Art. 12.
                      Sorveglianza e controllo

1. E' facolta' del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
disporre  controlli  e sorveglianza sulla commercializzazione nonche'
sulla  utilizzazione dei terminali e delle apparecchiature in caso di
perturbazione  in  atto  alla rete o al servizio o a danno della rete
pubblica.  Restano  ferme,  quanto  alle  competenze  in  materia  di
vigilanza, le disposizioni vigenti.
 2.  I controlli di cui al comma 1 possono essere effettuati mediante
prelievo  a campione di un numero non superiore a cinque esemplari di
terminali  e  di  apparecchiature  presso  il costruttore, i depositi
sussidiari   del   costruttore,   i  grossisti,  gli  importatori,  i
dettaglianti  e,  ove  occorra,  presso  gli utilizzatori. A tal fine
devono essere consentiti:
  a)  l'accesso  ai luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento dei
prodotti;
  b)    l'acquisizione    di   tutte   le   informazioni   necessarie
all'accertamento;
  c) il prelievo di campioni per l'esecuzione di esami e di prove.
 3.  I  controlli  tecnici  e  le prove sono effettuati con l'impiego
delle strutture tecniche esistenti.
 4. I risultati dei controlli e delle prove debbono essere comunicati
ai  soggetti  interessati  entro  il  termine  di  novanta giorni dal
prelievo dei terminali e delle apparecchiature.
 5. I soggetti di cui al comma 2 sono tenuti al pagamento delle spese
per  l'esecuzione  delle prove qualora sia stato accertato il mancato
rispetto  dei  requisiti  essenzali. I campioni, per i quali, invece,
non  sono state rilevate irregolarita', sono restituiti entro novanta
giorni dal prelievo.