ART. 19 RAPPORTO OTTIMALE 1. La scelta del pediatra avviene, ai sensi dell'art. 19, comma 2, della legge n. 833/78, nei limiti oggettivi dell'organizzazione sanitaria. 2. Agli effetti del precedente comma, la pediatria convenzionata e' organizzata in via prioritaria per ambiti comunali, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 833/78. 3. Le regioni, sulla base delle indicazioni del piano sanitario, o di altra determinazione, possono articolare il livello organizzativo per gruppi di comuni o distretti. 4. Ciascuna Azienda, anche ai fini dello svolgimento delle procedure di cui all'art. 20, cura la tenuta degli elenchi dei pediatri convenzionati per l'erogazione dell'assistenza primaria, articolati per comuni o gruppi di comuni o distretti ai fini dell'esercizio della scelta da parte del cittadino. 5. Gli ambiti territoriali ai fini dell'acquisizione delle scelte devono avere una congrua ampiezza anche in rapporto alla situazione orografica e alla viabilita', e un bacino di utenza pediatrica tale da consentire l'inserimento di almeno due pediatri. 6. Il pediatra operante in un comune comprendente piu' Aziende, fermo restando che puo' essere iscritto nell'elenco di una sola USL che ne gestisce la posizione amministrativa, puo' acquisire scelte in tutto l'ambito territoriale ai sensi dell'art. 25, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. 7. Ferma restando la facolta' delle Regioni di disciplinare l'accesso alle funzioni di medico pediatra secondo parametri diversi definiti nell'ambito degli accordi regionali, ai sensi dell'art. 8, lett. g, decreto leg.vo 502/92, per ciascun comune o altro ambito, definito ai sensi del comma 3, puo' essere iscritto soltanto un medico per ogni 600 - o frazione superiore a 300 - assistibili residenti in eta' compresa fra 0 e 6 anni risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente detratta la somma dei massimali limitati, inferiori al rapporto ottimale (600), dei pediatri gia' iscritti nell'elenco. Ai fini esplicativi del calcolo si rimanda all'allegato C). 8. Ai fini del corretto calcolo del rapporto ottimale e delle incidenze sullo stesso delle limitazioni si fa riferimento alle situazioni esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente. 9. In caso di modifiche di ambito territoriale anche se conseguente ad accorpamenti di USL, il pediatra conserva tutte le scelte in suo carico, comprese quelle che vengono a far parte di un ambito diverso da quello in cui, in conseguenza della modifica si trova inserito, fatti salvi il rispetto dei massimali o quote individuali e il diritto di scelta degli assistiti.
Note all'art. 19: - Il testo del comma 2 dell'art. 19 della legge n. 833/1978 e' il seguente: "Ai cittadini e' assicurato il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura nei limiti oggettivi dell'organizzazione dei servizi sanitari. Gli utenti del Servizio sanitario nazionale sono iscritti in appositi elenchi periodicamente aggiornati presso l'Unita' sanitaria". - L'art. 25 della legge n. 833/1978 reca norme in materia di "prestazioni di cura". - Il comma 3 dell'art. 25 della legge n. 833/1978 e' il seguente: "L'assistenza medico-generica e pediatrica e' prestata dal personale dipendente o convenzionato del Servizio sanitario nazionale operante nelle unita' sanitarie locali o nel comune di residenza del cittadino". - Per l'art. 8, lettera g), del decreto legislativo n. 502/1992 vedi note alle premesse del decreto.