ART. 50 AREE NEGOZIALI DI LIVELLO REGIONALE 1. Gli accordi regionali, di cui all'art. 8, lett. e), del decreto legislativo 30 dicembre 92, n. 502, come modificato dal decreto legislativo n. 517/93, definiscono le attivita' svolte dai medici pediatri convenzionati: - in forma aggiuntiva rispetto a quanto previsto dall'art. 31 del presente accordo; - in forma associata; - in forma di pediatria di gruppo; - per il rispetto di livelli di spesa programmati.