Art. 13.
                       Provvedimenti cautelari

1. La direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni, se
ritiene che le regole e le norme tecniche eccedono o non assicurano i
requisiti  essenziali,  di  cui  all'art.  1,  comma  1,  lettera b),
promuove  presso il competente organismo della Commissione europea la
procedura  volta ad ottenere la revisione delle stesse regole e norme
tecniche.
 2.  La direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni, se
constata  che  i  terminali  e  le  stazioni satellitari muniti della
prevista  marcatura  non  soddisfano  ai  requisiti essenziali che li
riguardano, informa la Commissione europea delle misure adottate.
 3. Qualora sia accertato che i terminali e le apparecchiature:
  a)   non  sono  utilizzati  conformemente  alla  loro  destinazione
rispetto alla rete pubblica;
  b) ovvero non vengono utilizzati in modo conforme alla funzione cui
sono destinati;
  c)  ovvero ancora perturbano il funzionamento della rete pubblica o
dei  servizi  di  telecomunicazioni,  la  direzione  generale  per le
concessioni e le autorizzazioni intima all'utilizzatore di eliminare,
entro il termine di trenta giorni, le irregolarita'.
 4. In caso di inottemperanza la direzione predetta, ove si tratta di
terminali,  dispone  la sospensione della erogazione del servizio per
un  periodo  da  trenta  giorni  a tre mesi. In presenza di recidiva,
dispone l'interruzione dell'erogazione del servizio stesso.
 5. L'interruzione della erogazione del servizio e' disposta altresi'
nei    confronti    dell'utilizzatore    di    terminali   sprovvisti
dell'approvazione  amministrativa di cui all'art. 1, comma 1, lettera
n).
 6.  Qualora  e'  stato  accertato  che  un terminale non soddisfa ai
requisiti  di  conformita' la direzione generale per le concessioni e
le   autorizzazioni   revoca  l'approvazione  amministrativa  di  cui
all'art. 8 e ritira il relativo certificato.