(Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 53)
                               ART. 53 
                       ASSOCIAZIONISMO MEDICO 
1.  Gli  accordi  regionali  disciplinano,  in  via   esclusiva,   la
sperimentazione  di  forme  associative  tra  medici   di   pediatria
convenzionati prevedendo, tra l'altro: 
    - la gestione da parte della associazione di locali, attrezzature 
      e   personale,   forniti   direttamente   dalle    Aziende    o
      indirettamente attraverso accordi con altri soggetti; 
    - la gestione di studi e attivita' professionali complesse, sulla 
      base di  appositi  standard  definiti  a  livello  nazionale  o
      regionale; 
    - differenti modalita' di erogazione dei compensi; 
    - la dislocazione delle sedi e  il  collegamento  funzionale  tra
queste. 
2. La sperimentazione  delle  forme  associative  e'  finalizzata  ad
    erogare anche prestazioni ulteriori, rispetto  a  quelle  fornite
    dal medico pediatra, in particolare: 
    - prestazioni diagnostiche; 
    - assistenza infermieristica e riabilitativa, ambulatoriale e 
      domiciliare; 
    - continuita' assistenziale, secondo quanto previsto dalle norme 
      specifiche; 
    - assistenza sociale, integrata alle prestazioni sanitarie ove 
      consentita in base alle norme regionali. 
3. L'associazione puo' partecipare allo svolgimento delle attivita' e
    compiti previsti dagli accordi regionali previsti dagli  articoli
    47 e 51.