ART. 56 COMPENSI 1. Gli accordi regionali disciplinano la tipologia e l'ammontare dei compensi, che sono corrisposti, in rapporto al tipo di attivita' svolta dal pediatra convenzionato, anche in forma associata, nelle seguenti forme: - quota capitaria annuale (es. rispetto livello di spesa programmata) - quota capitaria per caso trattato - a prestazione (es. prestazioni aggiuntive ulteriori) - a compenso orario (es. Didattica) - a compenso fisso per obiettivo (es. verifica qualita') - rimborso spese (es. attivazione sistema informativo integrato; fornitura dati sanitari). 2. Nelle forme integrate di esercizio dell'attivita' professionale puo' essere prevista, la fornitura di personale, locali ed attrezzature, di cui si tiene conto nella determinazione del compenso di cui al comma precedente. NORMA FINALE N. 1 1. I pediatri che alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo risultano iscritti negli elenchi dei pediatri di libera scelta delle Aziende sono confermati nel rapporto convenzionale, salvi l'applicazione delle norme in materia di incompatibilita' e il possesso dei requisiti prescritti. NORMA FINALE N. 2 1. Ai pediatri iscritti negli elenchi che hanno svolto attivita' nel 1994 e' corrisposto, sugli emolumenti complessivi dello stesso anno un incremento dell'1%. Tali incrementi sono gravati solo del contributo previdenziale nella misura di cui all'art. 44. 2. Ai pediatri iscritti negli elenchi alla data dell'1.1.1995 e' corrisposto un contributo forfettario pari all'11% dell'ammontare liquidato dal 1.1.94 al 31.12.94 a ciascuno di essi come concorso nelle spese per la produzione del reddito ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. E, del D.P.R. n. 315/90. NORMA FINALE N. 3 1. Qualora non sia iniziata la trattativa per il rinnovo dell'accordo entro la scadenza stabilita, le parti si impegnano a definire, con specifica trattativa, da concludersi entro 90 giorni dalla data della scadenza dell'accordo, le variazioni annuali della voce "concorso delle spese per l'erogazione delle prestazioni del servizio sanitario" facente parte del compenso capitario. 2. A tal fine si prendono in considerazione tutte le voci di spesa di cui all'allegato "H" e si verifica l'incremento subito dall'insieme delle singole voci durante il precedente anno, sulla base del metodo di calcolo previsto dallo stesso allegato. 3. Le modalita' e i tempi di applicazione di quanto indicato ai commi 1 e 2 sono definite mediante la trattativa di cui al comma 1. NORMA FINALE N. 4 Le parti convengono di verificare che l'onere contributivo di cui all'art. 44, comma 1, non dara' luogo a maggiori oneri rispetto a quelli risultanti dalla applicazione del precedente regime contributivo, anche agli effetti di eventuali conguagli nei confronti dell'Empam. NORMA FINALE N. 5 Le parti convengono che, dopo la pubblicazione del Decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo, le Aziende operano gli eventuali conguagli relativamente al versamento contributivo di cui all'art. 44, comma 1. NORMA FINALE N. 6 Le parti convengono che, qualora nell'ambito della contrattazione in corso siano riconosciute ai dipendenti del pubblico impiego ulteriori maggiorazioni rispetto a quelle prese in considerazione per gli aumenti retributivi previsti dal presente accordo, queste saranno erogate calcolandone gli effetti economici dai termini stabiliti nelle predette contrattazioni. NORMA FINALE N. 7 Le parti concordano sull'obbligo delle Regioni di attivare gia' dal 1996 corsi di formazione e aggiornamento professionale per i pediatri di libera scelta, e di organizzare, anche d'accordo con i sindacati maggiormente rappresentativi, corsi di formazione per pediatri animatori. __________ NORMA TRANSITORIA N. 1 1. In attesa dell'applicazione della presente convenzione le Commissioni e i Comitati costituiti ai sensi del D.P.R. 28 settembre 1990 n. 315 sono confermati in carica. NORMA TRANSITORIA N. 2 1. I pediatri iscritti negli elenchi e che hanno usufruito della norma di cui al c.7 art. 7 del D.P.R. 315/90 mantengono il diritto all'acquisizione delle 120 scelte in aggiunta al massimale individuale. NORMA TRANSITORIA N. 3 1. I pediatri iscritti negli elenchi ed autolimitati, ai sensi dell'art. 7 c.11 del D.P.R. 315/90 a 350 scelte, possono mantenere a titolo personale tale massimale. NORMA TRANSITORIA N. 4 Le parti convengono che i procedimenti disciplinari in corso presso la Commissione di disciplina alla data di pubblicazione del presente accordo, vengono definiti secondo i criteri e le procedure di cui al DPR 315/90. DICHIARAZIONE A VERBALE N. 1 1. Le parti chiariscono che le dizioni regionali, amministrazione regionale, giunta regionale, assessore regionale alla sanita' usate nel testo dell'accordo valgono ad individuare anche i corrispondenti organismi delle provincie autonome di Trento e Bolzano. DICHIARAZIONE A VERBALE N. 2 1. Le parti concordano di richiede al Ministero della Sanita' l'emanazione di una disciplina che chiarisca i rapporti tra l'equipe ospedaliera e medici pediatri di famiglia, compreso l'aspetto delle relative responsabilita', nei casi di ospedalizzazione