Art. 3.
                        Copertura finanziaria

  1.  All'onere  di  lire  400.000  milioni per l'anno 1996 e di lire
5.000 milioni annui a decorrere dal 1997 di cui all'articolo 1, comma
1,  e  all'articolo  2, comma 2, si provvede mediante riduzione dello
stanziamento  iscritto,  ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al
capitolo  6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno  1996,  parzialmente  utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero  dell'interno.  Il  Ministro  del  tesoro e' autorizzato ad
apportare,  con  propri  decreti,  le variazioni di bilancio connesse
all'attuazione del presente decreto.