(Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 13)
                               ART. 13 
   RESPONSABILITA' CONVENZIONALI E VIOLAZIONI - COLLEGIO ARBITRALE 
1. I pediatri convenzionati sono tenuti all'osservanza degli obblighi
    e dei compiti previsti  dal  presente  accordo  e  dagli  accordi
    regionali.  Non  possono  essere  oggetto  di  contestazione   le
    inosservanze derivanti da comportamenti omissivi  o  inadempienze
    di altri operatori dell'Azienda. 
2. Le violazioni danno luogo, secondo  la  gravita'  dell'infrazione,
    all'applicazione delle seguenti sanzioni: 
    - richiamo verbale, per lievi infrazioni comprese quelle 
      occasionali relative alle  norme  sulla  prescrizione  e  sulla
      proposta; 
    - richiamo con diffida per la ripetizione di lievi infrazioni e 
      per infrazioni di una certa gravita'; 
    - riduzione del trattamento economico in misura non inferiore al 
      10% e non superiore al 20% per la durata massima di sei mesi; 
    - sospensione del rapporto per durata non inferiore a 6 giorni e 
      non superiore a un anno, in particolare per: 
      - gravi infrazioni anche finalizzate all'acquisizione di 
        vantaggi personali; 
      - omessa o infedele comunicazione di circostanze comportanti 
        incompatibilita',  limitazione  del  massimale   o   benefici
        economici; 
      - recidiva di infrazioni che hanno gia' comportato la riduzione 
        del trattamento economico; 
    - revoca per infrazioni particolarmente gravi compresa quella di 
      cui all'art. 6, comma 2, o per recidiva di infrazioni che hanno
      gia' portato alla sospensione del rapporto. 
3. L'Azienda deve contestare per iscritto l'addebito al medico, entro
    30 giorni dal momento in cui ne viene a conoscenza, e sentirlo  a
    sua difesa con  l'eventuale  assistenza  di  un  procuratore.  La
    convocazione per la difesa non  puo'  avvenire  prima  che  siano
    trascorsi 5 giorni dal ricevimento  della  contestazione  scritta
    dell'addebito. 
4. Il Direttore Generale, valutate le contro deduzioni del  medico  e
    previo eventuale supplemento d'istruttoria, sentito il parere del
    Comitato consultivo di  Azienda  che  deve  esprimersi  entro  10
    giorni dalla richiesta, procede all'archiviazione del caso o alla
    applicazione  della  sanzione.  Il  provvedimento  e'  notificato
    all'interessato  entro  15  giorni.   Qualora   siano   trascorsi
    inutilmente i 15 giorni dalla convocazione per la  difesa  o  non
    sia stata ricevuta alcuna contro deduzione, il Direttore Generale
    da' corso all'applicazione della sanzione  e  alla  sua  notifica
    all'interessato entro 10 giorni. 
5. Il pediatra, ricevuta la notifica della sanzione, puo'  impugnarla
    nei confronti del  Direttore  generale  della  azienda  entro  10
    giorni dal ricevimento, anche a mezzo di  procuratore,  chiedendo
    che la controversia  sia  sottoposta  al  giudizio  del  collegio
    arbitrale di cui al successivo comma. Nell'atto di  impugnazione,
    da  notificare  al  Direttore  generale  della  azienda  mediante
    raccomandata postale con avviso di ricevimento, il pediatra  deve
    indicare  il  nominativo  dell'arbitro  di  propria  nomina,  con
    allegato l'atto di  accettazione  dell'incarico  da  parte  dello
    stesso. 
6. Il collegio e' composto da tre arbitri: 
    - uno con funzioni di Presidente, individuato nel Presidente 
      dell'Ordine dei Medici della provincia capoluogo di  regione  o
      suo delegato.  Nel  caso  in  cui  il  pediatra,  sottoposto  a
      procedimento, sia iscritto all'Ordine della medesima  provincia
      il Presidente designato delega, con atto formale, un Presidente
      dell'Ordine dei Medici di altra provincia; 
    - dai membri nominati dalle parti; 
      - uno nominato dal pediatra; 
      - uno nominato dal Direttore generale della Azienda. 
7. Ricevuta l'impugnazione con la richiesta di devolvere al  collegio
    arbitrale la decisione sulla controversia, il Direttore  generale
    della Azienda entro 6 giorni: 
    - sospende l'applicazione della sanzione; 
    - individua il membro di nomina aziendale ed acquisisce l'atto di 
      accettazione dell'incarico; 
    - richiede al Presidente dell'ordine del capoluogo di Regione il 
      nominativo  del  Presidente   del   collegio,   il   Presidente
      dell'Ordine deve rispondere entro 6 giorni; 
    - ricevuta la comunicazione del nominativo del presidente, il 
      Direttore generale dell'Azienda costituisce, entro  10  giorni,
      il collegio arbitrale, dispone la notifica della  deliberazione
      ai  membri  del  collegio  e  al  medico   interessato   e   la
      trasmissione  di  tutti  gli  atti  riguardanti  il   caso   al
      presidente. Questi convoca entro 8 giorni dal ricevimento della
      notifica, con allegati gli atti, il collegio arbitrale. 
