Art. 2. 
                         Disposizioni varie 
 
  1. Per l'anno 1996, i proventi della  casa  da  gioco  di  Campione
d'Italia sono versati dal comune alla provincia di Como  per  il  6,5
per cento ed alla provincia di Lecco per il 3 per cento. Le  province
possono utilizzare tali proventi, d'intesa con  i  comuni  ricompresi
nella provincia,  per  opere  pubbliche  in  ambito  comunale  e  per
contributi da assegnare ai medesimi comuni per  opere  pubbliche.  Le
somme spettanti allo Stato  sono  versate  in  apposito  capitolo  di
entrata e sono riassegnate con decreto del  Ministro  del  tesoro  ad
apposito capitolo del Ministero dell'interno. La disposizione di  cui
all'articolo 3, comma 18-bis, del decreto-legge 27 ottobre  1995,  n.
444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995,  n.
539, e' soppressa. Per le somme conservate  a  residui  sul  capitolo
7231 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno
dell'esercizio  1995   si   applicano   le   disposizioni   contenute
nell'articolo unico, comma 3, della legge 31 ottobre 1973, n. 637. 
  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
gli atti pubblici formati e gli atti giudiziari pubblicati o  emanati
relativi agli incrementi di valore degli immobili alienati  a  titolo
oneroso dai comuni sono esenti dall'imposta di cui all'articolo 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643. 
  3. Nei limiti delle risorse disponibili sul fondo  stanziato  dalla
legge 27 ottobre 1988, n. 458, la Cassa depositi e prestiti concede i
finanziamenti di cui all'articolo 10 della legge 20 dicembre 1995, n. 
539, secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande documentate
pervenute dalla data di entrata in vigore della legge n. 539 del 1995
sino ad esaurimento del fondo, ponendo a carico  del  bilancio  dello
Stato il 60 per cento dell'importo  risultato  ammissibile  a  mutuo.
Sono abrogati i commi 3 e 5 dell'articolo 10 della legge n.  539  del
1995, nella parte in cui prevedono, rispettivamente, i termini per la
presentazione delle domande, per l'adozione degli atti  definitivi  e
per il riconoscimento del debito fuori bilancio; e' altresi' abrogato
il comma 6 dello stesso articolo 10. 
  4. All'articolo 72, comma 1, del decreto  legislativo  15  novembre
1993, n. 507, e successive modificazioni, e' aggiunto,  in  fine,  il
seguente  periodo:  "Relativamente  ai  soli  anni  1995  e  1996  la
formazione e la consegna dei ruoli principali e suppletivi di cui  al
primo periodo e' eseguita,  a  pena  di  decadenza,  rispettivamente,
entro il 31 dicembre 1996 e il 31 dicembre 1997.". 
  5. I termini previsti dall'articolo 11, commi 1 e  2,  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per la notifica degli avvisi di
liquidazione e di accertamento  in  rettifica,  relativi  all'imposta
comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1994, sono prorogati di  un
anno. 
  6. Al comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto  1996,  n.
437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre  1996,  n.
556, le parole "sono prorogati di  un  anno"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "sono prorogati di due anni". 
  7. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione  1997
degli enti locali e'  prorogato  al  28  febbraio  1997.  E'  altresi
differito al 28 febbraio 1997 il termine previsto per  deliberare  le
tariffe, le aliquote di imposta e le variazioni dei limiti di reddito
per i tributi locali e per i servizi  locali  relativamente  all'anno
1997.