ART. 9 DIRITTI SINDACALI 1. Ai membri di parte medica eletti in tutti i comitati e commissioni previste dal presente accordo e da normative nazionali e regionali, e' rimborsata la spesa per le sostituzioni relative alla partecipazione alle riunioni dei suddetti organismi, sulla base di intese adottate con i sindacati maggiormente rappresentativi. 2. Tale onere e' a carico della regione e delle singole Aziende, rispettivamente per i comitati e le commissioni regionali e di Azienda 3. I rappresentanti dei sindacati medici di categoria a carattere nazionale e regionale, i pediatri nominati alle cariche dagli organi ordinistici per espletare i rispettivi mandati, nonche' i pediatri eletti al parlamento o ai consigli regionale, provinciale e comunale, possono avvalersi, con oneri a loro carico, della collaborazione professionale di medici con compenso orario. 4. Detto compenso orario, omnicomprensivo, non puo' essere inferiore al costo globale orario previsto dall'accordo collettivo della Medicina generale ex art. 8 c.1 legge n. 502/1992 concernente gli incarichi non specialistici a rapporto orario con le UU.SS.LL. 5. A titolo di concorso negli oneri per sostituzioni collegate allo svolgimento di compiti sindacali, a ciascun sindacato firmatario viene riconosciuta la disponibilita' di quattro ore annuali per ogni iscritto. 6. Il numero dei pediatri di libera scelta iscritti e' rilevato a livello regionale sulla base del numero dei pediatri a carico dei quali - per ciascun sindacato - viene effettuata, a cura delle Aziende la trattenuta della quota sindacale. 7. La segreteria nazionale del sindacato comunica ogni anno alle regioni interessate i nominativi dei propri rappresentanti ai quali deve essere attribuita la disponibilita' di orario accertata come sopra, con indicazione dell'orario assegnato a ciascuno. 8. Mensilmente ciascuno dei rappresentanti designati comunica alla propria Azienda il nominativo del medico che l'ha sostituito nel mese precedente e il numero delle ore di sostituzione. Entro il mese successivo si provvede al pagamento di quanto dovuto al sostituto, sulla base di un compenso orario pari alla misura tabellare iniziale prevista dall'accordo ex art. 48 della legge n. 833/1978 per i medici a rapporto orario addetti ad attivita' non specialistiche (medicina dei servizi) come prorogato ai sensi dell'art. 8 c.1 D.L.vo 502/92 e successive modificazioni. Il compenso e' liquidato, a seconda del sistema di pagamento localmente adottato, direttamente, dalla regione oppure dalla Azienda che amministra la posizione del rappresentante sindacale designato.