(Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 56)
                               ART. 56 
                              COMPENSI 
1. Gli accordi regionali disciplinano la tipologia e l'ammontare  dei
    compensi, che sono corrisposti, in rapporto al tipo di  attivita'
    svolta dal pediatra  convenzionato,  anche  in  forma  associata,
    nelle seguenti forme: 
    - quota capitaria annuale (es. rispetto livello di spesa 
      programmata) 
    - quota capitaria per caso trattato 
    - a prestazione (es. prestazioni aggiuntive ulteriori) 
    - a compenso orario (es. Didattica) 
    - a compenso fisso per obiettivo (es. verifica qualita') 
    - rimborso spese (es. attivazione sistema informativo integrato; 
      fornitura dati sanitari). 
2. Nelle forme integrate di  esercizio  dell'attivita'  professionale
    puo' essere  prevista,  la  fornitura  di  personale,  locali  ed
    attrezzature, di cui si  tiene  conto  nella  determinazione  del
    compenso di cui al comma precedente. 
 
 
 
 
                          NORMA FINALE N. 1 
1. I pediatri  che  alla  data  di  pubblicazione  del  decreto   del
    Presidente della  Repubblica  che  rende  esecutivo  il  presente
    accordo risultano iscritti negli elenchi dei pediatri  di  libera
    scelta delle Aziende sono confermati nel rapporto  convenzionale,
    salvi l'applicazione delle norme in materia di incompatibilita' e
    il possesso dei requisiti prescritti. 
                          NORMA FINALE N. 2 
1. Ai pediatri iscritti negli elenchi che hanno svolto attivita'  nel
    1994 e' corrisposto, sugli emolumenti  complessivi  dello  stesso
    anno un incremento dell'1%. Tali incrementi sono gravati solo del
    contributo previdenziale nella misura di cui all'art. 44. 
2. Ai pediatri iscritti negli  elenchi  alla  data  dell'1.1.1995  e'
    corrisposto un contributo forfettario pari all'11% dell'ammontare
    liquidato dal 1.1.94 al 31.12.94 a ciascuno di essi come concorso
    nelle spese per la produzione del reddito ai sensi dell'art.  29,
    comma 1, lett. E, del D.P.R. n. 315/90. 
                          NORMA FINALE N. 3 
1. Qualora non sia iniziata la trattativa per il rinnovo dell'accordo
    entro la scadenza stabilita, le parti si  impegnano  a  definire,
    con specifica trattativa, da concludersi entro  90  giorni  dalla
    data della scadenza dell'accordo,  le  variazioni  annuali  della
    voce "concorso delle spese per l'erogazione delle prestazioni del
    servizio sanitario" facente parte del compenso capitario. 
2. A tal fine si prendono in considerazione tutte le voci di spesa di
    cui  all'allegato  "H"  e   si   verifica   l'incremento   subito
    dall'insieme delle singole voci durante il precedente anno, sulla
    base del metodo di calcolo previsto dallo stesso allegato. 
3. Le modalita' e i tempi di applicazione di quanto indicato ai commi
    1 e 2 sono definite mediante la trattativa di cui al comma 1. 
                          NORMA FINALE N. 4 
Le parti convengono di verificare che  l'onere  contributivo  di  cui
all'art. 44, comma 1, non dara' luogo a  maggiori  oneri  rispetto  a
quelli  risultanti   dalla   applicazione   del   precedente   regime
contributivo, anche agli effetti di eventuali conguagli nei confronti
dell'Empam. 
                          NORMA FINALE N. 5 
Le parti convengono  che,  dopo  la  pubblicazione  del  Decreto  del
Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente  accordo,
le  Aziende  operano  gli  eventuali   conguagli   relativamente   al
versamento contributivo di cui all'art. 44, comma 1. 
                          NORMA FINALE N. 6 
Le parti convengono che, qualora nell'ambito della contrattazione  in
corso siano riconosciute ai dipendenti del pubblico impiego ulteriori
maggiorazioni rispetto a  quelle  prese  in  considerazione  per  gli
aumenti retributivi previsti dal  presente  accordo,  queste  saranno
erogate calcolandone gli  effetti  economici  dai  termini  stabiliti
nelle predette contrattazioni. 
                          NORMA FINALE N. 7 
Le parti concordano sull'obbligo delle Regioni di attivare  gia'  dal
1996 corsi di formazione e aggiornamento professionale per i pediatri
di libera scelta, e di organizzare, anche d'accordo con  i  sindacati
maggiormente  rappresentativi,  corsi  di  formazione  per   pediatri
animatori. 
    
