Art. 14. Sanzioni 1. Chiunque immette nel mercato, commercializza all'ingrosso o al dettaglio, distribuisce in qualunque forma ovvero installa terminali ed apparecchiature non conformi ai requisiti essenziali e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire otto milioni a lire quarantotto milioni e del pagamento di una somma da lire quarantamila a lire duecentoquarantamila per ciascun terminale o apparecchiatura. Alla stessa sanzione, fatto salvo quanto disposto dal comma 7, e' assoggettato chiunque apporta modifiche ai terminali ed alle apparecchiature dotati della prescritta marcatura che comportano mancata conformita' ai requisiti essenziali. In ogni caso la sanzione amministrativa non puo' superare la somma complessiva di lire duecento milioni. 2. Chiunque immette nel mercato, commercializza all'ingrosso o al dettaglio, distribuisce in qualunque forma ovvero installa terminali ed apparecchiature conformi ai requisiti essenziali, ma privi della marcatura di cui agli allegati 6, 7 o 8 ovvero della sola sigla CE e delle indicazioni di cui all'art. 4, comma 4, ovvero ancora senza il corredo della dichiarazione di cui all'art. 2, comma 4, e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni e del pagamento di una somma da lire ventimila a lire centoventimila per ciascun terminale od apparecchiatura. In ogni caso la sanzione amministrativa non puo' superare la somma complessiva di lire duecento milioni. 3. Chiunque connette alla rete pubblica di telecomunicazioni un'apparecchiatura dotata della marcatura prevista dagli allegati 6 e 7 e corredata della dichiarazione del costruttore o del fornitore di non destinazione a tale collegamento e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni. 4. Chiunque appone marchi che possono confondersi con le marcature di cui agli allegati 6, 7 o 8 ovvero con la sola sigla CE, ovvero ne limitano la visibilita' e la leggibilita', e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni. 5. Chiunque cede a terzi, senza il consenso del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni, un certificato di esame CE del tipo e' sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni. 6. Chiunque promuove pubblicita' per terminali ed apparecchiature che non rispettano le prescrizioni del presente decreto legislativo e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni. 7. Chiunque determina le situazioni di cui all'art. 13, comma 3, ovvero acquista o utilizza terminali ed apparecchiature privi della marcatura di cui agli allegati 6, 7 e 8 o della sola sigla CE ovvero apporta per uso personale modifiche ad apparecchiature e terminali dotati della prescritta marcatura che comportano mancata conformita' ai requisiti essenziali e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire trecentomila. 8. La violazione dell'art. 5, comma 3, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria: a) da lire cinquecentomila a lire tre milioni per l'utente; b) da lire cinque milioni a lire trenta milioni per l'installatore. 9. Sono assoggettati a sequestro i terminali e le apparecchiature che sono immessi nel mercato e che risultano: a) non conformi ai requisiti essenziali; b) privi della marcatura di cui agli allegati 6, 7 o 8 ovvero della sola sigla CE; c) privi, all'origine, della dichiarazione di cui all'art. 2, comma 4, ancorche' dotati della marcatura di cui all'allegato 6; d) provvisti di marcature che possono confondersi con la marcatura CE, ovvero che possono limitarne la visibilita' e la leggibilita'. 10. I terminali e le apparecchiature sono confiscati qualora, nei sei mesi successivi alla esecuzione del sequestro, non si e' provveduto alla regolarizzazione delle situazioni indicate nel comma 8 ovvero al ritiro dal mercato dei terminali e delle apparecchiature medesimi.