(Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 6)
                               ART. 6 
                       CESSAZIONE DEL RAPPORTO 
1. Il rapporto tra le Aziende e i pediatri di libera scelte cessa: 
    a) per compimento del 70 anno di eta' ai sensi dell'art. 2 c.4 
       della legge 28.12.95 n. 549 
    b) per provvedimento disciplinare adottato ai sensi e con le pro- 
       cedure di cui all'art. 13 
    c) per recesso del pediatra da comunicare alla A.S.L. con almeno 
       un mese di preavviso 
    d) per sopravvenuta, accertata e contestata insorgenza di motivi 
       di incompatibilita' ai sensi dell'art. 4 
    e) per sopravvenuto, accertato e contestato e non regolarizzato 
       entro 60  giorni  venir  meno  dei  requisiti  minimi  di  cui
       all'art. 22 
    f) per incapacita' psico-fisica a svolgere l'attivita' 
       convenzionale, accertata da apposita commissione costituita da
       un medico designato dall'interessato e da uno designato  dalla
       Azienda e presieduta dal Presidente dell'ordine dei  Medici  o
       suo delegato. 
2. Ai sensi dell'art. 8, comma 1 lett.  d)  del  Decreto  Legislativo
    502/92 e  successive  modificazioni,  l'accertato  e  non  dovuto
    pagamento,  anche  parziale,  da   parte   dell'assistito   delle
    prestazioni convenute col presente  accordo  e  con  gli  accordi
    regionali, comporta il  venir  meno  del  rapporto  col  Servizio
    Sanitario regionale, mediante le procedure previste dall'art. 13.
    3. Il pediatra che, dopo cinque anni di iscrizione, nello  stesso
    elenco dei pediatri convenzionati per l'assistenza di  base,  non
    risulti titolare di un numero minimo di scelte pari a 50  unita',
    decade  dal  rapporto  convenzionale,  salvo   che   la   mancata
    acquisizione del minimo anzidetto sia dipendente,  da  situazioni
    di  carattere  oggettivo.  Il  provvedimento  e'  adottato  dalla
    competente azienda sanitaria locale, sentiti l'interessato  e  il
    comitato di cui all'art. 12. 
4. Nel caso di cessazione per provvedimento di cui al comma 2 nonche'
    nei casi di cui al  punto  e)  del  comma  1,  il  pediatra  puo'
    presentare nuova domanda di  inclusione  nelle  graduatorie  dopo
    quattro anni dalla cessazione. 
5. Il  rapporto  cessa  di  diritto  e  con  effetto  immediato   per
    radiazione o cancellazione dall'Albo professionale. 
 
          Note all'art. 6: 
             - Il comma 4 dell'art. 2  della  legge  n.  549  del  28
          dicembre 1995 e' il seguente: "Il rapporto  tra  le  unita'
          sanitarie locali e i  medici  di  medicina  generale  ed  i
          pediatri di libera scelta, convenzionati  con  il  Servizio
          sanitario  nazionale  ai  sensi  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,   e   successive
          modificazioni  ed  integrazioni  cessa  al  compimento  del
          settantesimo anno di eta'". 
             - Per il comma 1, lett.  d),  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo n. 502/92 vedi note al dispositivo.