Art. 15.
                            Comitato ACTE

1. I rappresentanti dello Stato italiano in seno al Comitato di
approvazione  dei  terminali  (ACTE),  previsto  nell'art.  13  della
direttiva  del Consiglio 91/263/CEE del 29 aprile 1991, sono nominati
dal  Ministro  degli  affari esteri su designazione, rispettivamente,
del  Ministro  delle  poste  e delle telecomunicazioni e del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
 2.  I  rappresentanti  hanno  facolta' di farsi assistere da esperti
scelti in relazione agli argomenti specifici da trattare.
 
          Nota all'art. 15.
            -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  13  della direttiva
          91/263/CEE del 29 aprile 1991:
            "Art. 13. - 1. La Commissione e' assistita da un comitato
          a carattere consultivo  composto  da  rappresentanti  degli
          Stati    membri   presieduto   dal   rappresentante   della
          Commissione.  Tale  comitato  e'  denominato  comitato   di
          approvazione delle apparecchiature terminali (ACTE).
            2.  Il  rappresentante  della  Commissione  sottopone  al
          comitato un progetto delle misure da adottare. Il  comitato
          formula  il suo parere sul progetto entro un termine che il
          presidente stesso puo'  fissare  in  funzione  dell'urgenza
          della  questione  in  esame,  ricorrendo,  se necessario, a
          votazione.  Il  parere  e'  iscritto  a  processo  verbale;
          inoltre,  ciascuno Stato membro ha facolta' di chiedere che
          la  propria  posizione  sia  inserita   nel   verbale.   La
          Commissione  terra'  nella massima considerazione il parere
          fornito  dal  comitato.  Essa  informa  il  comitato  della
          maniera in cui ha tenuto conto del suo parere.
            3.    La    Commissione    consulta    periodicamente   i
          rappresentanti  degli  organismi  di  telecomunicazione,  i
          consumatori,  i  fabbricanti,  i  fornitori  di servizi e i
          sindacati e informa il  comitato  del  risultato  di  dette
          consultazioni, affinche' ne sia tenuto debito conto".