(Allegato)
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 20 
   SETTEMBRE 1996, N. 485. 
  All'articolo 2, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  "1-bis. L'articolo 3 della legge  16  dicembre  1991,  n.  398,  e'
sostituito dal seguente: 
  'Art. 3. - 1. Il premio di addestramento e  formazione  tecnica  di
cui all'articolo 6 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e successive 
modificazioni, percepito dai soggetti di 
  cui all'articolo 1, non concorre alla  determinazione  del  reddito
dei soggetti stessi'". 
  All'articolo 3, al comma 1,  secondo  capoverso,  dopo  le  parole:
"debbono procedere" sono inserite le seguenti: "ad ogni effetto". 
  All'articolo 4, al comma 1: 
   la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
     " a) al primo comma e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:
'In deroga all'articolo 2488  del  codice  civile  e'  in  ogni  caso
obbligatoria, per le societa' sportive professionistiche,  la  nomina
del collegio sindacale'"; 
   la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
     " b) il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
  'L'atto costitutivo deve prevedere che la societa'  possa  svolgere
esclusivamente attivita' sportive ed attivita'  ad  esse  connesse  o
strumentali'"; 
   dopo la lettera b) e' inserita la seguente: 
     "b-bis) dopo il secondo comma e' inserito il seguente: 
  'L'atto costitutivo deve prevedere che una quota parte degli utili,
non inferiore al 10 per cento, sia destinata a  scuole  giovanili  di
addestramento e formazione tecnico-sportiva'"; 
   la lettera c) e' soppressa; 
  All'articolo 4, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  "2. L'articolo 12 della legge 23 marzo 1981, n. 91,  e'  sostituito
dal seguente: 
  'Art. 12 (Garanzia  per  il  regolare  svolgimento  dei  campionati
sportivi). - 1. Al solo scopo di garantire  il  regolare  svolgimento
dei campionati sportivi, le societa'  di  cui  all'articolo  10  sono
sottoposte, al  fine  di  verificarne  l'equilibrio  finanziario,  ai
controlli ed ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalle federazioni
sportive, per delega del CONI, secondo modalita' e principi da questo
approvati'".