(Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 15)
                               ART. 15 
                      COMMISSIONE PROFESSIONALE 
1. In ogni Regione, ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.L.vo 502/92 e
    dell'art. 24 della legge 27.12.1983, n.  730,  e'  istituita  una
    Commissione Professionale con il compito di: 
    - elaborare linee guida di riferimento per le Aziende al fine di 
      favorire  la  progettazione  e   l'utilizzo   di   sistemi   di
      monitoraggio, programmazione e controlli sui dati di spesa; 
    - individuare le informazioni rilevanti e favorire la 
      progettazione  di  sistemi  informativi  per  la  creazione  di
      sistemi di reporting e banca-dati; 
    - definire criteri, standard e indicatori per le procedure di 
      verifica di qualita' della pediatria di libera scelta; 
    - acquisire dati dai servizi specialistici per l'attuazione delle 
      predette procedure; 
    - individuare i settori prioritariamente soggetti alle procedure 
      di VRQ; 
    - elaborare e proporre progetti di VRQ; 
    - promuovere attivita' locali di audit, per review dei pediatri e 
      procedure interdisciplinari di verifica di qualita'; 
    - offrire alla Aziende supporto tecnico e conoscitivo; 
    - promuovere azioni formative sia dei pediatri che 
      interdisciplinari  relative  ai  temi  della  VRQ  e   a   temi
      specifici; 
    - esaminare, con parere obbligatorio, procedure di qualita' 
      dell'assistenza proposte dalle  Aziende  o  da  altri  soggetti
      qualificati; 
    - formare nuclei, composti da esperti delle Aziende e da 
      pediatri, di verifica degli standard erogativi; 
    - richiedere i dati necessari alle Aziende, alle Regioni e al 
      Ministero della Sanita'; 
    - raccogliere i dati e le risultanze delle procedure di verifica 
      e  trasmetterli  alla   Azienda   di   competenza,   all'Ordine
      provinciale dei medici del capoluogo di regione e  al  Comitato
      Regionale; 
    - esprimere parere sulla pubblicazione di tali dati. 
2. La Commissione Professionale, costituita con  provvedimento  della
    Giunta  Regionale,  e'  presieduta  dal  Presidente   dell'Ordine
    provinciale dei Medici della citta' capoluogo di Regione,  o  suo
    delegato ed e' composta da 4 medici pediatri o esperti  designati
    dai membri di parte medica del Comitato Consultivo Regionale,  da
    quattro esperti designati dalla Regione,  e  dal  presidente  del
    comitato consultivo Regionale e puo' essere  integrata  caso  per
    caso, oppure stabilmente, da esperti chiamati  dalla  Commissione
    stessa. 
3. La Commissione promuove la formazione di commissioni  di  Aziende,
    composte da medici pediatri designati dai membri di parte  medica
    della  Commissione  stessa,  da  medici  dipendenti   o   esperti
    designati dal Direttore Sanitario della Azienda e da esperti,  al
    fine di attuare localmente iniziative di VRQ. 
 
          Note all'art. 15: 
             - Ai fini di una corretta comprensione sono  tradotti  e
          spiegati alcuni termini citati in lingua inglese o espressi
          con sigle: reporting = rapporti  di  gestione;  standard  =
          parametri di riferimento; VRQ  =  verifica  della  qualita'
          delle   prestazioni;   audit   =   autoascolto   o   meglio
          autovalutazione; peer review = revisione fra pari  (e'  una
          delle    metodologie    utilizzate    nei    processi    di
          autovalutazione   e   verifica   della    qualita'    delle
          prestazioni, si potrebbe tradurre  metodo  della  revisione
          interna). 
             -  Il  testo  del  comma  1  dell'art.  10  del  decreto
          legislativo n. 502/1992 e'  il  seguente:  "Allo  scopo  di
          garantire la qualita' dell'assistenza nei  confronti  delle
          generalita' dei cittadini, e' adottato in via ordinaria  il
          metodo della verifica  e  revisione  della  qualita'  delle
          prestazioni, al cui sviluppo devono risultare funzionali  i
          modelli organizzativi ed i flussi informativi dei  soggetti
          erogatori e gli istituti normativi regolanti il rapporto di
          lavoro del personale dipendente,  nonche'  i  rapporti  tra
          soggetti erogatori, pubblici  e  privati,  ed  il  Servizio
          sanitario nazionale". 
             - Il testo dell'art. 24 della legge 27 dicembre 1983, n.
          730, e' il seguente: 
             "Art. 24. - Al fine di razionalizzare l'erogazione delle
          prestazioni sanitarie in regime convenzionale, nel rispetto
          dell'autonomia  del  segreto  professionale  dei   sanitari
          convenzionati, gli accordi collettivi nazionali,  stipulati
          ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
          in sede di rinnovo della parte normativa degli  stessi,  in
          aggiunta ai criteri definiti dall'anzidetto articolo devono
          prevedere: 
               a) le forme di responsabilizzazione  degli  ordinatori
          di spesa al fine  di  contenere  le  spese  da  ancorare  a
          parametri prefissati dalla regione  sulla  base  di  indici
          medi regionali di spesa raccordati a quelli nazionali; 
               b)  l'istituzione  di  commissioni   professionali   a
          livello regionale con la partecipazione  di  rappresentanti
          dei medici convenzionati, della Regione, scelti tra esperti
          qualificati  delle  strutture  pubbliche  universitarie   e
          ospedaliere, e dell'ordine professionale, con il compito di
          definire gli standards medi assistenziali e di  fissare  le
          procedure per le  verifiche  di  qualita'  dell'assistenza.
          Nella  definizione  degli  standards   medi   assistenziali
          dovranno altresi' essere previste le ipotesi di eccessi  di
          spesa che potranno  dar  luogo,  ove  non  giustificate,  a
          sanzioni da determinarsi secondo  i  criteri  previsti  dal
          punto 8, terzo comma, del richiamato art. 48; 
               c) L'impegno  dei  sanitari  convenzionati  a  fornire
          informazioni  sui  servizi  prestati  anche   mediante   la
          prescrizione a lettura  automatica  standardizzata  di  cui
          all'art. 12 del decreto-legge 12 settembre  1983,  n.  463,
          convertito, con  modificazioni,  nella  legge  11  novembre
          1983, n. 638,  nonche'  l'obbligo  delle  unita'  sanitarie
          locali di comunicare  periodicamente  ai  sanitari  e  alle
          commissioni di  cui  alla  precedente  lettera  b)  i  dati
          informativi  sul  comportamento  prescrittivo  dei   medici
          convenzionati. 
             In caso di mancata  designazione  dei  componenti  entro
          trenta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  di  approvazione  dell'accordo
          collettivo  nazionale,  la  Regione  costituisce   in   via
          provvisoria la  commissione  professionale,  che  resta  in
          attivita'  fino   alla   costituzione   della   commissione
          definitiva. 
             In applicazione dei  principi  di  contestualita'  e  di
          omogeneizzazione affermati nell'art.  20  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 25  giugno  1983,  n.  348,  in
          deroga al primo comma del citato art.  48  della  legge  23
          dicembre  1978,  n.  833,  gli  accordi  convenzionali,  in
          scadenza o gia' scaduti al 31 dicembre 1983, sono rinnovati
          con scadenza al 30 giugno 1985".