(Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 50)
                               ART. 50 
                 AREE NEGOZIALI DI LIVELLO REGIONALE 
1. Gli accordi regionali, di cui all'art. 8, lett.  e),  del  decreto
    legislativo 30 dicembre 92, n. 502, come modificato  dal  decreto
    legislativo n. 517/93, definiscono le attivita' svolte dai medici
    pediatri convenzionati: 
    - in forma aggiuntiva rispetto a quanto previsto dall'art. 31 del 
      presente accordo; 
    - in forma associata; 
    - in forma di pediatria di gruppo; 
    - per il rispetto di livelli di spesa programmati.