(Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 32)
                               ART. 32 
         COMPITI DEL PEDIATRA CON COMPENSO A QUOTA VARIABILE 
 
1. Il pediatra espletando una funzione  globale  nella  tutela  della
salute durante l'eta' evolutiva, svolge - oltre ai  compiti  indicati
dall'articolo  precedente  -  compiti  remunerati   con   una   quota
aggiuntiva del compenso in funzione delle prestazioni rese. 
2. I compiti di cui al presente articolo sono: 
    a) assistenza programmata al domicilio dell'assistito, anche in 
       forma    integrata     con     l'assistenza     specialistica,
       infermieristica e riabilitativa, in collegamento se necessario
       con l'assistenza sociale, secondo l'allegato E); 
    b) assistenza programmata nelle strutture residenziali e nelle 
       collettivita', sulla base  degli  accordi  regionali  previsti
       dall'art. 45; 
    c) le prestazioni aggiuntive di cui all'allegato B; 
       Al  fine  di  migliorare  lo  standard  delle  prestazioni  il
       pediatra potra' avvalersi dei supporti tecnologici diagnostici
       e  terapeutici  sia  nel  proprio   studio   sia   a   livello
       domiciliare. 
    d) assistenza in zone disagiate, comprese le piccole isole sulla 
       base delle intese regionali di  cui  all'art.  50  e  come  da
       Regolamento allegato G; 
    e) visite occasionali secondo l'art. 41; 
    f) collaborazione informatica di cui all'art. 43 lett. I; 
    g) potenziamento dello studio con personale dipendente di cui 
       all'art. 43 lett. L); 
    h) il controllo dello sviluppo fisico, psichico e sensoriale e 
       ricerca di fattori a rischio, con  particolare  riguardo  alla
       individuazione precoce dei soggetti handicap neuro  sensoriali
       e  psichici  (bilanci  di  salute),  secondo  i  tempi  e   le
       metodologie  indicate  nei  programmi  regionali,  sentito  il
       comitato ex art. 12 sulla base di quanto  stabilito  nell'all.
       L); 
3. Le prestazioni  ed  attivita'  di  cui  ai  punti  seguenti  e  al
    successivo capo III e capo IV  secondo  la  disciplina  stabilita
    dagli accordi regionali: 
    a) la compilazione di schede o libretti sanitari affidati al 
       legale rappresentante del minore; 
    b) l'esecuzione di eventuali screening; 
    c) gli interventi di educazione sanitaria nell'ambito dei 
       programmi del servizio  nei  confronti  dei  propri  assistiti
       rispetto ai rischi prevalenti per l'attivita' evolutiva; 
    d) la partecipazione a specifici incontri promossi dall'Azienda, 
       nell'ambito dell'organizzazione del servizio.