(Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 19)
                               ART. 19 
                          RAPPORTO OTTIMALE 
1. La scelta del pediatra avviene, ai sensi dell'art.  19,  comma  2,
    della legge n. 833/78, nei limiti  oggettivi  dell'organizzazione
    sanitaria. 
2. Agli effetti del precedente comma, la pediatria  convenzionata  e'
    organizzata in via prioritaria  per  ambiti  comunali,  ai  sensi
    dell'art. 25 della legge n. 833/78. 
3. Le regioni, sulla base delle indicazioni del piano sanitario, o di
    altra determinazione, possono articolare il livello organizzativo
    per gruppi di comuni o distretti. 
4. Ciascuna Azienda, anche ai fini dello svolgimento delle  procedure
    di cui all'art. 20, cura la tenuta  degli  elenchi  dei  pediatri
    convenzionati   per   l'erogazione   dell'assistenza    primaria,
    articolati per comuni o gruppi di  comuni  o  distretti  ai  fini
    dell'esercizio della scelta da parte del cittadino. 
5. Gli ambiti territoriali ai  fini  dell'acquisizione  delle  scelte
    devono  avere  una  congrua  ampiezza  anche  in  rapporto   alla
    situazione orografica e alla viabilita', e un  bacino  di  utenza
    pediatrica  tale  da  consentire  l'inserimento  di  almeno   due
    pediatri. 
6. Il pediatra operante in un comune comprendente piu' Aziende, fermo
    restando che puo' essere iscritto nell'elenco di una sola USL che
    ne gestisce la posizione amministrativa, puo' acquisire scelte in
    tutto l'ambito territoriale ai sensi dell'art. 25, comma 3, della
    legge 23 dicembre 1978, n. 833. 
7. Ferma restando la facolta' delle Regioni di disciplinare l'accesso
    alle  funzioni  di  medico  pediatra  secondo  parametri  diversi
    definiti nell'ambito degli accordi regionali, ai sensi  dell'art.
    8, lett. g, decreto leg.vo 502/92, per  ciascun  comune  o  altro
    ambito, definito ai sensi  del  comma  3,  puo'  essere  iscritto
    soltanto un medico per ogni 600 - o frazione superiore  a  300  -
    assistibili residenti in eta' compresa fra 0 e 6 anni  risultante
    alla data del 31 dicembre dell'anno precedente detratta la  somma
    dei massimali limitati, inferiori al rapporto ottimale (600), dei
    pediatri gia'  iscritti  nell'elenco.  Ai  fini  esplicativi  del
    calcolo si rimanda all'allegato C). 
8. Ai fini  del  corretto  calcolo  del  rapporto  ottimale  e  delle
    incidenze sullo stesso delle limitazioni si fa  riferimento  alle
    situazioni esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente. 
9. In caso di modifiche di ambito territoriale anche  se  conseguente
    ad accorpamenti di USL, il pediatra conserva tutte le  scelte  in
    suo carico, comprese quelle che vengono a far parte di un  ambito
    diverso da quello in cui, in conseguenza della modifica si  trova
    inserito,  fatti  salvi  il  rispetto  dei  massimali   o   quote
    individuali e il diritto di scelta degli assistiti. 
 
          Note all'art. 19: 
             - Il testo del comma  2  dell'art.  19  della  legge  n.
          833/1978 e' il seguente: "Ai  cittadini  e'  assicurato  il
          diritto alla libera scelta del medico e del luogo  di  cura
          nei  limiti  oggettivi  dell'organizzazione   dei   servizi
          sanitari. Gli utenti del Servizio sanitario nazionale  sono
          iscritti  in  appositi  elenchi  periodicamente  aggiornati
          presso l'Unita' sanitaria". 
             - L'art. 25  della  legge  n.  833/1978  reca  norme  in
          materia di "prestazioni di cura". 
             - Il comma 3 dell'art. 25 della legge n. 833/1978 e'  il
          seguente: "L'assistenza  medico-generica  e  pediatrica  e'
          prestata  dal  personale  dipendente  o  convenzionato  del
          Servizio  sanitario   nazionale   operante   nelle   unita'
          sanitarie locali o nel comune di residenza del cittadino". 
             - Per l'art. 8, lettera g), del decreto  legislativo  n.
          502/1992 vedi note alle premesse del decreto.