Art. 2. Disposizioni varie 1. Per l'anno 1996, i proventi della casa da gioco di Campione d'Italia sono versati dal comune alla provincia di Como per il 6,5 per cento ed alla provincia di Lecco per il 3 per cento. Le province possono utilizzare tali proventi, d'intesa con i comuni ricompresi nella provincia, per opere pubbliche in ambito comunale e per contributi da assegnare ai medesimi comuni per opere pubbliche. Le somme spettanti allo Stato sono versate in apposito capitolo di entrata e sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo del Ministero dell'interno. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 18-bis, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, e' soppressa. Per le somme conservate a residui sul capitolo 7231 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno dell'esercizio 1995 si applicano le disposizioni contenute nell'articolo unico, comma 3, della legge 31 ottobre 1973, n. 637. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli atti pubblici formati e gli atti giudiziari pubblicati o emanati relativi agli incrementi di valore degli immobili alienati a titolo oneroso dai comuni sono esenti dall'imposta di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643. 3. Nei limiti delle risorse disponibili sul fondo stanziato dalla legge 27 ottobre 1988, n. 458, la Cassa depositi e prestiti concede i finanziamenti di cui all'articolo 10 della legge 20 dicembre 1995, n. 539, secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande documentate pervenute dalla data di entrata in vigore della legge n. 539 del 1995 sino ad esaurimento del fondo, ponendo a carico del bilancio dello Stato il 60 per cento dell'importo risultato ammissibile a mutuo. Sono abrogati i commi 3 e 5 dell'articolo 10 della legge n. 539 del 1995, nella parte in cui prevedono, rispettivamente, i termini per la presentazione delle domande, per l'adozione degli atti definitivi e per il riconoscimento del debito fuori bilancio; e' altresi' abrogato il comma 6 dello stesso articolo 10. 4. All'articolo 72, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Relativamente ai soli anni 1995 e 1996 la formazione e la consegna dei ruoli principali e suppletivi di cui al primo periodo e' eseguita, a pena di decadenza, rispettivamente, entro il 31 dicembre 1996 e il 31 dicembre 1997.". 5. I termini previsti dall'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per la notifica degli avvisi di liquidazione e di accertamento in rettifica, relativi all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1994, sono prorogati di un anno. 6. Al comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, le parole "sono prorogati di un anno" sono sostituite dalle seguenti: "sono prorogati di due anni". 7. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 1997 degli enti locali e' prorogato al 28 febbraio 1997. E' altresi differito al 28 febbraio 1997 il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta e le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali relativamente all'anno 1997.