                             __________
    
                       NORMA TRANSITORIA N. 1 
1. In  attesa  dell'applicazione  della   presente   convenzione   le
    Commissioni e i  Comitati  costituiti  ai  sensi  del  D.P.R.  28
    settembre 1990 n. 315 sono confermati in carica. 
                       NORMA TRANSITORIA N. 2 
1. I pediatri iscritti negli elenchi  e  che  hanno  usufruito  della
    norma di cui al c.7  art.  7  del  D.P.R.  315/90  mantengono  il
    diritto  all'acquisizione  delle  120  scelte  in   aggiunta   al
    massimale individuale. 
                       NORMA TRANSITORIA N. 3 
1. I pediatri  iscritti  negli  elenchi  ed  autolimitati,  ai  sensi
    dell'art.  7  c.11  del  D.P.R.  315/90  a  350  scelte,  possono
    mantenere a titolo personale tale massimale. 
                       NORMA TRANSITORIA N. 4 
Le parti convengono che i procedimenti disciplinari in  corso  presso
la Commissione di disciplina alla data di pubblicazione del  presente
accordo, vengono definiti secondo i criteri e le procedure di cui  al
DPR 315/90. 
                    DICHIARAZIONE A VERBALE N. 1 
1. Le parti chiariscono che  le  dizioni  regionali,  amministrazione
    regionale, giunta regionale,  assessore  regionale  alla  sanita'
    usate nel testo  dell'accordo  valgono  ad  individuare  anche  i
    corrispondenti organismi delle provincie  autonome  di  Trento  e
    Bolzano. 
                    DICHIARAZIONE A VERBALE N. 2 
1. Le  parti  concordano  di  richiede  al  Ministero  della  Sanita'
    l'emanazione di una  disciplina  che  chiarisca  i  rapporti  tra
    l'equipe ospedaliera e  medici  pediatri  di  famiglia,  compreso
    l'aspetto   delle   relative   responsabilita',   nei   casi   di
    ospedalizzazione domiciliare. 
                    DICHIARAZIONE A VERBALE N. 3 
"Le parti  raccomandano  al  Ministero  della  Sanita',  di  emanare,
sentite le parti interessate, una norma idonea ad adeguare il modello
prescrizione-proposta di  cui  al  D.M.  n.  350/88,  alla  normativa
vigente  anche  per  le  esigenze  poste  dalla  compensazione  infra
regionale e extra regionale". 
                    DICHIARAZIONE A VERBALE N. 4 
Le parti convengono,  di  affrontare,  d'intesa  con  la  Federazione
regionale degli Ordini, tutte le tematiche deontologiche poste  dalla
"carta dei servizi  sanitari"  con  riferimento  alla  evidenziazione
della qualificazione professionale del medico. 
                    DICHIARAZIONE A VERBALE N. 5 
Le  parti  riconoscono  l'opportunita'  che  venga  riconosciuta   ai
pediatri operanti nella regione Valle d'Aosta  e  nelle  Province  di
Trento e Bolzano una indennita' di bilinguismo nella misura che sara'
determinata a livello locale. 
                    DICHIARAZIONE A VERBALE N. 6 
Le  parti  si  impegnano  a  realizzare,  entro   60   giorni   dalla
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale  del  Decreto  del  Presidente
della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo un'azione di
coordinamento per quanto  riguarda  l'entita'  dei  compensi  di  cui
all'art. 48 e all'allegato "B", lett. C). 
                    DICHIARAZIONE A VERBALE N. 7 
In attesa che vengano eletti i Comitati regionali di cui all'art. 12,
i  membri  di  rappresentanza  medica  nell'Osservatorio   consultivo
permanente di cui all'art. 16, comma 3, ultimo punto  sono  designati
dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello
nazionale. 
                    DICHIARAZIONE A VERBALE N. 8 
Le parti  riconoscono  l'esigenza  che  sia  necessaria  una  attenta
valutazione del fabbisogno di medici pediatri da parte  degli  organi
competenti all'atto della  programmazione  dei  corsi  di  formazione
specialistica. 
 
