediatrica e di accentuazione del  ruolo  delle  Regioni  in  stretta
intesa  con  le  organizzazioni  sindacali  mediche,  l'esigenza   di
realizzare il monitoraggio delle iniziative e la loro valutazione, su
tutto il territorio nazionale, e' stata soddisfatta con la previsione
di un "Osservatorio nazionale" presso il Ministero della Sanita'  nel
quale  tutti  i  soggetti  coinvolti  possano  trovare  oltreche'  un
riferimento chiarificatore di problematiche applicative, che  saranno
certamente presenti per la novita' di tanti istituti, anche una  sede
ove possa svilupparsi il confronto tra i vari soggetti interessati  e
l'osservazione delle attivita'. 
                              PREMESSA 
1) In base alla Convenzione internazionale sui Diritti dell'Infanzia,
    recepita dal Parlamento con la legge 176 del 27.05.91,  lo  Stato
    riconosce l'infanzia come un bene sociale da salvaguardare e  sul
    quale  investire   e   riconferma   che   la   tutela   sanitaria
    dell'infanzia e dell'adolescenza e' un diritto fondamentale ed e'
    uno degli Obiettivi specifici proposti dell'O.M.S. 
2) Nell'ambito della tutela costituzionale della salute del cittadino
    intesa quale  fondamentale  diritto  dell'individuo  e  interesse
    della collettivita', il S.S.N. demanda  al  medico  convenzionato
    per  la  pediatria  di  famiglia   i   compiti   di   prevenzione
    individuale,  diagnosi,  cura,   riabilitazione   ed   educazione
    sanitaria, intesi come un insieme unitario,  qualificante  l'atto
    professionale. 
3) La tutela sanitaria dell'infanzia si attua  all'interno  dell'Area
    Pediatrica, definita come complesso di spazi e  servizi  adattati
    alle esigenze psico-affettive del bambino e della sua famiglia  e
    come complesso di prestazioni  fornite  da  operatori,  medici  e
    diplomati, specificatamente formati e  preparati  per  soddisfare
    bisogni sanitari specifici. 
4) In conseguenza dei punti  precedenti,  al  medico  iscritto  negli
    elenchi della pediatria  di  famiglia  -  che  e'  parte  attiva,
    qualificante e integrata del S.S.N., nel rispetto  del  principio
    della libera scelta e del rapporto di fiducia - sono affidati  in
    una visione promozionale nei confronti della salute, compiti di: 
    a) Assistenza primaria, anche nell'ambito familiare, mediante 
       l'impostazione di programmi per un equilibrato sviluppo psico-
       fisico  del  bambino   assicurando   interventi   diagnostici,
       terapeutici ed eventualmente riabilitativi. 
    b) Assistenza programmata a domicilio, o presso strutture 
       territoriali  ivi  comprese  le  collettivita'  al   fine   di
       affrontare i  problemi  sanitari  di  bambini  disabili  e  di
       pazienti dimessi dagli  ambienti  di  ricovero,  coordinandone
       l'assistenza domiciliare; 
    c) Continuita' assistenziale, onde garantire il completamento 
       della  assistenza  primaria  da  gestire  con  medici  adibiti
       espressamente alla funzione ovvero in associazione  con  altri
       medici  convenzionati,   nonche'   con   gli   altri   servizi
       territoriali ed ospedalieri. 
    d) Educazione sanitaria e assistenza preventiva individuale, che 
       hanno come obiettivi  il  controllo  della  crescita  mediante
       periodici  bilanci  di   salute,   la   diagnosi   precoce   e
       l'identificazione dei  fattori  di  rischio  modificabili  che
       permettono  l'attuazione  della  prevenzione  secondaria.   Al
       medico pediatra, possono  essere  affidati  anche  compiti  di
       profilassi  primaria  individuale  da  espletare  nel  proprio
       ambulatorio  ovvero,  secondo  orari   predeterminati,   anche
       nell'ambito dei servizi e presidi direttamente  gestiti  dalla
       Azienda, come previsto all'art. 47; 
    e) Ricerca, sia in campo clinico che epidemiologico, e didattica, 
       sia nei confronti del personale che dei colleghi  in  fase  di
       formazione; 
5) Il pediatra di famiglia partecipa alle procedure di verifica della
    qualita'   delle   prestazioni,   alla   individuazione   e    al
    perseguimento degli obiettivi del distretto e  alla  elaborazione
    di linee guida  volte  anche  all'ottimizzazione  dell'uso  delle
    risorse. 
6) Le parti individuano, secondo la "Carta dei servizi sanitari",  in
    sede regionale modalita' aziendali di raccordo con i  servizi  di
    pubbliche relazioni  delle  Aziende,  allo  scopo  di  migliorare
    l'accessibilita' ai servizi sanitari e i rapporti con i cittadini
    utenti e le loro organizzazioni. 
                               ART. 1 
                        CAMPO DI APPLICAZIONE 
1) I medici specialisti in pediatria, iscritti negli elenchi  di  cui
    all'art.  20  del  presente  accordo,   sono   parte   attiva   e
    qualificante del Servizio  Sanitario  Nazionale  per  il  settore
    preposto alla tutela dell'infanzia e dell'eta' evolutiva da  0  a
    14 anni, nei suoi momenti di prevenzione, cura, riabilitazione  e
    raggiungimento di uno stato di  maturita'  psico-fisica,  in  una
    visione globale di servizio per il cittadino nel quadro dei piani
    sanitari nazionali e regionali. 
2) La presente convenzione nazionale regola, ai  sensi  dell'art.  8,
    comma  1,  del  decreto  legislativo  30.12.92,  n.   502,   come
    modificato dal decreto legislativo 7.12.93, n. 517,  il  rapporto
    di lavoro autonomo, continuativo e coordinato,  che  si  instaura
    fra  le  Unita'  sanitarie  locali  quali   Aziende   dotate   di
    personalita' giuridica pubblica e di seguito nominate Aziende, ed
    i   medici   pediatri   per   l'erogazione   in   forma   diretta
    dell'assistenza specialistica pediatrica  ai  minori  di  cui  al
    comma precedente mediante: 
    a) assistenza primaria di pediatria; 
    b) continuita' assistenziale; 
    c) attivita' programmata per i servizi territoriali; in un quadro 
       normativo  di  coinvolgimento  complessivo  del  pediatra   di
       fiducia per la tutela della salute degli assistiti affidatigli
       mediante la scelta. 
3) La  presente  convenzione  individua,  inoltre,  gli   ambiti   di
    contrattazione rimessi alla trattativa regionale. 
 
                               NOTE ALL'ACCORDO 
          Note alla dichiarazione preliminare: 
             - Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, reca:
          "Riordino della disciplina in materia  sanitaria,  a  norma
          dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421". 
             - Il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517,  reca:
          "Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.
          502,  recante  il  riordino  della  disciplina  in  materia
          sanitaria, a norma dell'art.  1  della  legge  23  dicembre
          1992, n. 421". 
             - Per il comma 1 dell'art. 8 del decreto legislativo  n.
          402/1992 vedi note al dispositivo del decreto. 
          Nota alla premessa: 
             - La legge n. 176 del 27 maggio 1991  reca  "Convenzione
          nazionale sui diritti dell'infanzia".