ART. 2 GRADUATORIE - DOMANDE - REQUISITI 1. I pediatri da incaricare per l'espletamento delle attivita' disciplinate dal presente accordo sono tratti da graduatorie uniche per titoli, predisposte annualmente a livello regionale. Le Regioni - sentito il comitato consultivo regionale di cui all'art. 13 - possono adottare procedure tese allo snellimento burocratico e all'abbreviazione dei tempi necessari alla formazione della graduatoria. 2. I medici che aspirano all'iscrizione nelle graduatorie regionali devono possedere i seguenti requisiti alla scadenza del termine per la presentazione delle domande: a) iscrizione all'albo professionale; b) non aver compiuto il cinquantesimo anno di eta'; c) diploma di specializzazione o attestato di libera docenza in una delle seguenti discipline: "pediatria", "clinica pediatrica", "pediatria e puericultura", "patologia clinica pediatrica", "patologia neonatale", "puericultura", "pediatria preventiva e sociale" 3. Si prescinde dal requisito del limite di eta' per i pediatri che alla scadenza del termine di cui al comma 4 siano titolari, anche se in altra regione, di incarico disciplinato dal presente accordo. 4. Ai fini dell'inclusione nella graduatoria regionale i pediatri devono inviare, con plico raccomandato, entro il termine del 31 gennaio all'Assessorato alla Sanita' della regione in cui intendono prestare la loro attivita', una domanda conforme allo schema allegato sub lettera A), corredata della documentazione atta a provare il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati. 5. Ai fini della graduatoria sono valutati solo i titoli posseduti alla data del 31 Dicembre dell'anno precedente. 6. Il pediatra che sia gia' stato iscritto nella stesso graduatoria regionale dell'anno precedente deve presentare, oltre alla domanda, soltanto il certificato di iscrizione all'albo professionale e la documentazione probatoria degli ulteriori titoli acquisiti nel corso dell'ultimo anno nonche' di eventuali titoli non presentati per la precedente graduatoria. 7. La domanda e la documentazione allegata devono essere in regola con le vigenti norme di legge in materia di imposta di bollo. 8. L'amministrazione regionale, previo parere obbligatorio del Comitato di cui all'art. 12, sulla base dei titoli e dei criteri di valutazione di cui all'art. 3, predispone una graduatoria unica regionale da valere per un anno specificando a fianco di ciascun nominativo il punteggio conseguito, le eventuali situazioni di incompatibilita' e la residenza. 9. La graduatoria e' pubblicata entro il 30 aprile sul Bollettino ufficiale della Regione; entro 20 giorni dalla pubblicazione i pediatri interessati possono presentare all'Amministrazione regionale motivata istanza di riesame della loro posizione in graduatoria. 10. La graduatoria regionale, previo parere obbligatorio del Comitato ex art. 12, e' approvata in via definitiva dall'amministrazione regionale entro il 15 giugno ed e' comunicata alle Aziende, agli Ordini provinciali dei medici della Regione. 11. La graduatoria ha valore dal 1 giorno del mese di luglio dell'anno in corso al 30 giugno dell'anno successivo.