ART. 23 SOSTITUZIONI 1. Il pediatra che si trovi nell'impossibilita' di prestare la propria opera, fermo restando l'obbligo di farsi sostituire fin dall'inizio, deve comunicare al competente ufficio della Azienda, entro il 4 giorno, il nominativo del collega o dei colleghi che lo sostituiscono quando la sostituzione si protragga per piu' di tre giorni. 2. Il pediatra, per sostituzioni fino a trenta giorni puo' farsi sostituire da uno o piu' pediatri, in mancanza anche da medici di propria fiducia. 3. Ove la sostituzione superi i trenta giorni il pediatra deve segnalare un solo sostituto. 4. Le Aziende per i primi trenta giorni di sostituzione continuativa corrispondono i compensi al pediatra sostituito il quale provvede a trasferire al collega le relative competenze; dal trentunesimo giorno in poi i compensi sono corrisposti direttamente al medico che effettua la sostituzione. 5. Il pediatra che non riesca ad assicurare la propria sostituzione, deve tempestivamente informare la Azienda la quale provvede a designare il sostituto prioritariamente tra i medici inseriti nella graduatoria di cui all'art. 2 e secondo l'ordine della stessa. 6. Per le sostituzioni superiori a trenta giorni il sostituto non in possesso del titolo di specializzazione percepisce i compensi secondo le tabelle previste dall'accordo per la medicina generale, relativamente al primo gruppo di anzianita' di laurea. 7. Ove il sostituto sia in possesso del titolo di specializzazione percepira' un compenso pari a quello previsto per i pediatri di cui alla prima fascia di anzianita' di specializzazione. 8. I rapporti economici fra il pediatra sostituito e quello sostituto, chiunque fra i due percepisca i compensi, sono regolati secondo le modalita' stabilite dall'apposito regolamento allegato sub F). 9. Non e' consentito al sostituto acquisire scelte del medico sostituito durante la sostituzione. 10. Le norme di cui sopra si applicano nel caso di pediatra assente per gravidanza e puerperio. 11. Fatte salve le ipotesi di malattia o per comprovati motivi di studio o per motivi di adozione, o maternita', qualora il pediatra si assenti per piu' di sei mesi nell'anno, anche non continuativi, l'Azienda, sentito il Comitato di cui all'art. 11, si esprime sulla prosecuzione della sostituzione stessa ed esamina il caso ai fini anche dell'eventuale risoluzione del rapporto. 12. Quando il pediatra sostituito per qualsiasi motivo, sia nell'impossibilita' di percepire i compensi che gli spettano in relazione al periodo di sostituzione, le Aziende UU.SS.LL. possono direttamente liquidare tali compensi al medico che ha effettuato la sostituzione. 13. Alla sostituzione del pediatra sospeso dagli elenchi per effetto di provvedimenti adottati a seguito di procedimento di cui all'art. 13 provvede la Azienda con le modalita' di cui al quinto comma. In tal caso i compensi sono corrisposti al sostituto fin dal primo giorno. 14. Le scelte del pediatra colpito dal provvedimento di sospensione restano in carico al pediatra sospeso, salvo che i singoli aventi diritto avanzino richieste di variazione del pediatra di fiducia; tale variazione in ogni caso non puo' essere fatta in favore del medico incaricato della sostituzione, per tutta la durata della stessa, anche se il sostituto risulti essere stato iscritto nell'elenco prima di assumere tale incarico. 15. L'attivita' di sostituzione a qualsiasi titolo svolta, non comporta l'iscrizione del pediatra nell'elenco. 16. In caso di decesso del pediatra convenzionato, il suo sostituto puo' proseguire l'attivita' nei confronti degli assistiti gia' in carico al medico deceduto per non piu' di 30 giorni, conservando il trattamento di cui beneficiava durante la sostituzione.