Art. 13. Provvedimenti cautelari 1. La direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni, se ritiene che le regole e le norme tecniche eccedono o non assicurano i requisiti essenziali, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), promuove presso il competente organismo della Commissione europea la procedura volta ad ottenere la revisione delle stesse regole e norme tecniche. 2. La direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni, se constata che i terminali e le stazioni satellitari muniti della prevista marcatura non soddisfano ai requisiti essenziali che li riguardano, informa la Commissione europea delle misure adottate. 3. Qualora sia accertato che i terminali e le apparecchiature: a) non sono utilizzati conformemente alla loro destinazione rispetto alla rete pubblica; b) ovvero non vengono utilizzati in modo conforme alla funzione cui sono destinati; c) ovvero ancora perturbano il funzionamento della rete pubblica o dei servizi di telecomunicazioni, la direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni intima all'utilizzatore di eliminare, entro il termine di trenta giorni, le irregolarita'. 4. In caso di inottemperanza la direzione predetta, ove si tratta di terminali, dispone la sospensione della erogazione del servizio per un periodo da trenta giorni a tre mesi. In presenza di recidiva, dispone l'interruzione dell'erogazione del servizio stesso. 5. L'interruzione della erogazione del servizio e' disposta altresi' nei confronti dell'utilizzatore di terminali sprovvisti dell'approvazione amministrativa di cui all'art. 1, comma 1, lettera n). 6. Qualora e' stato accertato che un terminale non soddisfa ai requisiti di conformita' la direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni revoca l'approvazione amministrativa di cui all'art. 8 e ritira il relativo certificato.