Art. 4 rapporti con il distretto 1. In relazione alle condizioni di salute di ogni soggetto e ai conseguenti bisogni sanitari e socio-assistenziali che comportano gli interventi domiciliari, il medico di pediatria ed il medico responsabile a livello distrettuale dell'attivita' sanitaria concordano: a) la durata con relativa decorrenza del periodo di erogazione dell'assistenza sanitaria programmata o integrata domiciliare, che comunque non puo' essere superiore ad un anno (con possibilita' di proroga); b) la cadenza giornaliera (in caso di ass. integrata), settimanale o quindicinale o mensile degli accessi del medico pediatra al domicilio, che puo' variare in relazione alla diversa intensita' dell'intervento come determinata dalla evoluzione dello stato di salute del soggetto; c) i momenti di verifica comune all'interno del periodo di attivazione al fine della migliore personalizzazione dell'intervento in relazione alle prestazioni infermieristiche, sociali, specialistiche, di ricerca diagnostica, che necessitino al soggetto.