ART. 21 INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO CONVENZIONALE 1. Il pediatra interpellato per garantire l'assistenza in una delle zone carenti, individuate ai sensi dell'art. 20, comma 1, deve comunicare la sua accettazione entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, pena la decadenza. L'accettazione comporta la cancellazione dalla graduatoria regionale dell'anno in corso o, in caso di trasferimento, ai sensi del comma 3, lett. a) del precedente art. 20, la decadenza dell'incarico nell'ambito di provenienza. 2. Entro i successivi novanta giorni, sempre a pena di decadenza deve: - aprire nella localita' carente assegnatagli idoneo studio medico secondo le prescrizioni di cui all'art. 22 e darne comunicazione alla U.S.L.; - trasferire la residenza nella zona assegnatagli, se risiede al di fuori dell'ambito in cui e' compresa la zona carente; - iscriversi all'albo professionale della provincia in cui gravita la localita' assegnatagli, se e' iscritto in altra provincia. 3. Le Aziende, avuto riguardo a eventuali difficolta' collegate a particolari situazioni locali, possono consentire, sentito il comitato ex art. 11, temporanee proroghe al termine di cui al comma 2. 4. Entro quindici giorni dalla comunicazione dell'avvenuta apertura dello studio l'Azienda procede alla verifica dell'idoneita' dello stesso con proprio personale sanitario e ne notifica i risultati al medico interessato assegnandogli, se del caso, un termine non superiore a trenta giorni per adeguare l'ambulatorio alle prescrizioni di cui all'art. 22. Trascorso tale termine inutilmente, il medico decade dal diritto al conferimento dell'incarico. 5. L'incarico si intende definitivamente conferito con la comunicazione della Azienda attestante l'idoneita' dello studio oppure alla scadenza del termine di quindici giorni, di cui al comma 4, qualora la Azienda non proceda alla prevista verifica di idoneita'. 6. E' fatta comunque salva la facolta' della Azienda di far luogo in ogni tempo alla verifica dell'idoneita' dello studio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 22. 7. Il pediatra al quale sia conferito l'incarico ai sensi del presente articolo viene iscritto nell'elenco riferito all'ambito territoriale in cui e' compresa la zona carente. 8. L'insorgenza di uno dei motivi di incompatibilita' di cui all'art. 4 comporta cancellazione dell'elenco. 9. Il provvedimento di decadenza dall'iscrizione negli elenchi e' adottato dalla competente Azienda su parere del Comitato di cui all'art. 11. 10. Nel corso del rapporto convenzionale il pediatra puo' essere autorizzato dalla Azienda a trasferire per documentati ed obiettivi motivi la residenza in altro Comune rispetto a quello di iscrizione, in un ambito territoriale di contiguita' anche se appartenente ad Azienda diversa, previo parere favorevole del Comitato consultivo regionale ex art. 12 e purche' tale trasferimento non comporti alcun disservizio nell'erogazione dell'assistenza. 11. Nei casi di trasferimento dello studio medico nello stesso ambito di scelta, si applicano le procedure e le modalita' di cui al precedente comma 4.