(Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 17)
                               ART. 17 
                  ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO 
      PRESTAZIONI INDISPENSABILI E LORO MODALITA' DI EROGAZIONE 
1. Nel   campo   dell'assistenza   pediatrica,    sono    prestazioni
    indispensabili ai sensi della legge n. 146/90, art. 2,  comma  2,
    le visite  domiciliari  urgenti  e  l'assistenza  programmata  ai
    malati terminali. 
2. Le prestazioni di cui al  comma  1,  in  caso  di  sciopero  della
    categoria dei medici pediatri di base  convenzionati,  continuano
    ad essere erogate con le procedure di cui comma 7. 
3. Il diritto di sciopero dei medici pediatri di  base  convenzionati
    e' esercitato con un preavviso minimo di 15  giorni.  I  soggetti
    che  promuovono  lo  sciopero,  contestualmente   al   preavviso,
    indicano anche la durata dell'astensione dal lavoro. 
4. Per i medici pediatri di base  che  si  astengono  dal  lavoro  in
    violazione  delle  norme   del   presente   articolo   commettono
    infrazione da valutare ai sensi dell'art. 13. 
5. Le OO.SS. si impegnano a non effettuare le azioni di sciopero: 
    a) nel mese di agosto; 
    b) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che 
       seguono  le  consultazioni  elettorali  europee,  nazionali  e
       referendarie; 
    c) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che 
       seguono le consultazioni elettorali regionali,  provinciali  e
       comunali, per i rispettivi ambiti territoriali; 
    d) nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio; 
    e) nei giorni dal giovedi' antecedente la Pasqua al martedi' 
       successivo. 
6. In casi di avvenimenti eccezionali di particolare  gravita'  o  di
    calamita'  naturali  gli   scioperi   dichiarati   si   intendono
    immediatamente sospesi. 
7. Gli accordi Regionali definiscono le  modalita'  e  l'entita'  dei
    compensi  da  corrispondere  ai  pediatri  che  garantiscono   le
    prestazioni indispensabili. 
 
          Note all'art. 17: 
             - Il testo del  comma  2  dell'art.  2  della  legge  n.
          146/1990 e' il seguente: "Le amministrazioni e  le  imprese
          erogatrici  dei  servizi,  nel  rispetto  del  diritto   di
          sciopero e delle finalita' indicate dal comma  2  dell'art.
          1, ed  in  relazione  alla  natura  del  servizio  ed  alle
          esigenze  della  sicurezza,   concordano,   nei   contratti
          collettivi o negli accordi di cui alla legge 29 marzo 1983,
          n. 93, nonche' nei regolamenti di servizio, da emanarsi  in
          base agli accordi con le rappresentanze sindacali aziendali
          o con gli organismi rappresentativi del personale,  di  cui
          all'art. 25 della medesima legge, sentite le organizzazioni
          degli utenti, le prestazioni indispensabili che sono tenute
          ad assicurare, nell'ambito dei servizi di cui  all'art.  1,
          le modalita' e le procedure di erogazione e le altre misure
          dirette a consentire gli adempimenti di cui al comma 1  del
          presente   articolo.   Tali   misure    possono    disporre
          l'astensione   dallo   sciopero   di   quote   strettamente
          necessarie  di  lavoratori  tenuti  alle   prestazioni   ed
          indicare, in tale caso, le modalita'  per  l'individuazione
          dei lavoratori interessati, ovvero possono  disporre  forme
          di erogazione periodica. Le amministrazioni  e  le  imprese
          erogatrici  dei  servizi  di  trasporto   sono   tenute   a
          comunicare agli utenti, contestualmente alla  pubblicazione
          degli orari dei servizi ordinari, l'elenco dei servizi  che
          saranno garantiti comunque in caso di sciopero e i relativi
          orari, come risultano definiti dagli  accordi  previsti  al
          presente comma".