domiciliare. DICHIARAZIONE A VERBALE N. 3 "Le parti raccomandano al Ministero della Sanita', di emanare, sentite le parti interessate, una norma idonea ad adeguare il modello prescrizione-proposta di cui al D.M. n. 350/88, alla normativa vigente anche per le esigenze poste dalla compensazione infra regionale e extra regionale". DICHIARAZIONE A VERBALE N. 4 Le parti convengono, di affrontare, d'intesa con la Federazione regionale degli Ordini, tutte le tematiche deontologiche poste dalla "carta dei servizi sanitari" con riferimento alla evidenziazione della qualificazione professionale del medico. DICHIARAZIONE A VERBALE N. 5 Le parti riconoscono l'opportunita' che venga riconosciuta ai pediatri operanti nella regione Valle d'Aosta e nelle Province di Trento e Bolzano una indennita' di bilinguismo nella misura che sara' determinata a livello locale. DICHIARAZIONE A VERBALE N. 6 Le parti si impegnano a realizzare, entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo un'azione di coordinamento per quanto riguarda l'entita' dei compensi di cui all'art. 48 e all'allegato "B", lett. C). DICHIARAZIONE A VERBALE N. 7 In attesa che vengano eletti i Comitati regionali di cui all'art. 12, i membri di rappresentanza medica nell'Osservatorio consultivo permanente di cui all'art. 16, comma 3, ultimo punto sono designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. DICHIARAZIONE A VERBALE N. 8 Le parti riconoscono l'esigenza che sia necessaria una attenta valutazione del fabbisogno di medici pediatri da parte degli organi competenti all'atto della programmazione dei corsi di formazione specialistica.
Note alla norma finale n. 2: - Il comma 1 lettera E dell'art. 29 del D.P.R. n. 315/990 e' il seguente: "E) Concorso nelle spese per la produzione del reddito. E1 - Ai medici pediatri iscritti negli elenchi e' corrisposto un concorso forfettario nelle spese sostenute in relazione alle attivita' professionali e in particolare per la disponibilita' dello studio medico conforme alle prescrizioni dell'art. 18, per la disponibilita' del telefono, per i mezzi di trasporto necessari e per ogni altri strumento utile allo svolgimento dell'attivita' a favore degli assistiti. Al titolo in questione per ciascun assistibile in carico e' corrisposto un concorso forfettario annuo nelle misure risultanti dalla tabella che segue: =========================================================== Concorso nelle spese di |dall'1- |dall'1- |dall'1 produz. del reddito |7-88 |1-89 |1-90 ________________________________|________|________|________ | | | Per i primi 250 assistibili.....| 24.791 | 26.522 | 28.018 | | | Per gli assistibili da 251 fino | | | massimale o alla quota | | | individuale ................| 17.662 | 18.895 | 19.961 ________________________________|________|________|________ E2 - Nulla e' dovuto a titolo di concorso spese per gli assistibili oltre il massimale o la quota individuale. E3 - Il concorso nelle spese viene erogato dall'U.S.L. in rate mensili. E4 - Il contributo non compete o compete in misura proporzionalmente ridotta, quando il medico ritenga di avvalersi per l'espletamento degli obblighi convenzionali, di servizi e personale di collaborazione forniti dall'U.S.L. In tal caso l'U.S.L. accerta e documenta le spese sostenute per assicurare al medico convenzionato, per questa sua specifica attivita', servizi e personale di collaborazione; ove il medico non concordi, l'accertamento effettuato dalla U.S.L. viene verificato in sede di Comitato ex art. 8, tenendo presente l'entita' sia dell'attivita' convenzionale svolta sia dei compiti di medicina pubblica esercitati nella medesima struttura, nonche' l'opportunita' di incentivare la piu' ampia capillarizzazione del servizio pubblico. Verificata la spesa di cui al comma precedente, essa va imputata innanzitutto alle somme da corrispondere al medico a titolo di concorso nelle spese di produzione del reddito; ove non vi sia capienza, l'eccedenza va imputata alle somme da corrispondere al medico a titolo di indennita' forfettaria a copertura del rischio e avviamento professionale di cui al precedente punto D)". Nota alle norme transitorie n. 1 e n. 4: - Il D.P.R. n. 315 del 28 settembre 1990 reca: "Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833". Nota alla norma transitoria n. 2: - Il comma 7 dell'art. 7 del D.P.R. n. 315/1990 e' il seguente: "Ai pediatri limitati di cui al comma precedente, che dispongono per l'attivita' pediatrica di libera scelta di un orario pari o inferiore a 34 ore settimanali, e' consentita l'acquisizione di un numero di 120 scelte da aggiungere a quelle risultanti dal calcolo di cui al precedente comma". Note alla norma transitoria n. 3: - Il comma 11 dell'art. 7 del D.P.R. n. 315/1990 e' il seguente: "Il pediatra puo' volontariamente limitare il proprio massimale in misura non inferiore a quello previsto per il medico dipendente a tempo definito dal Servizio sanitario nazionale". Note alla dichiarazione a verbale n. 3: - Il D.M. n. 350/1988 reca: "Disciplina dell'impiego nel Servizio sanitario nazionale del ricettario standardizzato a lettura automatica della sanita'".