(Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 21)
                               ART. 21 
              INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO CONVENZIONALE 
1. Il pediatra interpellato per garantire l'assistenza in  una  delle
    zone carenti, individuate ai sensi dell'art. 20,  comma  1,  deve
    comunicare la sua accettazione entro  7  giorni  dal  ricevimento
    della comunicazione, pena la decadenza.  L'accettazione  comporta
    la cancellazione dalla graduatoria regionale dell'anno  in  corso
    o, in caso di trasferimento, ai sensi del comma 3, lett.  a)  del
    precedente art. 20, la  decadenza  dell'incarico  nell'ambito  di
    provenienza. 
2. Entro i successivi novanta giorni,  sempre  a  pena  di  decadenza
    deve: 
    - aprire nella localita' carente assegnatagli idoneo studio 
      medico secondo le prescrizioni  di  cui  all'art.  22  e  darne
      comunicazione alla U.S.L.; 
    - trasferire la residenza nella zona assegnatagli, se risiede al 
      di fuori dell'ambito in cui e' compresa la zona carente; 
    - iscriversi all'albo professionale della provincia in cui 
      gravita la localita' assegnatagli,  se  e'  iscritto  in  altra
      provincia. 
3. Le Aziende, avuto riguardo a  eventuali  difficolta'  collegate  a
    particolari situazioni locali,  possono  consentire,  sentito  il
    comitato ex art. 11, temporanee proroghe al  termine  di  cui  al
    comma 2. 
4. Entro quindici giorni dalla comunicazione  dell'avvenuta  apertura
    dello studio l'Azienda procede alla verifica dell'idoneita' dello
    stesso con proprio personale sanitario e ne notifica i  risultati
    al medico interessato assegnandogli, se del caso, un termine  non
    superiore  a  trenta  giorni  per  adeguare  l'ambulatorio   alle
    prescrizioni  di  cui  all'art.  22.   Trascorso   tale   termine
    inutilmente,  il  medico  decade  dal  diritto  al   conferimento
    dell'incarico. 
5. L'incarico   si   intende   definitivamente   conferito   con   la
    comunicazione della Azienda attestante l'idoneita'  dello  studio
    oppure alla scadenza del termine di quindici giorni,  di  cui  al
    comma 4, qualora la Azienda non proceda alla prevista verifica di
    idoneita'. 
6. E' fatta comunque salva la facolta' della Azienda di far luogo  in
    ogni tempo alla verifica dell'idoneita' dello studio, ai sensi di
    quanto previsto dall'art. 22. 
7. Il pediatra  al  quale  sia  conferito  l'incarico  ai  sensi  del
    presente articolo viene iscritto nell'elenco riferito  all'ambito
    territoriale in cui e' compresa la zona carente. 
8. L'insorgenza di uno dei motivi di incompatibilita' di cui all'art.
    4 comporta cancellazione dell'elenco. 
9. Il provvedimento di decadenza  dall'iscrizione  negli  elenchi  e'
    adottato dalla competente Azienda su parere del Comitato  di  cui
    all'art. 11. 
10. Nel corso del rapporto  convenzionale  il  pediatra  puo'  essere
    autorizzato  dalla  Azienda  a  trasferire  per  documentati   ed
    obiettivi motivi la residenza in altro Comune rispetto  a  quello
    di iscrizione, in un ambito territoriale di contiguita' anche  se
    appartenente ad Azienda diversa,  previo  parere  favorevole  del
    Comitato  consultivo  regionale  ex  art.  12  e   purche'   tale
    trasferimento  non  comporti  alcun  disservizio  nell'erogazione
    dell'assistenza. 
11. Nei casi di trasferimento dello studio medico nello stesso ambito
    di scelta, si applicano le procedure e le  modalita'  di  cui  al
    precedente comma 4.