(Allegato E-Art. 4)
                  Art. 4 rapporti con il distretto 
1. In relazione alle condizioni di  salute  di  ogni  soggetto  e  ai
    conseguenti bisogni sanitari e socio-assistenziali che comportano
    gli interventi domiciliari, il medico di pediatria ed  il  medico
    responsabile  a  livello  distrettuale  dell'attivita'  sanitaria
    concordano: 
    a) la durata con relativa decorrenza del periodo di erogazione 
       dell'assistenza sanitaria programmata o integrata domiciliare, 
       che comunque  non  puo'  essere  superiore  ad  un  anno  (con
possibilita' di proroga); 
    b) la cadenza giornaliera (in caso di ass. integrata), 
       settimanale o quindicinale o mensile degli accessi del medico 
       pediatra al domicilio, che puo' variare in relazione alla 
       diversa  intensita'  dell'intervento  come  determinata  dalla
evoluzione dello stato di salute del soggetto; 
    c) i momenti di verifica comune all'interno del periodo di 
       attivazione al fine della migliore personalizzazione 
       dell'intervento in relazione alle prestazioni 
       infermieristiche,   sociali,   specialistiche,   di    ricerca
diagnostica, che necessitino al soggetto.