ART. 11 COMITATO CONSULTIVO DI AZIENDA 1. In ciascuna Azienda o diverso ambito definito dalla Regione, previo parere del Comitato Regionale, e' costituito un comitato composto di: a) Il Direttore Generale dell'Azienda o suo delegato che lo presiede; b) un membro effettivo ed un supplente designato dal Direttore Generale dell'Azienda c) due rappresentanti membri effettivi e due supplenti, dei pediatri convenzionati. 2. I rappresentanti dei pediatri sono eletti tra quelli iscritti nell'elenco dei medici pediatri di ciascuna U.S.L. con il sistema previsto per le elezione dei Consigli Direttivi degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri, escluso il quorum ai fini della validita' delle elezioni. 3. Le elezioni dei rappresentanti dei pediatri sono svolte a cura dell'Ordine Provinciale dei Medici e degli Odontoiatri, avvalendosi della collaborazione dei Sindacati firmatari. 4. L'Ordine Provinciale proclama gli eletti. 5. La funzione di segretario e' svolta da un funzionario dell'Azienda. 6. Il Comitato ha il compito di esprimere parere obbligatorio sui seguenti argomenti: a) richiesta di deroga temporanea al massimale di scelte di cui all'art. 25, comma 3; b) autorizzazione di scelte in deroga ai sensi dell'art. 26, comma 6; c) motivi di incompatibilita' agli effetti delle ricusazioni di al 2 comma dell'art. 27; d) sulla cessazione del rapporto ai sensi dell'art. 6 lett. e) e) sui rapporti convenzionali di assistenza primaria, di continuita' assistenziale, emergenza sanitaria territoriale ed attivita' programmata territoriale relativi all'attivita' pediatrica f) ogni altro argomento ad esso demandato dall'accordo. 7. Inoltre formula proposte in ordine alla migliore organizzazione della medicina pediatrica di base. Puo' a tal fine prendere visione degli atti concernenti l'applicazione del presente accordo. Partecipa inoltre alle conferenze di organizzazione predisposte dalla Azienda e collabora alla impostazione di programmi statistico-epidemiologici attivati a livello locale sulla base delle indicazioni regionali e/o nazionali e concernenti l'attivita' del Pediatri convenzionati. 8. Su tutte le questioni inerenti ai rapporti tra la pediatria di libera scelta e gli altri servizi delle Aziende deve essere acquisito il parere del Comitato di cui al presente art. 11. 9. Il comitato svolge infine ogni altro compito assegnatogli dal presente accordo. 10. Il Comitato si riunisce almeno una volta ogni trimestre e ogni qualvolta una delle parti lo richieda, entro 15 giorni dalla richiesta.