ART. 17 ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO PRESTAZIONI INDISPENSABILI E LORO MODALITA' DI EROGAZIONE 1. Nel campo dell'assistenza pediatrica, sono prestazioni indispensabili ai sensi della legge n. 146/90, art. 2, comma 2, le visite domiciliari urgenti e l'assistenza programmata ai malati terminali. 2. Le prestazioni di cui al comma 1, in caso di sciopero della categoria dei medici pediatri di base convenzionati, continuano ad essere erogate con le procedure di cui comma 7. 3. Il diritto di sciopero dei medici pediatri di base convenzionati e' esercitato con un preavviso minimo di 15 giorni. I soggetti che promuovono lo sciopero, contestualmente al preavviso, indicano anche la durata dell'astensione dal lavoro. 4. Per i medici pediatri di base che si astengono dal lavoro in violazione delle norme del presente articolo commettono infrazione da valutare ai sensi dell'art. 13. 5. Le OO.SS. si impegnano a non effettuare le azioni di sciopero: a) nel mese di agosto; b) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie; c) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali, per i rispettivi ambiti territoriali; d) nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio; e) nei giorni dal giovedi' antecedente la Pasqua al martedi' successivo. 6. In casi di avvenimenti eccezionali di particolare gravita' o di calamita' naturali gli scioperi dichiarati si intendono immediatamente sospesi. 7. Gli accordi Regionali definiscono le modalita' e l'entita' dei compensi da corrispondere ai pediatri che garantiscono le prestazioni indispensabili.
Note all'art. 17: - Il testo del comma 2 dell'art. 2 della legge n. 146/1990 e' il seguente: "Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi, nel rispetto del diritto di sciopero e delle finalita' indicate dal comma 2 dell'art. 1, ed in relazione alla natura del servizio ed alle esigenze della sicurezza, concordano, nei contratti collettivi o negli accordi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, nonche' nei regolamenti di servizio, da emanarsi in base agli accordi con le rappresentanze sindacali aziendali o con gli organismi rappresentativi del personale, di cui all'art. 25 della medesima legge, sentite le organizzazioni degli utenti, le prestazioni indispensabili che sono tenute ad assicurare, nell'ambito dei servizi di cui all'art. 1, le modalita' e le procedure di erogazione e le altre misure dirette a consentire gli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo. Tali misure possono disporre l'astensione dallo sciopero di quote strettamente necessarie di lavoratori tenuti alle prestazioni ed indicare, in tale caso, le modalita' per l'individuazione dei lavoratori interessati, ovvero possono disporre forme di erogazione periodica. Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi di trasporto sono tenute a comunicare agli utenti, contestualmente alla pubblicazione degli orari dei servizi ordinari, l'elenco dei servizi che saranno garantiti comunque in caso di sciopero e i relativi orari, come risultano definiti dagli accordi previsti al presente comma".