(Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 52)
                               ART. 52 
                    LIVELLI DI SPESA PROGRAMMATI 
1. Gli accordi regionali prevedono, ai sensi dell'art. 8,  lett.  c),
    del d.leg.vo 502/92, la  disciplina  dei  rapporti  tra  Regione,
    Aziende sanitarie  locali  e  medici  pediatri  di  base  per  il
    rispetto dei livelli di spesa programmati. 
2. Sulla base della  spesa  storica  e  di  parametri  di  spesa  per
    soggetto assistito calcolati mediante medie ponderate per  ambiti
    territoriali definiti, riferiti a  determinare  componenti  della
    spesa stessa e concordati tra Regione ed i sindacati maggiormente
    rappresentativi, vengono fissati i criteri per la  determinazione
    dei livelli di spesa programmati in ciascun ambito  territoriale,
    ai quali  fare  riferimento  per  la  valutazione  dell'attivita'
    prescrittiva del pediatra di famiglia. 
3. Gli accordi regionali devono  prevedere,  ai  sensi  dell'art.  8,
    comma 1, lett. C: 
    - le modalita' per individuare le spese direttamente indotte dai 
      pediatri   convenzionati   e   quelle    indotte    da    altri
      professionisti, anche appartenenti a strutture specialistiche e
      di ricovero; 
    - le modalita' di calcolo del livello di spesa programmato su 
      parametri di spesa, individuati secondo  il  comma  2,  tenendo
      conto: 
      a) della popolazione pesata per eta', e per particolari 
         patologie 
      b) del confronto dei costi aziendali con quelli regionali e 
         nazionali 
      c) dell'ammontare del finanziamento delle Regioni dei livelli 
         uniformi di assistenza, previsti dal P.S.N. 
    - le procedure di verifica della qualita' delle prestazioni e del 
      controllo dei risultati attesi, compresi  eventuali  correttivi
      ai  parametri,  attraverso  il   supporto   della   Commissione
      Professionale di cui all'art. 15. 
4. Il rispetto da parte del medico del livello di  spesa  programmato
    comporta,  ai  sensi  dell'art.  8,  lett.c,  D.L.vo  502/92,  la
    corresponsione di una  quota  variabile,  stabilita  dall'accordo
    regionale rapportata a scaglioni di  avvicinamento  all'obiettivo
    prefissato. Una parte di tale quota e' disponibile  per  tutti  i
    medici  che  abbiano   concorso   utilmente   al   raggiungimento
    dell'obiettivo. 
5. Sulla minore spesa  indotta  e'  calcolata  una  ulteriore  quota,
    determinata dall'accordo regionale,  destinata  al  potenziamento
    delle prestazioni sanitarie distrettuali da parte  delle  Aziende
    sentito il comitato consultivo locale di cui all'art. 11. 
6. Gli accordi regionali possono essere riferiti a tutti i medici  di
    uno stesso ambito territoriale, definito d'intesa tra  le  parti,
    sulla base della valutazione della spesa complessiva  nell'ambito
    stesso, inerente la componente prescelta. 
7. Anche ai fini della ristrutturazione del compenso  al  medico,  le
    parti  possono   concordare   l'attuazione   di   sperimentazioni
    gestionali basate sull'assegnazione a gruppi di medici di  budget
    virtuali o reali. 
 
          Nota all'art. 52: 
             - Per la lettera c) dell'art. 8 del decreto legislativo 
          n. 502/1992 vedi note al dispositivo del decreto.