(Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 23)
                               ART. 23 
                            SOSTITUZIONI 
1. Il pediatra  che  si  trovi  nell'impossibilita'  di  prestare  la
    propria opera, fermo restando l'obbligo di farsi  sostituire  fin
    dall'inizio, deve comunicare al competente ufficio della Azienda,
    entro il 4 giorno, il nominativo del collega o dei  colleghi  che
    lo sostituiscono quando la sostituzione si protragga per piu'  di
    tre giorni. 
2. Il pediatra, per sostituzioni fino  a  trenta  giorni  puo'  farsi
    sostituire da uno o piu' pediatri, in mancanza anche da medici di
    propria fiducia. 
3. Ove la sostituzione  superi  i  trenta  giorni  il  pediatra  deve
    segnalare un solo sostituto. 
4. Le Aziende per i primi trenta giorni di sostituzione  continuativa
    corrispondono i compensi al pediatra sostituito il quale provvede
    a trasferire al collega le relative competenze; dal  trentunesimo
    giorno in poi i compensi sono corrisposti direttamente al  medico
    che effettua la sostituzione. 
5. Il pediatra che non riesca ad assicurare la propria  sostituzione,
    deve tempestivamente informare la Azienda  la  quale  provvede  a
    designare il sostituto prioritariamente  tra  i  medici  inseriti
    nella graduatoria di cui all'art.  2  e  secondo  l'ordine  della
    stessa. 
6. Per le sostituzioni superiori a trenta giorni il sostituto non  in
    possesso del titolo di  specializzazione  percepisce  i  compensi
    secondo  le  tabelle  previste  dall'accordo  per   la   medicina
    generale, relativamente al primo gruppo di anzianita' di laurea. 
7. Ove il sostituto sia in possesso del  titolo  di  specializzazione
    percepira' un compenso pari a quello previsto per i  pediatri  di
    cui alla prima fascia di anzianita' di specializzazione. 
8. I rapporti  economici  fra  il  pediatra   sostituito   e   quello
    sostituto,  chiunque  fra  i  due  percepisca  i  compensi,  sono
    regolati secondo le modalita' stabilite dall'apposito regolamento
    allegato sub F). 
9. Non  e'  consentito  al  sostituto  acquisire  scelte  del  medico
    sostituito durante la sostituzione. 
10. Le norme di cui sopra si applicano nel caso di  pediatra  assente
    per gravidanza e puerperio. 
11. Fatte salve le ipotesi di malattia o  per  comprovati  motivi  di
    studio o  per  motivi  di  adozione,  o  maternita',  qualora  il
    pediatra si assenti per piu' di sei  mesi  nell'anno,  anche  non
    continuativi, l'Azienda, sentito il Comitato di cui all'art.  11,
    si  esprime  sulla  prosecuzione  della  sostituzione  stessa  ed
    esamina il caso ai  fini  anche  dell'eventuale  risoluzione  del
    rapporto. 
12. Quando  il  pediatra  sostituito  per   qualsiasi   motivo,   sia
    nell'impossibilita' di percepire i compensi che gli  spettano  in
    relazione  al  periodo  di  sostituzione,  le  Aziende  UU.SS.LL.
    possono direttamente liquidare tali compensi  al  medico  che  ha
    effettuato la sostituzione. 
13. Alla sostituzione del pediatra sospeso dagli elenchi per  effetto
    di provvedimenti  adottati  a  seguito  di  procedimento  di  cui
    all'art. 13 provvede la Azienda con le modalita' di cui al quinto
    comma. In tal caso i compensi sono corrisposti al  sostituto  fin
    dal primo giorno. 
14. Le scelte del pediatra colpito dal provvedimento  di  sospensione
    restano in carico al pediatra sospeso, salvo che i singoli aventi
    diritto avanzino richieste di variazione del pediatra di fiducia;
    tale variazione in ogni caso non puo' essere fatta in favore  del
    medico incaricato della sostituzione, per tutta la  durata  della
    stessa, anche se  il  sostituto  risulti  essere  stato  iscritto
    nell'elenco prima di assumere tale incarico. 
15. L'attivita'  di  sostituzione  a  qualsiasi  titolo  svolta,  non
    comporta l'iscrizione del pediatra nell'elenco. 
16. In caso di decesso del pediatra convenzionato, il  suo  sostituto
    puo' proseguire l'attivita' nei confronti degli assistiti gia' in
    carico al medico deceduto per non piu' di 30 giorni,  conservando
    il trattamento di cui beneficiava durante la sostituzione.