(Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 54)
                               ART. 54 
                         PEDIATRIA DI GRUPPO 
Al fine di conseguire un piu' elevato livello delle prestazioni e per
facilitare il rapporto tra cittadino e  medico  anche  attraverso  lo
snellimento delle procedure  di  accesso  ai  diversi  servizi  della
Azienda, anche nel  quadro  degli  accordi  rimessi  alla  trattativa
regionale, i pediatri iscritti negli elenchi possono  concordare  tra
di loro e realizzare forme di lavoro  di  gruppo  sulla  base  di  un
regolamento ispirato ai seguenti principi e criteri organizzativi: 
a) l'associazione e' libera, volontaria e paritaria; 
b) l'accordo che costituisce la medicina  di  gruppo  e'  liberamente
    concordato tra i  medici  partecipanti  e  depositato  presso  la
    Azienda e l'Ordine dei Medici; 
c) del gruppo possono far parte soltanto medici che svolgono in  modo
    esclusivo l'attivita' di medico convenzionato nello stesso ambito
    di scelta determinato dalla Regione; 
d) la sede della medicina di gruppo e' unica ed  articolata  in  piu'
    studi medici; 
e) del gruppo fanno parte non meno di  due  e  non  piu'  di  quattro
    pediatri di base; 
f) ciascun medico puo' far parte soltanto di un gruppo; 
g) ciascun partecipante  al  gruppo  e'  disponibile  a  svolgere  la
    propria attivita' anche nei confronti degli assistiti degli altri
    medici  del  gruppo,  anche  mediante  l'accesso  reciproco  agli
    strumenti di informazione di ciascun medico pur nella tutela  dei
    fondamentali principi del  rapporto  fiduciario  e  della  libera
    scelta da parte dell'assistito; 
h) deve prevedersi la disciplina  dell'esecuzione  delle  prestazioni
    incentivanti nell'ambito del gruppo; 
i) la distribuzione degli orari di presenza dei singoli medici  nella
    sede della medicina di gruppo deve prevedere che ciascuno di essi
    sia presente per almeno quattro giorni la  settimana  quando  nel
    quinto  giorno  sia  impegnato  in   altre   attivita'   previste
    dall'accordo, come consulti con specialisti, accessi in luoghi di
    ricovero,  assistenza  a   pazienti   non   deambulabili,   ecc.;
    altrimenti la presenza deve essere garantita per cinque giorni la
    settimana; 
l) in  ogni  caso  deve  essere  assicurata  dai  medici  del  gruppo
    l'assistenza nello studio  per  almeno  cinque  ore  giornaliere,
    distribuite nel  mattino  e  nel  pomeriggio  secondo  un  orario
    determinato  dai  medici  in   rapporto   alle   esigenze   della
    popolazione assistita. Nella giornata  di  sabato  e  nei  giorni
    prefestivi deve essere assicurata presso  la  sede  la  ricezione
    delle richieste di visite domiciliari, anche  mediante  l'uso  di
    segreteria telefonica; 
m) a ciascun medico del gruppo vengono liquidate le competenze  rela-
    tive alle scelte di cui e' titolare; 
n) non possono  effettuarsi  variazioni  di  scelta  all'interno  del
    gruppo senza l'autorizzazione del medico titolare della scelta  e
    la richiesta in tal senso dell'assistito; 
o) all'interno del gruppo puo' adottarsi il criterio della  rotazione
    interna per ogni tipo di sostituzione, anche per quanto  concerne
    la partecipazione  a  congressi,  corsi  di  aggiornamento  o  di
    formazione permanente, ecc., allo scopo di favorire una  costante
    elevazione della professionalita'; 
p) la suddivisione delle spese  di  gestione  dell'ambulatorio  viene
    liberamente concordata tra i componenti del gruppo; 
q) le regioni possono individuare forme organizzative diverse,  ferma
    restando  la  sede  unica  del  gruppo,  mediante  intese  con  i
    sindacati   maggiormente   rappresentativi   ivi   compresa    la
    possibilita' di regolamentare la partecipazione di  non  piu'  di
    due pediatri nella pratica di attivita' di gruppo della  medicina
    generale; 
r) per lo  svolgimento  di  detta  attivita'  vengono  corrisposti  i
    compensi di cui alle tabelle A1-D2-E2 dell'art. 43.