(Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 9)
                               ART. 9 
                          DIRITTI SINDACALI 
1. Ai membri di parte medica eletti in tutti i comitati e commissioni
    previste  dal  presente  accordo  e  da  normative  nazionali   e
    regionali, e' rimborsata la spesa per  le  sostituzioni  relative
    alla partecipazione alle riunioni dei suddetti  organismi,  sulla
    base  di   intese   adottate   con   i   sindacati   maggiormente
    rappresentativi. 
2. Tale onere e' a carico della  regione  e  delle  singole  Aziende,
    rispettivamente per i comitati e le commissioni  regionali  e  di
    Azienda 
3. I rappresentanti dei sindacati medici  di  categoria  a  carattere
    nazionale e regionale, i pediatri  nominati  alle  cariche  dagli
    organi ordinistici per espletare i rispettivi mandati, nonche'  i
    pediatri  eletti  al  parlamento   o   ai   consigli   regionale,
    provinciale e comunale,  possono  avvalersi,  con  oneri  a  loro
    carico, della collaborazione professionale di medici con compenso
    orario. 
4. Detto compenso orario, omnicomprensivo, non puo' essere  inferiore
    al costo globale orario previsto  dall'accordo  collettivo  della
    Medicina generale ex art. 8 c.1 legge n. 502/1992 concernente gli
    incarichi non specialistici a rapporto orario con le UU.SS.LL. 
5. A titolo di concorso negli oneri per sostituzioni  collegate  allo
    svolgimento di compiti sindacali, a ciascun sindacato  firmatario
    viene riconosciuta la disponibilita' di quattro ore  annuali  per
    ogni iscritto. 
6. Il numero dei pediatri di libera scelta  iscritti  e'  rilevato  a
    livello regionale sulla base del numero dei pediatri a carico dei
    quali - per ciascun sindacato - viene effettuata,  a  cura  delle
    Aziende la trattenuta della quota sindacale. 
7. La segreteria nazionale del  sindacato  comunica  ogni  anno  alle
    regioni interessate i nominativi  dei  propri  rappresentanti  ai
    quali  deve  essere  attribuita  la  disponibilita'   di   orario
    accertata come sopra, con  indicazione  dell'orario  assegnato  a
    ciascuno. 
8. Mensilmente ciascuno dei rappresentanti  designati  comunica  alla
    propria Azienda il nominativo del medico che l'ha sostituito  nel
    mese precedente e il numero delle ore di sostituzione.  Entro  il
    mese successivo si provvede al  pagamento  di  quanto  dovuto  al
    sostituto, sulla base di un  compenso  orario  pari  alla  misura
    tabellare iniziale prevista dall'accordo ex art. 48  della  legge
    n. 833/1978 per i medici a rapporto orario addetti  ad  attivita'
    non specialistiche (medicina dei servizi) come prorogato ai sensi
    dell'art. 8 c.1 D.L.vo  502/92  e  successive  modificazioni.  Il
    compenso  e'  liquidato,  a  seconda  del  sistema  di  pagamento
    localmente adottato, direttamente,  dalla  regione  oppure  dalla
    Azienda che amministra la posizione del rappresentante  sindacale
    designato.