(Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 16)
                               ART. 16 
                 OSSERVATORIO CONSULTIVO PERMANENTE 
1. Con Decreto del Ministro della Sanita' e'  istituito,  nell'ambito
    del  Servizio  rapporti   convenzionali   con   il   S.S.N.,   un
    Osservatorio consultivo permanente che ha il compito di: 
    - rilevare ed esaminare le eventuali questioni interpretative ed 
      applicative derivanti dall'applicazione dell'accordo nazionale; 
    - analizzare il rapporto di conformita' degli accordi regionali 
      con quello nazionale; 
    - monitorare raccordandosi, ove necessario, con le strutture 
      organizzative del Ministero della Sanita' e con l'Agenzia degli
      affari sanitari interregionali,  i  risultati  raggiunti  dagli
      accordi  regionali  per  favorirne  l'attuazione  su  tutto  il
      territorio nazionale ai fini di migliorare l'assetto funzionale
      della pediatria di base, nonche' le problematiche relative alla
      formazione; 
    - curare la fornitura dei dati nazionali richiesti dalle 
      commissioni professionali regionali e dalle Aziende; 
2. L'Osservatorio  esamina  altresi'   i   problemi   scaturenti   da
    provvedimenti legislativi e da pronunce  della  magistratura  che
    incidano direttamente nella disciplina dei rapporti convenzionali
    quale risulta dall'accordo e  suggerisce  alle  parti  firmatarie
    l'eventualita' di procedere alle opportune modificazioni  formali
    da apportare all'accordo medesimo. 
3. L'Osservatorio ha sede presso il Ministero della Sanita'- Servizio
    per i rapporti convenzionali con il S.S.N. - ed e' composto: 
    - dal Dirigente Generale del Servizio rapporti convenzionali con 
      il S.S.N. con funzioni di Presidente, o da un suo delegato e 
      dal funzionario, del Servizio medesimo, competente per materia; 
    - da tre rappresentanti delle Regioni designati dagli Assessori 
      Regionali alla Sanita'; 
    - da 5 rappresentanti dei pediatri convenzionati eletti dai 
      membri medici pediatri dei Comitati consultivi regionali di cui
      all'art. 12 del presente Accordo. 
4. Le funzioni di segretario  dell'osservatorio  sono  svolte  da  un
    funzionario amministrativo ministeriale. 
5. L'Osservatorio si riunisce di norma all'inizio di  ogni  trimestre
    su convocazione del Presidente o a seguito di richiesta  motivata
    inoltrata da una delle parti firmatarie dell'accordo. 
6. Di  ogni  riunione  sara'  redatto  apposito  verbale  che  verra'
    trasmesso ad ogni buon fine a tutte  le  parti  firmatarie  ed  a
    tutte le Regioni e Province Autonome per gli eventuali incombenti
    di rispettiva competenza. 
7. La partecipazione alle riunioni dei componenti l'Osservatorio  non
    comporta oneri economici ad alcun titolo a carico  del  Ministero
    della Sanita'. 
8. Ai lavori possono essere invitati esperti o  altri  rappresentanti
    dalle parti firmatarie in relazione agli argomenti trattati. 
9. Le Regioni inviano all'Osservatorio copia degli accordi  regionali
    stipulati nelle materie di cui al presente accordo.