(Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 36)
                               ART. 36 
                PRESCRIZIONE FARMACEUTICA E MODULARIO 
1. La prescrizione di medicinali avviene, per qualita'  e  quantita',
    secondo scienza e coscienza, con  le  modalita'  stabilite  dalla
    legislazione vigente  nel  rispetto  del  prontuario  terapeutico
    nazionale, cosi' come riclassificato ai sensi dell'art.  8  c.10,
    della  legge  24.12.93  n.  537  e  successive   integrazioni   e
    modificazioni. 
2. Il  pediatra  puo'  dar  luogo  al  rinnovo   della   prescrizione
    farmaceutica  anche  in  assenza  del  paziente,  quando,  a  suo
    giudizio, ritenga non necessaria la visita del paziente. 
3. Le parti firmatarie del  presente  accordo  possono  concordare  a
    livello regionale sperimentazioni riguardanti modalita' e  proce-
    dure, compresa la multiprescrizione nel  rispetto  dei  tetti  di
    spesa e della normativa nazionale riguardante la materia,  idonee
    a snellire gli adempimenti dei pediatra e alleviare i disagi  dei
    cittadini oltre che a consentire una migliore raccolta dei dati. 
4. Sulla ricetta di cui al decreto ministeriale n. 350/88 il pediatra
    annota il diritto dell'esenzione  dal  pagamento  della  quota  a
    carico secondo le norme vigenti. Eventuali particolari  modalita'
    di annotazione del diritto o meno all'esenzione e di  quant'altro
    necessario legate alle metodiche locali di rilevazione  dei  dati
    sono definite con accordi regionali. 
5. Il diritto all'esenzione del ticket e'  regolato  nelle  forme  di
    legge per le esenzioni da reddito. Nelle altre forme la esenzione
    e' attestata dalla Azienda ai sensi dell'art.  4,  comma  2,  del
    decreto ministeriale 20 maggio 1989 e successive modificazioni ed
    integrazioni. 
6. La necessita' della erogazione di  presidi,  siringhe  e  prodotti
    dietetici e di  ogni  altro  ausilio  viene  proposta  una  volta
    all'anno da parte del pediatra alla Azienda. L'erogazione  ed  il
    relativo  eventuale  frazionamento  e'  disposto  dalla   Azienda
    secondo modalita' organizzative fissate dalla regione. 
7. La prescrizione farmaceutica in caso di urgenza  o  di  necessita'
    terapeutica e' compilata anche  dai  medici  dipendenti  e  dagli
    specialisti convenzionati interni. 
 
          Note all'art. 36: 
             - Il testo del comma  10  dell'art.  8  della  legge  24
          dicembre 1993, n. 537, e' il seguente: 
             "Entro il 31 dicembre 1993,  la  Commissione  unica  del
          farmaco di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno
          1993,  n.  266,  procede   alla   riclassificazione   delle
          specialita' medicinali e dei preparati galenici di  cui  al
          comma 9 del presente articolo, collocando i medesimi in una
          delle seguenti classi: 
     a) farmaci  essenziali  e  farmaci  per  malattie  croniche;  b)
     farmaci, diversi da quelli di cui alla lettera a), di  rilevante
     interesse terapeutico; 
               c) altri farmaci privi delle caratteristiche  indicate
          alle lettere a) e b)". 
             - Il D.M. n. 350/1988 reca: "Disciplina dell'impiego nel
          Servizio sanitario nazionale del ricettario  standardizzato
          a lettura automatica". 
             - Il testo del comma 2 dell'art. 4 del  D.M.  20  maggio
          1989 e' il seguente: 
             "Il  modulo  B  firmato  dal  responsabile  dell'ufficio
          addetto al rilascio della esenzione e' redatto in  triplice
          copia, una delle quali e'  trasmessa  entro  cinque  giorni
          alla unita' sanitaria locale  di  appartenenza  l'altra  e'
          consegnata  all'interessato.  Il  modulo  B   va   numerato
          progressivamente e reca l'indicazione del codice attribuito
          al  comma  attestante  dal  Ministero  dell'interno  per  i
          trasferimenti erariali. Parimenti va comunicato, all'unita'
          sanitaria locale di iscrizione l'intervenuta cessazione del
          diritto all'esenzione".