8. Le parti hanno diritto di: 
    - prendere visione della documentazione in possesso del collegio 
      arbitrale, in giorni e orari prefissati dal collegio stesso; 
    - essere ascoltate dal collegio arbitrale; 
    - presentare al collegio ulteriori documenti e memorie, rispetto 
      a quelli trasmessi dal Direttore generale al collegio ai  sensi
      del precedente comma. 
    A tali fini il collegio assegna  alle  parti  il  termine  di  15
    giorni. Qualora le parti chiedano, nel suddetto termine di essere
    ascoltate, il collegio le convoca entro 8 giorni dal  ricevimento
    della richiesta. 
9. Il collegio, udite le  parti,  se  ne  hanno  fatta  richiesta,  e
    acquisita  l'eventuale  documentazione  dalle  stesse   prodotta,
    emette il lodo entro 15 giorni dalla scadenza dei termini di  cui
    al comma precedente. 
10. Gli arbitri decidono  secondo  le  norme  previste  dal  presente
    accordo e dagli accordi regionali. 
11. Il lodo e' deliberato a maggioranza di voti dagli arbitri riuniti
    ed e' redatta per iscritto. Deve contenere: 
    1. l'indicazione delle parti 
    2. l'indicazione della norma del presente accordo che prevede la 
       possibilita' di ricorrere all'arbitrato 
    3. L'esposizione sommaria dei motivi 
    4. Il dispositivo 
    5. l'indicazione della sede dell'arbitrato e del luogo o del modo 
       in cui e' stato deliberato 
    6. la sottoscrizione di tutti gli arbitri con la data di 
       apposizione. 
    E' valido il lodo sottoscritto dalla maggioranza  degli  arbitri,
    purche' si  dia  atto  che  e'  stato  deliberato  in  conferenza
    personale di tutti, con l'espressa indicazione che l'altro non ha
    voluto o non ha  potuto  sottoscriverlo.  Il  lodo  ha  efficacia
    vincolante tra le parti dalla data della sottoscrizione. 
12. Gli arbitri redigono il lodo in tanti originali  quante  sono  le
    parti interessate e ne danno comunicazione alle  stesse  mediante
    trasmissione di un originale a  mezzo  raccomandata  postale  con
    avviso di ricevimento, entro 10 giorni dalla sottoscrizione.  13.
    L'Azienda ricevuto il lodo arbitrale si conferma allo stesso  con
    deliberazione del Direttore generale. 
14. I termini previsti dal presente articolo sono perentori. 
15. La sede del collegio arbitrale e', di  norma,  presso  l'Azienda,
    che e' tenuta a fornire i supporti operativi necessari. 
16. L'atto  di  contestazione   e   il   provvedimento   finale   del
    procedimento, con allegata la  relativa  documentazione  compreso
    l'eventuale lodo arbitrale, sono inviate  all'Ordine  provinciale
    d'iscrizione del medico, ai fini di cui all'art. 8, comma 3,  del
    decreto legislativo n. 502/92, come  successivamente  modificato.
    Il Presidente dell'Ordine dei medici  ed  il  Direttore  Generale
    dell'Azienda operano in modo da assicurare la contemporaneita' di
    eventuali sanzioni sospensive dell'attivita' professionale. 
17. In caso di sospensione del rapporto ai sensi del comma  2,  lett.
    d),  l'Azienda  nomina   il   sostituto.   I   compensi   vengono
    corrisposti, fin dal primo giorno, al sostituto, fatta  salva  la
    corresponsione al medico sostituito dei compensi di cui  all'art.
    43, lett. "D" ed "E". 
18. Non  puo'  tenersi  conto  ad  alcun   effetto   delle   sanzioni
    disciplinari  trascorsi  due  anni  dalla  loro  irrogazione.  Le
    violazioni e le infrazioni si prescrivono dopo 5 anni dalla  loro
    commissione. 
 
          Note all'art. 13: 
             - Il comma 3 dell'art.  8  del  decreto  legislativo  n.
          502/1992 come successivamente modificato  e'  il  seguente:
          "Gli ordini  ed  i  collegi  professionali  sono  tenuti  a
          valutare sotto  il  profilo  deontologico  i  comportamenti
          degli iscritti agli albi ed ai collegi professionali che si
          siano resi  inadempienti  agli  obblighi  convenzionali.  I
          ricorsi avverso le sanzioni comminate dagli  ordini  e  dai
          collegi sono decisi  dalla  commissione  centrale  per  gli
          esercenti le professioni sanitarie".