Art. 11.
                        Mutuo riconoscimento

1. I terminali di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), che hanno
ottenuto l'approvazione per la loro connessione alla rete pubblica da
parte  di  un  organismo  notificato  di  un altro Stato membro della
Unione  europea  e  che  sono  dotati  della  marcatura  CE, indicata
nell'allegato  8,  le  stazioni  satellitari  di  sola  ricezione non
destinate  al  collegamento con la rete pubblica di telecomunicazioni
con   sigla   CE   e  le  stazioni  satellitari  per  trasmissione  o
trasmissione  e  ricezione  non  destinate  al collegamento alla rete
pubblica  dotate della sigla CE seguita dal numero di identificazione
di  un  organismo  notificato  possono  essere  immessi  nel  mercato
italiano  e  posti  in  servizio  quando sono debitamente installati,
mantenuti   in  efficienza  ed  utilizzati  conformemente  alla  loro
destinazione.