ART. 6 CESSAZIONE DEL RAPPORTO 1. Il rapporto tra le Aziende e i pediatri di libera scelte cessa: a) per compimento del 70 anno di eta' ai sensi dell'art. 2 c.4 della legge 28.12.95 n. 549 b) per provvedimento disciplinare adottato ai sensi e con le pro- cedure di cui all'art. 13 c) per recesso del pediatra da comunicare alla A.S.L. con almeno un mese di preavviso d) per sopravvenuta, accertata e contestata insorgenza di motivi di incompatibilita' ai sensi dell'art. 4 e) per sopravvenuto, accertato e contestato e non regolarizzato entro 60 giorni venir meno dei requisiti minimi di cui all'art. 22 f) per incapacita' psico-fisica a svolgere l'attivita' convenzionale, accertata da apposita commissione costituita da un medico designato dall'interessato e da uno designato dalla Azienda e presieduta dal Presidente dell'ordine dei Medici o suo delegato. 2. Ai sensi dell'art. 8, comma 1 lett. d) del Decreto Legislativo 502/92 e successive modificazioni, l'accertato e non dovuto pagamento, anche parziale, da parte dell'assistito delle prestazioni convenute col presente accordo e con gli accordi regionali, comporta il venir meno del rapporto col Servizio Sanitario regionale, mediante le procedure previste dall'art. 13. 3. Il pediatra che, dopo cinque anni di iscrizione, nello stesso elenco dei pediatri convenzionati per l'assistenza di base, non risulti titolare di un numero minimo di scelte pari a 50 unita', decade dal rapporto convenzionale, salvo che la mancata acquisizione del minimo anzidetto sia dipendente, da situazioni di carattere oggettivo. Il provvedimento e' adottato dalla competente azienda sanitaria locale, sentiti l'interessato e il comitato di cui all'art. 12. 4. Nel caso di cessazione per provvedimento di cui al comma 2 nonche' nei casi di cui al punto e) del comma 1, il pediatra puo' presentare nuova domanda di inclusione nelle graduatorie dopo quattro anni dalla cessazione. 5. Il rapporto cessa di diritto e con effetto immediato per radiazione o cancellazione dall'Albo professionale.
Note all'art. 6: - Il comma 4 dell'art. 2 della legge n. 549 del 28 dicembre 1995 e' il seguente: "Il rapporto tra le unita' sanitarie locali e i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta, convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni cessa al compimento del settantesimo anno di eta'". - Per il comma 1, lett. d), dell'art. 8 del decreto legislativo n. 502/92 vedi note al dispositivo.