Art. 15. Comitato ACTE 1. I rappresentanti dello Stato italiano in seno al Comitato di approvazione dei terminali (ACTE), previsto nell'art. 13 della direttiva del Consiglio 91/263/CEE del 29 aprile 1991, sono nominati dal Ministro degli affari esteri su designazione, rispettivamente, del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 2. I rappresentanti hanno facolta' di farsi assistere da esperti scelti in relazione agli argomenti specifici da trattare.
Nota all'art. 15. - Si riporta il testo dell'art. 13 della direttiva 91/263/CEE del 29 aprile 1991: "Art. 13. - 1. La Commissione e' assistita da un comitato a carattere consultivo composto da rappresentanti degli Stati membri presieduto dal rappresentante della Commissione. Tale comitato e' denominato comitato di approvazione delle apparecchiature terminali (ACTE). 2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente stesso puo' fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, ricorrendo, se necessario, a votazione. Il parere e' iscritto a processo verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha facolta' di chiedere che la propria posizione sia inserita nel verbale. La Commissione terra' nella massima considerazione il parere fornito dal comitato. Essa informa il comitato della maniera in cui ha tenuto conto del suo parere. 3. La Commissione consulta periodicamente i rappresentanti degli organismi di telecomunicazione, i consumatori, i fabbricanti, i fornitori di servizi e i sindacati e informa il comitato del risultato di dette consultazioni, affinche' ne sia tenuto debito conto".