Art. 14.
                              Sanzioni

1. Chiunque immette nel mercato, commercializza all'ingrosso o al
dettaglio,  distribuisce in qualunque forma ovvero installa terminali
ed   apparecchiature   non   conformi   ai  requisiti  essenziali  e'
assoggettato  alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da  lire  otto  milioni a lire quarantotto milioni e del pagamento di
una  somma  da  lire  quarantamila  a  lire  duecentoquarantamila per
ciascun  terminale  o  apparecchiatura.  Alla  stessa sanzione, fatto
salvo  quanto  disposto dal comma 7, e' assoggettato chiunque apporta
modifiche   ai   terminali   ed  alle  apparecchiature  dotati  della
prescritta  marcatura che comportano mancata conformita' ai requisiti
essenziali. In ogni caso la sanzione amministrativa non puo' superare
la somma complessiva di lire duecento milioni.
 2.  Chiunque  immette  nel mercato, commercializza all'ingrosso o al
dettaglio,  distribuisce in qualunque forma ovvero installa terminali
ed  apparecchiature  conformi ai requisiti essenziali, ma privi della
marcatura  di cui agli allegati 6, 7 o 8 ovvero della sola sigla CE e
delle  indicazioni di cui all'art. 4, comma 4, ovvero ancora senza il
corredo   della   dichiarazione  di  cui  all'art.  2,  comma  4,  e'
assoggettato  alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da  lire  quattro milioni a lire ventiquattro milioni e del pagamento
di  una  somma  da  lire  ventimila a lire centoventimila per ciascun
terminale od apparecchiatura. In ogni caso la sanzione amministrativa
non puo' superare la somma complessiva di lire duecento milioni.
 3.   Chiunque  connette  alla  rete  pubblica  di  telecomunicazioni
un'apparecchiatura dotata della marcatura prevista dagli allegati 6 e
7  e corredata della dichiarazione del costruttore o del fornitore di
non  destinazione  a  tale collegamento e' assoggettato alla sanzione
amministrativa  del pagamento di una somma da lire due milioni a lire
dodici milioni.
 4.  Chiunque  appone marchi che possono confondersi con le marcature
di  cui agli allegati 6, 7 o 8 ovvero con la sola sigla CE, ovvero ne
limitano  la  visibilita'  e  la  leggibilita',  e' assoggettato alla
sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da lire due
milioni a lire dodici milioni.
 5.  Chiunque  cede  a  terzi,  senza il consenso del Ministero delle
poste   e   delle  telecomunicazioni  -  direzione  generale  per  le
concessioni  e le autorizzazioni, un certificato di esame CE del tipo
e' sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire un milione a lire sei milioni.
 6.  Chiunque  promuove  pubblicita' per terminali ed apparecchiature
che  non  rispettano le prescrizioni del presente decreto legislativo
e'  assoggettato  alla  sanzione  amministrativa del pagamento di una
somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni.
 7.  Chiunque  determina  le  situazioni di cui all'art. 13, comma 3,
ovvero  acquista  o utilizza terminali ed apparecchiature privi della
marcatura  di cui agli allegati 6, 7 e 8 o della sola sigla CE ovvero
apporta  per  uso  personale modifiche ad apparecchiature e terminali
dotati  della prescritta marcatura che comportano mancata conformita'
ai  requisiti essenziali e' assoggettato alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire trecentomila.
 8. La violazione dell'art. 5, comma 3, comporta l'applicazione della
sanzione amministrativa pecuniaria:
  a) da lire cinquecentomila a lire tre milioni per l'utente;
  b) da lire cinque milioni a lire trenta milioni per l'installatore.
 9.  Sono  assoggettati  a sequestro i terminali e le apparecchiature
che sono immessi nel mercato e che risultano:
  a) non conformi ai requisiti essenziali;
  b) privi della marcatura di cui agli allegati 6, 7 o 8 ovvero della
sola sigla CE;
  c) privi, all'origine, della dichiarazione di cui all'art. 2, comma
4, ancorche' dotati della marcatura di cui all'allegato 6;
  d)  provvisti di marcature che possono confondersi con la marcatura
CE, ovvero che possono limitarne la visibilita' e la leggibilita'.
 10.  I  terminali  e le apparecchiature sono confiscati qualora, nei
sei  mesi  successivi  alla  esecuzione  del  sequestro,  non  si  e'
provveduto  alla regolarizzazione delle situazioni indicate nel comma
8  ovvero al ritiro dal mercato dei terminali e delle apparecchiature
medesimi.