(Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 31)
                               ART. 31 
           COMPITI DEL PEDIATRA CON COMPENSO A QUOTA FISSA 
1. L'inserimento  negli  elenchi  di  cui  all'art.   20   determina,
    relativamente all'ambito territoriale di  iscrizione  di  ciascun
    pediatra nei confronti  degli  assistiti  che  lo  hanno  scelto,
    l'affidamento al pediatra stesso della tutela  della  salute  del
    proprio assistito  che  si  estrinseca  in  compiti  diagnostici,
    terapeutici, preventivi e di  educazione  sanitaria  sul  singolo
    quali precisati dal  presente  accordo  ed  espletati  attraverso
    interventi ambulatoriali e domiciliari. 
2. L'attivita' del  pediatra  remunerata  con  la  quota  fissa,  per
    assistito, ai sensi dell'art. 8 comma 1 del  decreto  legislativo
    502/92, viene espletata durante l'arco temporale  non  rientrante
    nella  competenza   dei   servizi   preposti   alla   continuita'
    assistenziale di cui all'art. 46, e comprende i seguenti  compiti
    come disciplinati ai successivi articoli (da 33 a 38): 
    a) Le visite ambulatoriali e domiciliari a scopo preventivo, 
       diagnostico e terapeutico di cui all'art. 33; 
    b) Il consulto con lo specialista, di cui all'art. 34, in sede 
       ambulatoriale o domiciliare; 
    c) L'accesso presso gli ambienti di ricovero, ai sensi dell'art. 
       35, in fase di  accettazione,  di  degenza  o  dimissione  del
       proprio  paziente,  in  quanto   atti   che   attengono   alla
       professionalita' del pediatra di fiducia; 
    d) Prescrizione farmaceutica (art. 36) 
    e) Richiesta di indagini specialistiche, proposte di ricovero e/o 
       di cure termali (art. 37) 
    f) Le certificazioni obbligatorie per legge ai fini della 
       riammissione alla scuola dell'obbligo, agli asili  nido,  alla
       scuola materna e alle scuole secondarie superiori, e  ai  fini
       dell'astensione dal lavoro del genitore a seguito di  malattia
       del bambino; 
    g) La tenuta e l'aggiornamento di una scheda sanitaria pediatrica 
       individuale ad uso esclusivo  del  pediatra,  quale  strumento
       tecnico professionale che, oltre a migliorare  la  continuita'
       assistenziale, consenta al pediatra  di  seguire  la  regolare
       crescita  del  bambino  e  di  collaborare  con  l'Azienda  ad
       eventuali  indagini  epidemiologiche  e  ricerche  statistiche
       riguardanti la prima infanzia e l'eta' evolutiva  e  a  quanto
       previsto dagli Accordi Regionali; 
    h) La certificazione di idoneita' allo svolgimento di attivita' 
       sportive non agonistiche di cui al  decreto  Ministro  Sanita'
       del 28 febbraio 1983, art.  1  lettere  a)  e  c)  nell'ambito
       scolastico, a seguito di richiesta  dell'autorita'  scolastica
       competente. 
 
          Note all'art. 31: 
             - Per il comma 1 dell'art. 8 del decreto legislativo  n.
          502/1992 vedi note alle premesse del decreto. 
             - Il decreto ministeriale 13 febbraio 1983 reca:  "Norme
          per  la  tutela  sanitaria  dell'attivita'   sportiva   non
          agonistica". Il testo delle lettere a) e  c)  del  suddetto
          decreto e' il seguente: 
               "a) gli alunni che svolgono attivita'  fisico-sportive
          organizzate  dagli  organi  scolastici  nell'ambito   delle
          attivita' parascolastiche; 
               b) (Omissis); 
               c) coloro che partecipano ai  Giochi  della  gioventu'
          nelle fasi precedenti quella nazionale".