ART. 15 COMMISSIONE PROFESSIONALE 1. In ogni Regione, ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.L.vo 502/92 e dell'art. 24 della legge 27.12.1983, n. 730, e' istituita una Commissione Professionale con il compito di: - elaborare linee guida di riferimento per le Aziende al fine di favorire la progettazione e l'utilizzo di sistemi di monitoraggio, programmazione e controlli sui dati di spesa; - individuare le informazioni rilevanti e favorire la progettazione di sistemi informativi per la creazione di sistemi di reporting e banca-dati; - definire criteri, standard e indicatori per le procedure di verifica di qualita' della pediatria di libera scelta; - acquisire dati dai servizi specialistici per l'attuazione delle predette procedure; - individuare i settori prioritariamente soggetti alle procedure di VRQ; - elaborare e proporre progetti di VRQ; - promuovere attivita' locali di audit, per review dei pediatri e procedure interdisciplinari di verifica di qualita'; - offrire alla Aziende supporto tecnico e conoscitivo; - promuovere azioni formative sia dei pediatri che interdisciplinari relative ai temi della VRQ e a temi specifici; - esaminare, con parere obbligatorio, procedure di qualita' dell'assistenza proposte dalle Aziende o da altri soggetti qualificati; - formare nuclei, composti da esperti delle Aziende e da pediatri, di verifica degli standard erogativi; - richiedere i dati necessari alle Aziende, alle Regioni e al Ministero della Sanita'; - raccogliere i dati e le risultanze delle procedure di verifica e trasmetterli alla Azienda di competenza, all'Ordine provinciale dei medici del capoluogo di regione e al Comitato Regionale; - esprimere parere sulla pubblicazione di tali dati. 2. La Commissione Professionale, costituita con provvedimento della Giunta Regionale, e' presieduta dal Presidente dell'Ordine provinciale dei Medici della citta' capoluogo di Regione, o suo delegato ed e' composta da 4 medici pediatri o esperti designati dai membri di parte medica del Comitato Consultivo Regionale, da quattro esperti designati dalla Regione, e dal presidente del comitato consultivo Regionale e puo' essere integrata caso per caso, oppure stabilmente, da esperti chiamati dalla Commissione stessa. 3. La Commissione promuove la formazione di commissioni di Aziende, composte da medici pediatri designati dai membri di parte medica della Commissione stessa, da medici dipendenti o esperti designati dal Direttore Sanitario della Azienda e da esperti, al fine di attuare localmente iniziative di VRQ.
Note all'art. 15: - Ai fini di una corretta comprensione sono tradotti e spiegati alcuni termini citati in lingua inglese o espressi con sigle: reporting = rapporti di gestione; standard = parametri di riferimento; VRQ = verifica della qualita' delle prestazioni; audit = autoascolto o meglio autovalutazione; peer review = revisione fra pari (e' una delle metodologie utilizzate nei processi di autovalutazione e verifica della qualita' delle prestazioni, si potrebbe tradurre metodo della revisione interna). - Il testo del comma 1 dell'art. 10 del decreto legislativo n. 502/1992 e' il seguente: "Allo scopo di garantire la qualita' dell'assistenza nei confronti delle generalita' dei cittadini, e' adottato in via ordinaria il metodo della verifica e revisione della qualita' delle prestazioni, al cui sviluppo devono risultare funzionali i modelli organizzativi ed i flussi informativi dei soggetti erogatori e gli istituti normativi regolanti il rapporto di lavoro del personale dipendente, nonche' i rapporti tra soggetti erogatori, pubblici e privati, ed il Servizio sanitario nazionale". - Il testo dell'art. 24 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, e' il seguente: "Art. 24. - Al fine di razionalizzare l'erogazione delle prestazioni sanitarie in regime convenzionale, nel rispetto dell'autonomia del segreto professionale dei sanitari convenzionati, gli accordi collettivi nazionali, stipulati ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in sede di rinnovo della parte normativa degli stessi, in aggiunta ai criteri definiti dall'anzidetto articolo devono prevedere: a) le forme di responsabilizzazione degli ordinatori di spesa al fine di contenere le spese da ancorare a parametri prefissati dalla regione sulla base di indici medi regionali di spesa raccordati a quelli nazionali; b) l'istituzione di commissioni professionali a livello regionale con la partecipazione di rappresentanti dei medici convenzionati, della Regione, scelti tra esperti qualificati delle strutture pubbliche universitarie e ospedaliere, e dell'ordine professionale, con il compito di definire gli standards medi assistenziali e di fissare le procedure per le verifiche di qualita' dell'assistenza. Nella definizione degli standards medi assistenziali dovranno altresi' essere previste le ipotesi di eccessi di spesa che potranno dar luogo, ove non giustificate, a sanzioni da determinarsi secondo i criteri previsti dal punto 8, terzo comma, del richiamato art. 48; c) L'impegno dei sanitari convenzionati a fornire informazioni sui servizi prestati anche mediante la prescrizione a lettura automatica standardizzata di cui all'art. 12 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nonche' l'obbligo delle unita' sanitarie locali di comunicare periodicamente ai sanitari e alle commissioni di cui alla precedente lettera b) i dati informativi sul comportamento prescrittivo dei medici convenzionati. In caso di mancata designazione dei componenti entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di approvazione dell'accordo collettivo nazionale, la Regione costituisce in via provvisoria la commissione professionale, che resta in attivita' fino alla costituzione della commissione definitiva. In applicazione dei principi di contestualita' e di omogeneizzazione affermati nell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, in deroga al primo comma del citato art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, gli accordi convenzionali, in scadenza o gia' scaduti al 31 dicembre 1983, sono rinnovati con scadenza al 30 giugno 1985".