          Note alla norma finale n. 2: 
             - Il comma 1  lettera  E  dell'art.  29  del  D.P.R.  n.
          315/990 e' il seguente: 
             "E) Concorso nelle spese per la produzione del reddito. 
             E1 -  Ai  medici  pediatri  iscritti  negli  elenchi  e'
          corrisposto un concorso forfettario nelle  spese  sostenute
          in relazione alle attivita' professionali e in  particolare
          per la disponibilita' dello  studio  medico  conforme  alle
          prescrizioni  dell'art.  18,  per  la  disponibilita'   del
          telefono, per i mezzi di trasporto  necessari  e  per  ogni
          altri strumento utile  allo  svolgimento  dell'attivita'  a
          favore degli assistiti. 
             Al titolo in questione per ciascun assistibile in carico
          e' corrisposto un concorso forfettario annuo  nelle  misure
          risultanti dalla tabella che segue: 
    
===========================================================
          Concorso nelle spese di         |dall'1- |dall'1- |dall'1
          produz. del reddito             |7-88    |1-89    |1-90
          ________________________________|________|________|________
                                          |        |        |
          Per i primi 250 assistibili.....| 24.791 | 26.522 | 28.018
                                          |        |        |
          Per gli assistibili da 251 fino |        |        |
              massimale o alla quota      |        |        |
              individuale ................| 17.662 | 18.895 | 19.961
          ________________________________|________|________|________
E2  - Nulla e' dovuto a titolo di concorso spese per gli
assistibili oltre il massimale o la quota individuale.
    
             E3 - Il concorso nelle spese viene  erogato  dall'U.S.L.
          in rate mensili. 
             E4 - Il contributo  non  compete  o  compete  in  misura
          proporzionalmente ridotta,  quando  il  medico  ritenga  di
          avvalersi per l'espletamento degli obblighi  convenzionali,
          di  servizi   e   personale   di   collaborazione   forniti
          dall'U.S.L. 
             In tal  caso  l'U.S.L.  accerta  e  documenta  le  spese
          sostenute  per  assicurare  al  medico  convenzionato,  per
          questa sua specifica  attivita',  servizi  e  personale  di
          collaborazione; ove il medico non concordi,  l'accertamento
          effettuato  dalla  U.S.L.  viene  verificato  in  sede   di
          Comitato  ex  art.  8,  tenendo  presente   l'entita'   sia
          dell'attivita' convenzionale  svolta  sia  dei  compiti  di
          medicina  pubblica  esercitati  nella  medesima  struttura,
          nonche'  l'opportunita'  di  incentivare  la   piu'   ampia
          capillarizzazione del servizio pubblico. 
             Verificata la spesa di cui al comma precedente, essa  va
          imputata innanzitutto alle somme da corrispondere al medico
          a titolo di concorso nelle spese di produzione del reddito; 
          ove non vi sia capienza, l'eccedenza va imputata alle somme
          da  corrispondere  al  medico  a   titolo   di   indennita'
          forfettaria  a   copertura   del   rischio   e   avviamento
          professionale di cui al precedente punto D)". 
          Nota alle norme transitorie n. 1 e n. 4: 
             - Il D.P.R. n. 315 del 28 settembre 1990 reca: 
             "Accordo collettivo nazionale  per  la  regolamentazione
          dei rapporti con i medici specialisti  pediatri  di  libera
          scelta, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978,
          n. 833". 
          Nota alla norma transitoria n. 2: 
             - Il comma 7 dell'art. 7 del D.P.R. n.  315/1990  e'  il
          seguente: "Ai pediatri limitati di cui al comma precedente,
          che dispongono per l'attivita' pediatrica di libera  scelta
          di un orario pari o inferiore  a  34  ore  settimanali,  e'
          consentita l'acquisizione di un numero  di  120  scelte  da
          aggiungere a  quelle  risultanti  dal  calcolo  di  cui  al
          precedente comma". 
          Note alla norma transitoria n. 3: 
             - Il comma 11 dell'art. 7 del D.P.R. n. 315/1990  e'  il
          seguente: "Il pediatra  puo'  volontariamente  limitare  il
          proprio massimale in misura non inferiore a quello previsto
          per il medico dipendente  a  tempo  definito  dal  Servizio
          sanitario nazionale". 
          Note alla dichiarazione a verbale n. 3: 
             - Il D.M. n. 350/1988 reca: "Disciplina dell'impiego nel
          Servizio sanitario nazionale del ricettario  standardizzato
          a lettura automatica della sanita'".