Art. 11. Mutuo riconoscimento 1. I terminali di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), che hanno ottenuto l'approvazione per la loro connessione alla rete pubblica da parte di un organismo notificato di un altro Stato membro della Unione europea e che sono dotati della marcatura CE, indicata nell'allegato 8, le stazioni satellitari di sola ricezione non destinate al collegamento con la rete pubblica di telecomunicazioni con sigla CE e le stazioni satellitari per trasmissione o trasmissione e ricezione non destinate al collegamento alla rete pubblica dotate della sigla CE seguita dal numero di identificazione di un organismo notificato possono essere immessi nel mercato italiano e posti in servizio quando sono debitamente installati, mantenuti in efficienza ed utilizzati conformemente alla loro destinazione.