(Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 11)
                               ART. 11 
                   COMITATO CONSULTIVO DI AZIENDA 
1. In ciascuna Azienda  o  diverso  ambito  definito  dalla  Regione,
    previo parere del Comitato Regionale, e' costituito  un  comitato
    composto di: 
    a) Il Direttore Generale dell'Azienda o suo delegato che lo 
       presiede; 
    b) un membro effettivo ed un supplente designato dal Direttore 
       Generale dell'Azienda 
    c) due rappresentanti membri effettivi e due supplenti, dei 
       pediatri convenzionati. 
2. I rappresentanti dei pediatri  sono  eletti  tra  quelli  iscritti
    nell'elenco dei medici pediatri di ciascuna U.S.L. con il sistema
    previsto per le elezione dei Consigli Direttivi degli Ordini  dei
    Medici e degli Odontoiatri,  escluso  il  quorum  ai  fini  della
    validita' delle elezioni. 
3. Le elezioni dei rappresentanti dei pediatri  sono  svolte  a  cura
    dell'Ordine  Provinciale  dei   Medici   e   degli   Odontoiatri,
    avvalendosi della collaborazione dei Sindacati firmatari. 
4. L'Ordine Provinciale proclama gli eletti. 
5. La  funzione  di  segretario   e'   svolta   da   un   funzionario
    dell'Azienda. 
6. Il Comitato ha il compito di  esprimere  parere  obbligatorio  sui
    seguenti argomenti: 
    a) richiesta di deroga temporanea al massimale di scelte di cui 
       all'art. 25, comma 3; 
    b) autorizzazione di scelte in deroga ai sensi dell'art. 26, 
       comma 6; 
    c) motivi di incompatibilita' agli effetti delle ricusazioni di 
       al 2 comma dell'art. 27; 
    d) sulla cessazione del rapporto ai sensi dell'art. 6 lett. e) 
    e) sui rapporti convenzionali di assistenza primaria, di 
       continuita' assistenziale, emergenza sanitaria territoriale ed
       attivita'  programmata  territoriale  relativi   all'attivita'
       pediatrica 
    f) ogni altro argomento ad esso demandato dall'accordo. 
7. Inoltre formula proposte in ordine  alla  migliore  organizzazione
    della medicina pediatrica di  base.  Puo'  a  tal  fine  prendere
    visione  degli  atti  concernenti  l'applicazione  del   presente
    accordo. Partecipa  inoltre  alle  conferenze  di  organizzazione
    predisposte  dalla  Azienda  e  collabora  alla  impostazione  di
    programmi statistico-epidemiologici  attivati  a  livello  locale
    sulla  base  delle  indicazioni   regionali   e/o   nazionali   e
    concernenti l'attivita' del Pediatri convenzionati. 
8. Su tutte le questioni inerenti ai rapporti  tra  la  pediatria  di
    libera scelta e gli  altri  servizi  delle  Aziende  deve  essere
    acquisito il parere del Comitato di cui al presente art.  11.  9.
    Il comitato svolge infine ogni  altro  compito  assegnatogli  dal
    presente accordo. 
10. Il Comitato si riunisce almeno una volta ogni  trimestre  e  ogni
    qualvolta una delle parti lo  richieda,  entro  15  giorni  dalla
    richiesta.