(Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 2)
                               ART. 2 
                  GRADUATORIE - DOMANDE - REQUISITI 
1. I pediatri  da  incaricare  per  l'espletamento  delle   attivita'
    disciplinate dal presente  accordo  sono  tratti  da  graduatorie
    uniche per titoli, predisposte annualmente a  livello  regionale.
    Le Regioni - sentito il  comitato  consultivo  regionale  di  cui
    all'art. 13 - possono adottare procedure  tese  allo  snellimento
    burocratico  e  all'abbreviazione  dei   tempi   necessari   alla
    formazione della graduatoria. 
2. I medici che aspirano all'iscrizione nelle  graduatorie  regionali
    devono possedere i seguenti requisiti alla scadenza  del  termine
    per la presentazione delle domande: 
    a) iscrizione all'albo professionale; 
    b) non aver compiuto il cinquantesimo anno di eta'; 
    c) diploma di specializzazione o attestato di libera docenza in 
       una   delle   seguenti   discipline:   "pediatria",   "clinica
       pediatrica", "pediatria e  puericultura",  "patologia  clinica
       pediatrica", "patologia neonatale", "puericultura", "pediatria
       preventiva e sociale" 
3. Si prescinde dal requisito del limite di eta' per i  pediatri  che
    alla scadenza del termine di cui al comma 4 siano titolari, anche
    se in  altra  regione,  di  incarico  disciplinato  dal  presente
    accordo. 
4. Ai fini dell'inclusione nella  graduatoria  regionale  i  pediatri
    devono inviare, con plico raccomandato, entro il termine  del  31
    gennaio  all'Assessorato  alla  Sanita'  della  regione  in   cui
    intendono prestare la loro attivita', una domanda  conforme  allo
    schema allegato sub lettera A),  corredata  della  documentazione
    atta a provare il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati.
    5.  Ai  fini  della  graduatoria  sono  valutati  solo  i  titoli
    posseduti alla data del 31 Dicembre dell'anno precedente. 
6. Il pediatra che sia gia' stato iscritto nella  stesso  graduatoria
    regionale  dell'anno  precedente  deve  presentare,  oltre   alla
    domanda,  soltanto  il   certificato   di   iscrizione   all'albo
    professionale e  la  documentazione  probatoria  degli  ulteriori
    titoli acquisiti nel corso dell'ultimo anno nonche' di  eventuali
    titoli non presentati per la precedente graduatoria. 
7. La domanda e la documentazione allegata devono  essere  in  regola
    con le vigenti norme di legge in materia di imposta di bollo. 
8. L'amministrazione  regionale,  previo  parere   obbligatorio   del
    Comitato di cui all'art. 12, sulla base dei titoli e dei  criteri
    di valutazione di cui  all'art.  3,  predispone  una  graduatoria
    unica regionale da valere per un anno specificando  a  fianco  di
    ciascun  nominativo  il  punteggio   conseguito,   le   eventuali
    situazioni di incompatibilita' e la residenza. 
9. La graduatoria e' pubblicata entro il  30  aprile  sul  Bollettino
    ufficiale della Regione; entro 20 giorni  dalla  pubblicazione  i
    pediatri  interessati  possono   presentare   all'Amministrazione
    regionale motivata istanza di riesame  della  loro  posizione  in
    graduatoria. 
10. La graduatoria regionale, previo parere obbligatorio del Comitato
    ex art. 12, e' approvata in via  definitiva  dall'amministrazione
    regionale entro il 15 giugno ed e' comunicata alle Aziende,  agli
    Ordini provinciali dei medici della Regione. 
11. La graduatoria  ha  valore  dal  1  giorno  del  mese  di  luglio
    dell'anno in corso al 30 giugno dell'anno successivo.