(Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 33)
                               ART. 33 
                 VISITE AMBULATORIALI E DOMICILIARI 
1. L'attivita' medica viene prestata nello studio del pediatra  o  al
    domicilio. 
2. L'attivita' ambulatoriale, salvo i casi d'urgenza, viene di  norma
    espletata attraverso un adeguato sistema di prenotazione. 
3. La visita domiciliare, qualora  ritenuta  necessaria,  secondo  la
    valutazione   del   pediatra,    avuto    riguardo    alla    non
    trasportabilita' dell'ammalato, deve essere eseguita di norma nel
    corso della stessa giornata, ove la richiesta pervenga  entro  le
    ore dieci; ove invece, la richiesta venga recepita  dopo  le  ore
    dieci, la visita dovra' essere effettuata entro le ore dodici del
    giorno successivo. 
4. A cura della Azienda tali norme sono portate  a  conoscenza  degli
    assistibili 
5. La chiamata urgenza recepita deve essere soddisfatta entro il piu'
    breve tempo possibile. 
6. Nelle giornate di sabato  il  medico  non  e'  tenuto  a  svolgere
    attivita' ambulatoriale, ma e' obbligato ad  eseguire  le  visite
    domiciliari richieste entro le ore  dieci  dello  stesso  giorno,
    nonche' quelle, eventualmente non  ancora  effettuate,  richieste
    dopo le ore dieci del giorno precedente. 
7. Nei giorni prefestivi valgono le stesse disposizioni previste  per
    il  sabato,  con  l'obbligo   pero'   di   effettuare   attivita'
    ambulatoriale per  i  medici  che  in  quel  giorno  la  svolgono
    ordinariamente al mattino.