ART. 54 PEDIATRIA DI GRUPPO Al fine di conseguire un piu' elevato livello delle prestazioni e per facilitare il rapporto tra cittadino e medico anche attraverso lo snellimento delle procedure di accesso ai diversi servizi della Azienda, anche nel quadro degli accordi rimessi alla trattativa regionale, i pediatri iscritti negli elenchi possono concordare tra di loro e realizzare forme di lavoro di gruppo sulla base di un regolamento ispirato ai seguenti principi e criteri organizzativi: a) l'associazione e' libera, volontaria e paritaria; b) l'accordo che costituisce la medicina di gruppo e' liberamente concordato tra i medici partecipanti e depositato presso la Azienda e l'Ordine dei Medici; c) del gruppo possono far parte soltanto medici che svolgono in modo esclusivo l'attivita' di medico convenzionato nello stesso ambito di scelta determinato dalla Regione; d) la sede della medicina di gruppo e' unica ed articolata in piu' studi medici; e) del gruppo fanno parte non meno di due e non piu' di quattro pediatri di base; f) ciascun medico puo' far parte soltanto di un gruppo; g) ciascun partecipante al gruppo e' disponibile a svolgere la propria attivita' anche nei confronti degli assistiti degli altri medici del gruppo, anche mediante l'accesso reciproco agli strumenti di informazione di ciascun medico pur nella tutela dei fondamentali principi del rapporto fiduciario e della libera scelta da parte dell'assistito; h) deve prevedersi la disciplina dell'esecuzione delle prestazioni incentivanti nell'ambito del gruppo; i) la distribuzione degli orari di presenza dei singoli medici nella sede della medicina di gruppo deve prevedere che ciascuno di essi sia presente per almeno quattro giorni la settimana quando nel quinto giorno sia impegnato in altre attivita' previste dall'accordo, come consulti con specialisti, accessi in luoghi di ricovero, assistenza a pazienti non deambulabili, ecc.; altrimenti la presenza deve essere garantita per cinque giorni la settimana; l) in ogni caso deve essere assicurata dai medici del gruppo l'assistenza nello studio per almeno cinque ore giornaliere, distribuite nel mattino e nel pomeriggio secondo un orario determinato dai medici in rapporto alle esigenze della popolazione assistita. Nella giornata di sabato e nei giorni prefestivi deve essere assicurata presso la sede la ricezione delle richieste di visite domiciliari, anche mediante l'uso di segreteria telefonica; m) a ciascun medico del gruppo vengono liquidate le competenze rela- tive alle scelte di cui e' titolare; n) non possono effettuarsi variazioni di scelta all'interno del gruppo senza l'autorizzazione del medico titolare della scelta e la richiesta in tal senso dell'assistito; o) all'interno del gruppo puo' adottarsi il criterio della rotazione interna per ogni tipo di sostituzione, anche per quanto concerne la partecipazione a congressi, corsi di aggiornamento o di formazione permanente, ecc., allo scopo di favorire una costante elevazione della professionalita'; p) la suddivisione delle spese di gestione dell'ambulatorio viene liberamente concordata tra i componenti del gruppo; q) le regioni possono individuare forme organizzative diverse, ferma restando la sede unica del gruppo, mediante intese con i sindacati maggiormente rappresentativi ivi compresa la possibilita' di regolamentare la partecipazione di non piu' di due pediatri nella pratica di attivita' di gruppo della medicina generale; r) per lo svolgimento di detta attivita' vengono corrisposti i compensi di cui alle tabelle A1-D2-E2 dell'art. 43.