ART. 36 PRESCRIZIONE FARMACEUTICA E MODULARIO 1. La prescrizione di medicinali avviene, per qualita' e quantita', secondo scienza e coscienza, con le modalita' stabilite dalla legislazione vigente nel rispetto del prontuario terapeutico nazionale, cosi' come riclassificato ai sensi dell'art. 8 c.10, della legge 24.12.93 n. 537 e successive integrazioni e modificazioni. 2. Il pediatra puo' dar luogo al rinnovo della prescrizione farmaceutica anche in assenza del paziente, quando, a suo giudizio, ritenga non necessaria la visita del paziente. 3. Le parti firmatarie del presente accordo possono concordare a livello regionale sperimentazioni riguardanti modalita' e proce- dure, compresa la multiprescrizione nel rispetto dei tetti di spesa e della normativa nazionale riguardante la materia, idonee a snellire gli adempimenti dei pediatra e alleviare i disagi dei cittadini oltre che a consentire una migliore raccolta dei dati. 4. Sulla ricetta di cui al decreto ministeriale n. 350/88 il pediatra annota il diritto dell'esenzione dal pagamento della quota a carico secondo le norme vigenti. Eventuali particolari modalita' di annotazione del diritto o meno all'esenzione e di quant'altro necessario legate alle metodiche locali di rilevazione dei dati sono definite con accordi regionali. 5. Il diritto all'esenzione del ticket e' regolato nelle forme di legge per le esenzioni da reddito. Nelle altre forme la esenzione e' attestata dalla Azienda ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 20 maggio 1989 e successive modificazioni ed integrazioni. 6. La necessita' della erogazione di presidi, siringhe e prodotti dietetici e di ogni altro ausilio viene proposta una volta all'anno da parte del pediatra alla Azienda. L'erogazione ed il relativo eventuale frazionamento e' disposto dalla Azienda secondo modalita' organizzative fissate dalla regione. 7. La prescrizione farmaceutica in caso di urgenza o di necessita' terapeutica e' compilata anche dai medici dipendenti e dagli specialisti convenzionati interni.
Note all'art. 36: - Il testo del comma 10 dell'art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' il seguente: "Entro il 31 dicembre 1993, la Commissione unica del farmaco di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, procede alla riclassificazione delle specialita' medicinali e dei preparati galenici di cui al comma 9 del presente articolo, collocando i medesimi in una delle seguenti classi: a) farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche; b) farmaci, diversi da quelli di cui alla lettera a), di rilevante interesse terapeutico; c) altri farmaci privi delle caratteristiche indicate alle lettere a) e b)". - Il D.M. n. 350/1988 reca: "Disciplina dell'impiego nel Servizio sanitario nazionale del ricettario standardizzato a lettura automatica". - Il testo del comma 2 dell'art. 4 del D.M. 20 maggio 1989 e' il seguente: "Il modulo B firmato dal responsabile dell'ufficio addetto al rilascio della esenzione e' redatto in triplice copia, una delle quali e' trasmessa entro cinque giorni alla unita' sanitaria locale di appartenenza l'altra e' consegnata all'interessato. Il modulo B va numerato progressivamente e reca l'indicazione del codice attribuito al comma attestante dal Ministero dell'interno per i trasferimenti erariali. Parimenti va comunicato, all'unita' sanitaria locale di iscrizione l'intervenuta cessazione del diritto all'esenzione".